Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26326 del 19/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 19/11/2020, (ud. 02/07/2020, dep. 19/11/2020), n.26326

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7611-2015 proposto da:

F.M.P., elettivamente domiciliata in ROMA VIA

GIAMBATTISTA VICO 29, presso lo studio dell’avvocato MARIO CHIBBARO,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato DANIELE

CHIBBARO;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI

RIENZO N. 28, presso lo studio dell’avvocato DONATELLA CARLETTI, che

lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5127/2014 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 08/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/07/2020 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO.

 

Fatto

RITENUTO

che:

1. F.M.P. impugnava il preavviso di fermo amministrativo notificatole da Equitalia Sud s.p.a. deducendo il difetto di notifica delle cartelle prodromiche, la prescrizione dei crediti e l’omessa motivazione dell’avviso che non consentiva di evincere la natura del credito azionato. La CTP di Roma rigettava il ricorso con sentenza che era confermata dalla CTR del Lazio sul rilevo che il preavviso di fermo indicava nel dettaglio gli addebiti, l’anno di riferimento e l’importo con il numero delle cartelle e la data di notifica delle stesse. Inoltre la notifica delle cartelle era avvenuta ritualmente a mezzo posta a mani del portiere dello stabile.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la contribuente affidato a due motivi. Resiste con controricorso Equitalia Sud S.p.A..

Diritto

CONSIDERATO

che:

Osserva la Corte che in data 21 febbraio 2020 la contribuente ha depositato documentazione da cui si evince che ha aderito alla definizione agevolata dei carichi pendenti ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, ed ha versato alle scadenze previste l’intero importo rateizzato, determinato da Equitalia s.p.a in Euro 16.051,54, maggiorato degli interessi.

Il giudizio va, dunque, dichiarato estinto con compensazione delle spese.

P.Q.M.

La corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 2 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2020

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