Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26325 del 29/09/2021

Cassazione civile sez. III, 29/09/2021, (ud. 13/05/2021, dep. 29/09/2021), n.26325

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele Gaetano Antonio – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18596/2019 proposto da:

CONDOMINIO (OMISSIS), in persona del legale rappresentante,

rappresentato e difeso dall’avvocato FILIPPO MASOTTA, ed

elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, Pec:

f.masotta.pec.it;

– ricorrente –

contro

F. COSTRUZIONI SAS, in persona del legale rappresentante,

rappresentato e difeso dagli avvocati ANNANTONIA ROMANO, e MASSIMO

GARZILLI, ed elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE,

106, presso lo studio dell’avvocato PAOLA MARIA ANGELA VACCARO, pec:

annantoniaromano.avvocatinapoli.legalmail.it;

massimogarzilli.avvocatinapoli.legalmail.it;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5665/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 07/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/05/2021 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

 

Fatto

RITENUTO

che:

1. La società F. Costruzioni s.a.s., titolare di una concessione edilizia per la costruzione di un fabbricato sul suolo confinante a sud con un muro di proprietà del “Condominio (OMISSIS)”, chiese con ricorso ex art. 700 c.p.c., nei confronti del Condominio l’adozione di misure d’urgenza per assicurare la condizione del muro di confine resa precaria dagli intervenuti smottamenti del terreno.

A seguito dell’accoglimento della domanda in sede cautelare e del conseguente ordine al Condominio di procedere all’abbattimento e alla ricostruzione del muro, il giudizio proseguì per il merito e la società F. chiese l’accertamento del proprio diritto a pretendere dal Condominio il ripristino del muro, per consentirle di proseguire i propri lavori, e la condanna del medesimo al risarcimento del danno ragguagliato alla perdita economica derivata dalla vendita a prezzo ridotto di una unità immobiliare costruita dalla F..

Il Condominio si costituì in giudizio chiedendo il rigetto della domanda e, in occasione della precisazione delle conclusioni, eccepì il proprio difetto di legittimazione passiva asserendo che il muro di contenimento cadeva in parte nella proprietà della società F. Costruzioni s.a.s..

2. Il GOT adito dichiarò il difetto di legittimazione ad causam della società F. Costruzioni s.a.s. disponendola cancellazione della causa dal ruolo.

3. La società propose appello e, nel contraddittorio con il Condominio, la Corte d’Appello di Napoli, espletato un supplemento di CTU, con sentenza n. 5665 del 7/12/2018, ha accolto l’appello ritenendo che il giudice di prime cure avesse confuso la legittimazione ad agire con la titolarità effettiva del diritto azionato in giudizio e che, su tale secondo profilo, il Condominio non avesse contestato alcunché alla società F. per molti anni. Ritenuta pertanto tardiva detta contestazione, la Corte d’Appello ha ritenuto che la proprietà del muro fosse del Condominio e che, in generale, rientrasse nella sua competenza la manutenzione sia del muro sia della scarpata, atteso che il dislivello artificiale era stato creato ad esclusivo giovamento del fondo a valle di proprietà del Condominio.

Conclusivamente la Corte territoriale ha dichiarato tenuto il Condominio alla ricostruzione del muro, in piena conferma dell’ordinanza pronunziata nella fase cautelare, con condanna del Condominio medesimo alle spese del doppio grado.

4. Avverso la sentenza il Condominio “(OMISSIS)” ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. Ha resistito la F. Costruzioni SaS di M.F. & co., in liquidazione con controricorso.

Il ricorso è stato fissato per la trattazione in Adunanza Camerale ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., in vista della quale il Condominio ha depositato memoria per la costituzione di un nuovo difensore, a seguito del decesso del precedente, in una ad un elenco di documenti che non è stato notificato ai sensi dell’art. 372 c.p.c., ed il cui contenuto non è pertanto esaminabile da questa Corte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce “art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione agli artt. 81,100,111 e 167 c.p.c., nonché art. 2697 c.c.. Illegittimità della sentenza per aver considerato la difesa del Condominio, diretta ad evidenziare che il muro ricadeva in proprietà della stessa F. Costruzioni s.a.s., come eccezione in senso stretto e, quindi, tardiva ex art. 167 c.p.c., siccome soggetta a decadenza. Illegittimità della sentenza per aver statuito la proprietà del muro al Condominio senza l’assunzione sul punto di alcuna prova”.

