Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26324 del 20/12/2016


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Cassazione civile, sez. I, 20/12/2016, (ud. 24/02/2016, dep.20/12/2016),  n. 26324

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17756-2013 proposto da:

COMUNE DI ANCONA, (c.f. (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FILIPPO NICOLAI 22,

presso l’avvocato FANTACCHIOTTI MARIO, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIANNI FRATICELLI, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

R.M.C., R.M.L., L.E.;

– intimati –

Nonchè da:

R.M.C., (c.f. (OMISSIS)), in proprio e nella qualità

di procuratrice generale di R.M.L., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA T. SALVINI 45, presso l’avvocato ANDREA

BARONE, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

L.E., (C.F. (OMISSIS)), nella qualità di assegnatario

dei beni della S.A.S. ADRIATICA COSTRUZIONI ANCONA, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso l’avvocato

GIANLUCA CAPOROSSI, rappresentato e difeso dall’avvocato CARDENA’

CLAUDIA, giusta procura speciale per Notaio dott.ssa S.E. di

ROMA – Rep. n. 126447 del 30.9.13;

– controricorrente al ricorso incidentale –

contro

COMUNE DI ANCONA;

– intimato –

Nonchè da:

L.E. (C.F. (OMISSIS)), nella qualità di assegnatario

dei beni della S.A.S. ADRIATICA COSTRUZIONI ANCONA, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso l’avvocato

GIANLUCA CAPOROSSI, rappresentato e difeso dall’avvocato CARDENA’

CLAUDIA, giusta procura speciale per Notaio dott.ssa S.E. di

ROMA – Rep. n. (OMISSIS);

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

R.M.C. (c.f. (OMISSIS)), in proprio e nella qualità

di procuratrice generale di R.M.L., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA T. SALVINI 45, presso l’avvocato ANDREA

BARONE, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del

controricorso al ricorso incidentale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

contro

COMUNE DI ANCONA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 31/2013 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 10/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/02/2016 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato MARCO CERICHELLI, con delega,

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale ed il rigetto

degli incidentali;

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale R. M.

C., l’Avvocato ANDREA BARONE che ha chiesto il rigetto del ricorso

principale e l’accoglimento del proprio incidentale;

udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale L.,

l’Avvocato CLAUDIA CARDENA’ che ha chiesto il rigetto del ricorso

principale, l’accoglimento del proprio incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi del

COMUNE e di L., accoglimento dei motivi secondo e terzo del

ricorso R..

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il 18.4.1994 le sorelle M.C. e R.M.L. adivano il Tribunale di Ancona chiedendo la condanna del Comune di Ancona e della Società Adriatica Costruzioni a r.l., ognuno per quanto di ragione e comunque in solido, al risarcimento del danno subito per l’illegittima occupazione temporanea d’urgenza (implicata dalle Delib. consiliari 3 maggio 1984, n. 759 di approvazione del progetto e Delib. 11 maggio 1984, n. 167 seguita da immissione in possesso del 6 giugno successivo e da consegna dei lavori alla società adriatica) e per la perdita definitiva di aree già in loro comproprietà, irreversibilmente utilizzate per costruirvi il tronco viario di prolungamento del c.d. – (OMISSIS) -, lavori deliberati in funzione del Piano di Ricostruzione della città di Ancona, con provvedimenti che il Consiglio di Stato aveva annullato (ex tunc) con sentenza n. 1147 del 28.12.1993, all’esito del giudizio amministrativo introdotto dalle stesse R. (il 7.07.1984) e definito in primo grado con sentenza n. 457/1986 del TAR Marche invece sfavorevole alle ricorrenti.

