Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26326 del 17/10/2019

Cassazione civile sez. III, 17/10/2019, (ud. 13/09/2019, dep. 17/10/2019), n.26326

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14915/2016 R.G. proposto da:

S.S., e Sc.Sa.Ar., rappresentati e difesi

dagli Avv.ti Gianfranco Di Mattia e Cesare Giuseppe Baldi, con

domicilio eletto in Roma, via L. Mantegazza, n. 24, presso lo studio

dell’Avv. Marco Gardin;

– ricorrenti –

contro

Sc.Mi., Sc.Fr. e M.A.,

rappresentati e difesi dagli Avv.ti Cesare Capotorto, Massimo

Carella e Pasquale Caso, con domicilio eletto in Roma, via di

Pietralata, n. 320, presso lo studio dell’Avv. Gigliola Mazza Ricci;

– controricorrenti –

Società per la Gestione di Attività S.G.A. s.p.a., in persona del

legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv.

Paolo Pepe, domiciliato, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 2,

presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– controricorrente –

Italfondiario s.p.a., quale procuratrice della Castello Finance

s.r.l. e della Intesa Sanpaolo s.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti

Ercole di Biase e Benedetto Gargani, con domicilio eletto presso lo

studio di quest’ultimo in Roma, viale di Villa Grazioli, n. 15;

– controricorrente –

Nettuno Gestione Crediti s.p.a., in persona del legale rappresentante

pro tempore;

– intimata –

A.F.;

– intimato –

Allianz s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

doBank s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

Equitalia Sud s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimata –

Ma.Al.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 931 del Tribunale di Foggia depositata il 29

marzo 2016;

Udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere

Dott. Cosimo D’Arrigo;

letta la sentenza impugnata;

letti il ricorso e i controricorsi.

Fatto

RITENUTO

S.S. e Sc.Sa.Ar., nella qualità di affittuari, hanno proposto ricorso ex art. 591-ter c.p.c. avverso gli atti del professionista delegato alla vendita forzata di due fondi rustici appartenenti l’uno a S.M. e l’altro a S.G.P.M..

Il giudice dell’esecuzione rigettava il ricorso con ordinanza avverso la quale gli interessati proponevano ricorso ex art. 617 c.p.c. Nel frattempo, la procedura esecutiva seguiva il suo corso e, aggiudicati i fondi, venivano emessi i relativi decreti di trasferimento, anch’essi opposti dagli affittuari.

Il Tribunale di Foggia decideva la prima opposizione agli atti esecutivi, rigettandola.

Avverso tale decisione gli affittuari hanno proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi. Hanno resistito Sc.Mi., Sc.Fr., M.A., la Società per la Gestione di Attività S.G.A. s.p.a. e Italfondiario s.p.a., quale procuratrice della Castello Finance s.r.l. e della Intesa Sanpaolo s.p.a.

Diritto

CONSIDERATO

In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della decisione, la motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata, conformemente alle indicazioni contenute nelle note del Primo Presidente di questa Corte del 14 settembre 2016 e del 22 marzo 2011.

A prescindere da ogni questione sulla rituale produzione di copia autentica della sentenza impugnata, corredata delle relative notifiche, e sulla proponibilità del ricorso straordinario ex art., 111 Cost., comma 7, avverso una sentenza che espressamente ha qualificato l’azione come proposta ai sensi dell’art. 619 c.p.c., il ricorso è inammissibile per insufficiente esposizione dei fatti di causa (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3).

In particolare, il ricorso in esame va ascritto al genere dei c.d. ricorsi “assemblati”, ossia nei quali l’esposizione dei fatti di causa è sostituita dalla mera interpolazione grafica o dalla testuale riproduzione degli atti dei gradi di merito. Il ricorso per cassazione redatto mediante assemblaggio – cioè attraverso la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale, contenuto degli atti processuali è carente del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, che non può, a fronte dell’utilizzo di tale tecnica, neppure essere desunto, per estrapolazione, dall’illustrazione del o dei motivi (Sez. 6 – 3, Sentenza n. 3385 del 22/02/2016, Rv. 638771). Ciò in quanto la tecnica di redazione mediante integrale riproduzione di una serie di documenti si traduce in un’esposizione dei fatti non sommaria, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, e comporta un mascheramento dei dati effettivamente rilevanti, tanto da risolversi in un difetto di autosufficienza (Sez. 5, Sentenza n. 18363 del 18/09/2015, Rv. 636551).

Tale elaborazione giurisprudenziale è peraltro conforme a quanto già ritenuto dalle Sezioni unite, secondo cui, ai fini del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata; per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso (Sez. U, Sentenza n. 5698 del 11/04/2012, Rv. 621813).

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, nella misura indicata nel dispositivo, considerati unitariamente i controricorrenti Sc. M. e F. e M.A..

Ricorrono altresì i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da lui proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore di ciascuno dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2019

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