Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26327 del 19/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 19/10/2018, (ud. 18/07/2018, dep. 19/10/2018), n.26327

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. LA TORE Maria Enza – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26027/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore e

legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

T.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA SAN

BERNARDO n.101, presso il suo studio, rappresentato e difeso da se

medesimo.

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1999/40/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI ROMA SEZIONE DISTACCATA dì LATINA, depositata il

11/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/07/2018 dal Consigliere Dr. NAPOLITANO LUCIO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;

La CTR del Lazio – sezione staccata di Latina – con sentenza n. 1999/40/2016, depositata l’11 aprile 2016, non notificata, respinse l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti dell’avv. T.G. avverso la sentenza della CTP di Latina, che aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente avverso l’avviso di liquidazione delle maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale, oltre sanzioni, in forza della ritenuta insussistenza dell’agevolazione “prima casa”, con riferimento ad atto del 2010 di acquisto d’immobile qualificato dall’Amministrazione finanziaria come abitazione di lusso, perchè ritenuto eccedente la superficie utile complessiva di mq 240. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo, cui il contribuente resiste con controricorso.

1. Con l’unico motivo, la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 1, parte 1, nota 2 bis della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, D.M. 2 agosto 1969, art. 6, (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), assumendo che la decisione impugnata nell’escludere dal calcolo della superficie utile complessiva quella di mq 15 relativa ad ambiente classificato catastalmente come “soffitta”, facendo sì che, escluso dal computo detto ambiente, l’immobile avrebbe avuto una superficie inferiore ai 240 mq – si sarebbe posta in contrasto con la giurisprudenza in materia di questa Corte secondo la quale per stabilire ai fini della sussistenza o meno dell’agevolazione in questione la natura di lusso o meno dell’immobile compravenduto il riferimento alla superficie utile complessiva deve essere inteso nel senso che non rilevi a tal fine il requisito dell’abitabilità dell’immobile, ma quello di utilizzabilità degli ambienti, spettando quindi al contribuente, anche quando i vani oggetto di contestazione siano accatastati come “cantine” o “soffitte” (l’area delle quali è esclusa, in forza dell’elencazione di cui del citato D.M. 2 agosto 1969, art. 6, applicabile razione temporis alla presente controversia), l’onere di provare che detti vani non siano di fatto utilizzabili a scopo abitativo.

1.1. Va premesso che è infondata l’eccezione d’inammissibilità del ricorso per tardività.

Essendo stata depositata in data 11 aprile 2016 la sentenza impugnata, non notificata, il ricorso per cassazione notificato a mezzo PEC alla controparte in data 10 novembre 2016 è tempestivo in relazione al termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1, applicabile nel presente giudizio, tenuto conto del periodo di sospensione feriale dal 1 agosto al 31 agosto 2016, secondo il disposto della L. n. 742 del 1969, art. 1, nella sua formulazione applicabile, razione temporis, alla presente controversia.

1.2. Inoltre, il fatto che la PEC per mezzo della quale è stato notificato il ricorso per cassazione sia stata indirizzata al T.G. in proprio e non già quale difensore di se stesso, ex art. 86 c.p.c., quale avvocato cassazionista, integra una nullità che può dirsi sanata dal raggiungimento dello scopo, ex art. 156 c.p.c., comma 3, avendo il professionista svolto le proprie difese costituendosi con controricorso notificato nei termini.

1.3. Nel resto è fondata l’eccezione d’inammissibilità del ricorso dell’Amministrazione finanziaria.

Non risulta, infatti, nella presente vicenda processuale, in discussione la mera questione relativa all’interpretazione della normativa richiamata, trattandosi di principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte (oltre alle pronunce richiamate in ricorso dall’Agenzia delle Entrate cfr., tra le altre, Cass. sez. 6-5, ord. 6 giugno 2016, n. 11556; Cass. sez. 5, 18 maggio 2016, n. 10191; Cass. sez. 5, 15 novembre 2013, n. 25674), atteso che il controricorrente ha eccepito che già sull’accertamento di fatto dell’inutilizzabilità in concreto a fini abitativi non di un unico locale di mq 15, come indicato in ricorso dall’Amministrazione, ma di due vani, l’uno di mq 4,61 e l’altro di mq 10,51, compiuto dal giudice di primo grado sulla base di perizia di parte, si sarebbe formato il giudicato, stante la mancata specifica censura sul punto, essendo stata la contestazione limitata alla mancanza di asseverazione di detta perizia.

A fronte di detta eccezione, il ricorso dell’Amministrazione appare carente in relazione al requisito della sommaria esposizione dei fatti, di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, (cfr., al riguardo, Cass. sez. 1, 31 luglio 2017, n. 19018; Cass. sez. 6-3, ord. 3 febbraio 2015, n. 1926), non avendo indicato il contenuto dei motivi del ricorso in appello, semplicemente riportando che con detto ricorso l’Ufficio ribadiva la legittimità del proprio operato.

Peraltro, la stessa sentenza della CTR, sulla base dell’anzidetta perizia di parte, esaminata in comparazione con quella dell’UTE, posta a base dell’avviso di liquidazione impugnato, condividendo il convincimento espresso dal giudice di primo grado, ha affermato che il contribuente “ha dimostrato che l’unità immobiliare acquistata con il beneficio non ha i requisiti di lusso”, dovendosi ritenere che da superficie (..) per mq 15 circa non può essere inclusa tra quelle indicate nel decreto in quanto riferita a soffitte aventi altezza minima”.

1.4. Si tratta, in ogni caso, di accertamento di fatto che, in quanto espressione di cd. doppia conforme, non poteva essere oggetto di sindacato in sede di legittimità neppure in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella sua attuale formulazione (cfr. Cass. sez. unite 7 aprile 2014, n. 8053), infatti neppure invocato dall’Amministrazione ricorrente.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

2. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

3. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica del D.P.R. 30 maggio 2012, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, se dovuti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2018

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