L’adito Tribunale, nel contraddittorio delle parti e disposta (don ing G.) e rinnovata (don ing A.) la CTU riteneva, con sentenza parziale n. 61 del 12.01.2007, il Comune di Ancona e la S.r.l. Adriatica Costruzioni Ancona corresponsabili, a norma dell’art. 2043 c.c. e nella rispettiva misura del 65% e del 35%, dell’intervenuta occupazione usurpativa delle aree in oggetto, estese complessivi mq. 23.090, e li condannava in solido al risarcimento dei danni patiti dalle attrici, per la cui quantificazione disponeva il prosieguo dell’istruttoria. Il medesimo Tribunale di Ancona, con successiva sentenza definitiva n. 485 del 15-17.04.2008 condannava in solido il Comune di Ancona e l’Adriatica Costruzioni Ancona S.r.l a pagare alle R.. a titolo di risarcimento dei danni liquidati col criterio del valore venale (Lire 27.041 al mq). la somma di Euro 422.691.27, oltre rivalutazione Istat dal luglio 1984 sino alla data della sentenza e interessi legali sulla somma annualmente rivalutata con pari decorrenza (dichiarava inoltre il Comune obbligato a tenere la società adriatica indenne, nella misura del 65% dei pagamenti eventualmente attuati in favore delle R..

Sia la sentenza parziale n. 61/2007 che quella definitiva n. 485/2008 rese dal Tribunale di Ancona venivano impugnate dal Comune di Ancona con appello principale. La R.M.C. anche in rappresentanza della sorella R.M.L. resisteva al gravame del Comune ed a sua volta proponeva appello incidentale, al pari di L.E., costituitosi quale assegnatario dei rapporti attivi e passivi della (estinta) s.a.s Adriatica Costruzioni Ancona, già s.r.l. Adriatica Costruzioni Ancona.

Con sentenza pubblicata il 10.01.2013 la Corte di appello di Ancona rigettava l’appello principale e gli appelli incidentali, confermando le sentenze appellate.

