Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26325 del 19/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 19/11/2020, (ud. 01/07/2020, dep. 19/11/2020), n.26325

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19805-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.D.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 138/2013 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

TARANTO, depositata il 13/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

01/07/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

 

Fatto

PREMESSO

che:

1. l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza emessa dalla commissione tributaria regionale della Puglia, in data 13 giugno 2013, con n. 138, con cui, in controversia sulla tempestività della iscrizione a ruolo e della notifica della cartella, relative all’importo per INVIM dovuta da C.D. in forza di atto impositivo divenuto definitivo il 29 gennaio 2001, la commissione, evidenziato che l’iscrizione era avvenuta il 1 aprile 2006 e che la cartella era stata notificata il 21 luglio 2006, dichiarava, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 17, comma 3, l’Agenzia decaduta dal potere di riscuotere l’imposta;

2. l’Agenzia ricorre per la cassazione di tale sentenza, sostenendo che la commissione abbia errato nel ritenere applicabile in tema di INVIM il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, e che, correttamente applicato invece il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 78, l’iscrizione a ruolo avrebbe dovuto essere dichiarata tempestiva;

3. il contribuente non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. merita ricostruire il quadro normativo di riferimento; il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, comma 3, richiamato dalla commissione regionale, stabiliva che “le imposte, le maggiori imposte e le ritenute alla fonte liquidate in base agli accertamenti degli uffici devono essere iscritte in ruoli formati e consegnati all’intendenza di finanza, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo”; la disposizione riguardava dunque termine per la formazione e consegna del ruolo; il successivo art. 25, disciplinava e (con le modifiche intervenute nel tempo) disciplina il termine decadenziale per la notifica della cartella esattoriale; il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, e il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, sono stati, rispettivamente, abrogato e modificato dal D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1, come convertito dalla L. 31 luglio 2006, n. 156; a seguito dell’abrogazione dell’art. 17, il termine a cui correlare la tempestività della riscossione è unicamente quello stabilito per la notifica della cartella dall’art. 25, che (come già l’art. 17), sebbene dettato in tema di imposta sui redditi e reso applicabile, per effetto dell’estensione operata dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 23, in tema di IVA, è, come la Corte ha più volte precisato, da riferirsi anche all’imposta di registro (v., tra altre, Cass. n. 1527 del 2017; 20153/2014; Cass. 8380/2013); ed è da riferirsi quindi anche all’INVIM, visto il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 31, che estende a quest’ultima imposta i termini di decadenza stabiliti per l’imposta di registro; vale, in particolare, nel caso di specie, in cui la cartella è stata notificata il 21 luglio 2006 su avviso divenuto definitivo perchè non impugnato, il termine di decadenza di cui all’ art. 25, comma 1, lett. c), termine stabilito al “31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è diventato definitivo”; non vale invece il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 78, invocato dall’Agenzia, giacchè questo articolo pone un termine (decennale) di prescrizione del “credito dell’amministrazione finanziaria per l’imposta definitivamente accertata” (in forza di sentenza); in ragione di quanto precede, la motivazione della sentenza impugnata, facente riferimento al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, deve essere corretta (art. 384 c.p.c.) per essere il riferimento da farsi quello al citato D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, ma la sentenza non è soggetta a cassazione – e il ricorso va pertanto respinto – in quanto la stessa è, nel dispositivo, laddove è dichiarata la decadenza dell’Agenzia dal potere di riscossione, conforme a diritto (posto che, come è indiscusso, il provvedimento impositivo è divenuto definitivo il 29 gennaio 2001);

2. nulla sulle spese stante la mancata costituzione dell’intimato.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 1 Luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2020

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