Il ricorrente deduce che, anche sulla scorta dei chiarimenti di cui alla sentenza delle SU n. 2951 del 16/2/2016, se può ritenersi legittima la perdurante distinzione tra legitimatio ad causam e titolarità del rapporto dedotto in giudizio non può ritenersi legittima la tesi fatta propria dalla Corte d’Appello, secondo la quale l’eccezione sulla titolarità dovrebbe ritenersi tardiva dal momento che, in base alla citata sentenza, la titolarità, costituendo un elemento costitutivo del diritto fatto valere in giudizio, può essere negata dal convenuto con una mera difesa e cioè con una presa di posizione negativa che, contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non è soggetta a decadenza ex art. 167 c.p.c., comma 2.

1.1 Il motivo di ricorso è da considerare inammissibile, in quanto non si fa carico dell’effettiva motivazione resa dalla corte territoriale, la quale, dopo avere evocato giurisprudenza di merito sulla distinzione tra legittimazione e titolarità del diritto, ha ritenuto dirimente, in realtà, non tanto il fatto che la contestazione della legittimazione in senso sostanziale, cioè della proprietà del condominio e la connessa deduzione della sussistenza della proprietà della F., fosse avvenuta all’udienza di precisazione delle conclusioni, bensì il fatto che era stata basata su una produzione avvenuta in quell’udienza in violazione delle preclusioni.

Il motivo non svolge nessuna critica a questa affermazione, ma argomenta come se la contestazione fosse avvenuta sulla base delle allegazioni ed emergenze che erano state ritualmente introdotte ed acquisite fino a quell’udienza, in particolare con riguardo ad un documento – estratto del foglio di mappa – che fu invero introdotto in giudizio oltre il termine per le preclusioni. Sicché, anche considerando gli insegnamenti della Sezioni Unite sull’essere la contestazione della legittimazione in senso sostanziale e della sua esistenza a livello probatorio una mera difesa, nella specie è stato dato rilievo alla rilevazione di un’emergenza documentale tardivamente acquisita e non ad una mera difesa, essendosi concretata la produzione del documento nella introduzione di un fatto nuovo quando il potere di introdurre fatti nuovi, anche per il tramite della rappresentazione documentale, era venuto meno. Il ragionamento in parte qua della sentenza non è criticato.

Ne deriva che il motivo è inammissibile, in quanto non coglie – la ratio decidendi: viene in considerazione il consolidato principio di diritto di cui a Cass. n. 359 del 2005, ribadito da Cass., Sez. Un., n. 7074 del 2017, in motivazione non massimata.

L’inammissibilità per la detta ragione rende inutile l’esame dell’ulteriore doglianza di violazione dell’art. 2697 c.c..

Peraltro, giusta il principio di diritto di cui a Cass., Sez. Un., n. 3840 del 2007, tale ulteriore doglianza, concernendo la motivazione enunciata in aggiunta a quella di rito volta ad affermare la tardività della contestazione della legittimazione o meglio la tardività della produzione giustificativa di detta contestazione, si sarebbe dovuta dire inammissibile, in quanto l’unica ratio decidendi impugnabile era quella in rito.

Si rileva inoltre che, comunque, ove questa ulteriore doglianza fosse stata censurabile ed esaminabile, se ne sarebbe dovuta rilevare l’inammissibilità, in quanto essa non deduce la violazione dell’art. 2697 c.c., secondo i criteri indicati da Cass., Sez. Un., n. 16598 del 2016, in motivazione non massimata sul punto, ma sollecita, peraltro, con un’illustrazione anche inosservante dell’art. 366 c.p.c., n. 6, una rivalutazione della quaestio facti sulla base della quale la corte di merito ha ritenuto che la legittimazione sostanziale fosse del Condominio.

Infine, sempre se la censura fosse stata ammissibile, si sarebbe dovuto rilevare che essa nemmeno attinge tutti gli articolati passaggi con i quali la motivazione della sentenza è stata. enunciata, bensì solo due brevi passi, riprodotti a pagina 15. Sicché, la censura risulta anche del tutto parziale.

2. Conclusivamente il ricorso è dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato a pagare, in favore della parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, del cd. raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione liquidate in Euro 2.500 (oltre Euro 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processualì per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 13 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2021

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