Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26327 del 19/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 19/11/2020, (ud. 02/07/2020, dep. 19/11/2020), n.26327

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4083-2016 proposto da:

MILANOFIORI 2000 SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE

44, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI CORBYONS, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ROBERTO INVERNIZZI,

GIANCARLO ZOPPINI;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ASSAGO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE MARZIO 1, presso lo studio

dell’avvocato LUCA VIANELLO, che lo rappresenta e difende unitamente

agli avvocati TOMMASO LANDI, SIMONA MONTORFANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3141/2015 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 09/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/07/2020 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

p. 1. Milanofiori 2000 srl ha proposto nove motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 3141/15 del 9 luglio 2015, con la quale la commissione tributaria regionale della Lombardia, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittimo l’avviso di accertamento notificatole dal Comune di Assago per Tosap 2007 e sanzioni; ciò con riferimento all’occupazione e gestione convenzionata dei parcheggi adiacenti al (OMISSIS).

Ha resistito con controricorso il Comune di Assago.

p. 2. La ricorrente ha lamentato: – (primo motivo) violazione del giudicato esterno (sent. CTP Milano 282/15/13) attestante, in materia di Tarsu, l’estraneità della società alla gestione del parcheggio, in quanto fatta oggetto di operazione straordinaria di scissione parziale con effetto anteriore al 2007; – (secondo motivo) omesso rilievo della nullità dell’avviso di accertamento opposto per difetto di motivazione; – (terzo motivo) erronea estensione alla materia dei tributi locali del disposto di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 173, concernente la responsabilità della società scissa nella sola materia delle imposte sui redditi; – (quarto motivo) omesso rilievo della estraneità della società ricorrente alla occupazione e gestione dell’area pubblica in questione (carenza di legittimazione tributaria passiva), per effetto della menzionata cessione parziale (essendo a tal fine passivamente legittimate la Forumnet spa, già Marti srl, ovvero la Forumnet Holding spa); – (quinto e sesto motivo) omesso rilievo della carenza del presupposto oggettivo della Tosap, trattandosi di aree non sottratte all’uso pubblico, e corredate da attrezzature ed addizioni destinate, al termine del rapporto concessorio, ad essere attribuite al Comune a titolo gratuito; – (settimo motivo) indebita duplicazione impositiva (rilevante anche ex art. 53 Cost.), dal momento che sulle aree in questione la concessionaria pagava un canone mensile (Cosap) che andava a sommarsi alla Tosap richiesta; – (ottavo motivo) erronea affermazione di inammissibilità della domanda concernente l’inapplicabilità delle sanzioni in quanto proposta per la prima volta in appello; – (nono motivo) erronea determinazione della base imponibile, posto che i parcheggi in questione erano aperti, su richiesta comunale, per non più di 180 giorni l’anno.

p. 3.1 Con istanza 3 ottobre 2017 la società ricorrente ha dichiarato di aver presentato domanda di definizione della lite pendente ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, (normativa recepita, per le controversie su tributi comunali, dal Comune di Assago con Delib. consiliare 30 agosto 2017, n. 41), allegando tale domanda di definizione agevolata e la prova del versamento della prima rata. Ha quindi chiesto la sospensione del giudizio fino al 31 dicembre 2018 “affinchè, conformemente a quanto previsto dal citato art. 11, comma 100, consegua, in mancanza di diniego e di istanza di trattazione, l’effetto di estinzione del processo per intervenuta definizione.

Con istanza 30.1.20 la medesima società ha chiesto la dichiarazione di estinzione del giudizio per intervenuta definizione della lite, come da allegati pagamenti (tramite bonifici bancari) delle rate dovute.

Sussistono i presupposti per dichiarare l’estinzione del giudizio a spese compensate.

Il D.L. n. 50 del 2017, art. 11, conv. in L. n. 96 del 2017, dispone: “8. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018 (…).

10. L’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2018 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in cui la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo. Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse. L’impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Nel caso in esame la controversia risulta definita con il regolare versamento del dovuto; nè il Comune di Assago ha notificato, entro il termine prescritto, provvedimento di diniego alla definizione ovvero istanza di trattazione.

P.Q.M.

La corte:

– V.to il D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 10, conv. in L. n. 96 del 2017;

– dichiara estinto il processo;

– compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della quinta sezione civile tenutasi con modalità da remoto secondo quanto disposto dal Primo Presidente con provvedimenti n. 76 del 2020 e n. 97 del 2020, il 2 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2020

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