La Corte territoriale osservava e riteneva che in ordine logico andavano esaminate “.. in primo luogo le censure attinenti all’eccezione di legittimazione passiva già sollevata dalla difesa del Comune di Ancona, rigettata con la sentenza non definitiva oggetto di impugnazione. in sede di appello riproposta e relativamente alle quali le parti appellate avevano concordemente dedotto la infondatezza. Ed invero, contrariamente a quanto sostenuto dal Comune appellante – secondo cui l’opera viaria realizzata sulle aree già di proprietà delle R. era parte del Piano di ricostruzione della città di Ancona già affidato alla Adriatica Costruzioni fin dal 1977 (sicchè solo l’ACA avrebbe dovuto essere dichiarata responsabile dell’illecito) – all’epoca dei fatti il Piano di ricostruzione della città doriana non contemplava l’opera viaria in oggetto, che non era prevista dalle concessioni già in essere nè faceva parte del progetto generale dell'(OMISSIS), nell’ulteriore rilievo che non era stato approvato dal Ministero dei Lavori Pubblici il progetto di completamento dell’Asse, comprensivo dell’opera de qua, che il Comune di Ancona aveva di propria iniziativa fatto redigere e che il Consiglio Superiore dei L.L. PP. si era limitato da esaminare da un punto di vista meramente tecnico. Dall’esame della documentazione in atti (Delib. 3 maggio 1984, n. 759 ed allegata relazione, ordinanza sindacale di occupazione d’urgenza n. 167 dell’11.05.1984, immissione in possesso del 6.06.1984, Delib. consiliare 11 luglio 1984, n. 1047 nota n. 32693 del 16.07.1984) risultava all’evidenza che l’opera in questione andava ricondotta al quadro di interventi urgenti approntati, su iniziativa autonoma del Comune, a seguito della nota frana che interessò la zona nel dicembre 1982: il Comune dunque approvava il progetto e ne dichiarava sia la pubblica utilità che l’urgenza, ritenendo che l’attuazione del progetto risolvesse i problemi di viabilità cittadina. particolarmente critica nel territorio in questione anche a seguito della realizzazione di nuovi alloggi resi necessari dal fenomeno franoso che erano in procinto di essere consegnati. Ne affidava, quindi, la realizzazione alla Società Adriatica Costruzioni, invitata, dopo la Delib. n. 1047 del 1984 che prevedeva il progetto stralcio proprio relativamente a dette opere, a dare immediatamente corso ai lavori, che di fatti venivano prontamente iniziati, comportando. come le foto agli atti attestavano inequivocabilmente, l’irreversibile trasformazione delle aree. Ne derivava che il Ministero dei Lavori Pubblici era del tutto estraneo alla vicenda – peraltro assolutamente diversa da quella esaminata nella pronuncia richiamata dalla di resa appellante. che contemplava un’ipotesi di occupazione appropriativa e comunque opere effettivamente deliberate in attuazione del Piano di ricostruzione di Ancona – e che il Comune aveva avviato e posto in essere in via del tutto autonoma il procedimento amministrativo dichiarato poi illegittimo dal Consiglio di Stato con conseguente sicura responsabilità dell’Ente e diritto al risarcimento in capo alle proprietarie appellate. Connessa sotto il profilo logico si appalesava la questione relativa alla graduazione della colpa nella misura, statuita con la pronuncia di primo grado in 65% in capo al Comune e il 35% in capo alla Società Adriatica Costruzioni, contestata sia dalla difesa del Comune di Ancona che da quella del L.. che anzi in via principale chiedeva la esclusione della sua responsabilità. Ebbene, andava subito chiarito che l’invocato affidamento della società Adriatica Costruzioni. a suo dire derivante al rigetto da parte del giudice ammnistrativo della istanza di sospensione, non sussisteva in quanto detto rigetto non significava verosimile infondatezza delle pretese delle proprietarie delle aree, essendo la valutazione del giudice amministrativo nella fase della sospensiva limitata alla comparazione degli interessi privati con quello di natura pubblicistica dell’Amministrazione, e non comportava necessariamente il non accoglimento del ricorso. Con deduzioni corrette, cui quindi si faceva richiamo con conseguente rigetto degli appelli sul punto, era stata ritenuta la corresponsabilità della Adriatica Costruzioni, cui la pendenza del giudizio amministrativo era ben nota così come al Comune, e si era graduata la colpa nella misura del 65% e 35%. rispettivamente per il Comune e per la ditta costruttrice, nel rilievo che certamente non vi erano dubbi che potessero giustificare l’invocato ricorso all’art. 2055 c.c., comma 3 avendo il Comune svolto un ruolo senz’altro preminente, avendo intrapreso e persistito nella iniziativa. Sempre rimanendo alla disamina delle censure mosse alla sentenza non definitiva n. 61/07, si rilevava l’infondatezza delle censure mosse sia dal Comune che dal L. alla qualificazione di occupazione usurpativa correttamente riconosciuta dal primo giudice, alle cui argomentazioni poteva farsi integrale riferimento, non necessitando di particolari integrazioni neppure alla luce delle doglianze degli appellanti. A prescindere dalla portata che sulla questione esercitava la pronuncia della Corte Costituzionale – 349/2007, richiamata anche dalla sentenza definitiva, la difesa del Comune appellante non considerava, come al contrario era d’obbligo, che con la sentenza del Consiglio di Stato n. 1147/1993 la delibera di approvazione del progetto – nella quale l’appellante sosteneva essere contenuta la dichiarazione di pubblica utilità – era stata annullata ex tunc, sicchè l’attività di trasformazione del territorio conseguente alle decisioni dell’Ente configuravano una sicura ipotesi di occupazione usurpativa… A ciò si aggiungeva che la pretesa dichiarazione di pubblica utilità era da considerarsi comunque nulla in quanto priva di uno dei caratteri essenziali tipici. ed in particolare la prefissione dei termini come richiesta dalla L. n. 2359 del 1865, art. 13 difettando nella fattispecie quello di ultimazione del lavori, che andava distinto da quello di ultimazione delle espropriazioni. D’altronde, lo stesso Comune nel corso del giudizio, sembrava aver condiviso la qualificazione di occupazione usurpativa. laddove proponeva alle proprietarie una somma a titolo di risarcimento a mezzo di raccomandata del 23.11.2000, nella quale si riconosceva l’avvenuto annullamento della dichiarazione di pubblica utilità per effetto della pronuncia del Consiglio di Stato con conseguente riconoscimento del “danno in misura piena”. Decisamente infondata si appalesa poi la tesi sostenuta dal L. nei suoi atti difensivi sia sotto il profilo della intervenuta nuova dichiarazione di pubblica utilità, che a suo dire avrebbe avuto efficacia per così dire sanante – essendo comunque intervenuta ad opera realizzata e rimanendo l’eventuale nuova dichiarazione di p.u. irrilevante perchè tardiva – sia sotto il profilo della asserita avvenuta espropriazione in forza di provvedimento sindacale del 1989, costituendo detto atto l’atto finale di un procedimento ablatorio iniziato con la Delib. consiliare n. 759 del 1984. il quale, come si era più volte ricordato. era stato annullato dalla sentenza del Consiglio di Stato. Poteva a questo punto passarsi all’esame delle censure mosse sia dalla difesa del Comune che da quella del L. avverso la sentenza -definitiva n. 458/08, che, ribadendo la condivisa, quanto corretta, qualificazione di occupazione usurpativa, si era limitata a determinare l’importo dovuto a titolo di risarcimento tenendo conto, in ossequio ai principi in materia, del valore venale delle aree e di quanto concluso sul punto dal Ctu, ing. G., che aveva redatto il proprio elaborato che il primo giudice aveva ritenuto – niente affatto immotivatamente, come contestato da parte appellante, avendo esaurientemente esplicato i motivi per cui era da preferirsi elaborato peritale dell’Ing. G. rispetto a quelle dell’Ing. M. nominato con ordinanza contestuale alla sentenza non definitiva – ineccepibile e quindi condivisibile. Andava fin da subito ribadita la correttezza delle argomentazioni del Tribunale in ordine alla necessità, ai fini che interessavano, di considerare la vocazione edificatoria delle aree in questione, indiscutibilmente (in ciò concordando entrambi i periti) legalmente inedificabili, ma comunque destinabili a scopi non propriamente agricoli, come riconosciuto da entrambi i periti, e quindi di tener conto delle caratteristiche proprie dell’area, quali posizione, prossimità ad altri fabbricato, panoramicità. In proposito si specificava che per le aree ricadenti nella fascia di rispetto cimiteriale. svariate erano le possibilità di utilizzazione diversa da quella prettamente agricola che ampliavano di molto i margini della loro commerciabilità (basti pensare, a conferma, avvenuta realizzazione di parcheggi per autovetture di cui alle foto in atti) e che per quelle esterne alla predetta fascia, pur esse legalmente inedificabili, si evidenziava che lo stesso Comune ne riconosceva la vocazione edificatoria “determinata dalla contiguità con zone residenziali dotate delle principali infrastrutture tecnologiche e delle urbanizzazioni primarie – (vedi lettera del 23 11.2000 doc. n. 11 fascicolo primo grado attrici). Andava altresì condiviso l’assunto del primo giudice in ordine alla maggiore attendibilità del valore come determinato dal perito ing. G.: il secondo perito, invero, aveva giustificato l’operato ribasso del valore della superficie delle aree in questione potenzialmente edificabili sulla base di due rilievi non condivisibili sia perchè non espressamente riferiti ai terreni di proprietà R. sia perchè contraddetti da più oggettive emergenze istruttorie. Ed invero, quanto alla dedotta instabilità morfologica, che il perito non aveva effettuato alcuna indagine specifica di natura uologica sui siti in oggetto e che la conclusione risultava smentita dalla realizzazione di un tracciato stradale addirittura in rilevato. Parimenti l’elemento della scarsa appetibilità rappresentato dal perito ing. M. appariva all’evidenza smentito dalla estesa urbanizzazione della zona, ben evidenziata dalla documentazione fotografica in atti. Al contrario, il primo perito aveva tenuto nella debita considerazione tutti i dati e gli elementi relativi alle aree in oggetto, operando poi la media tra il valore del terreno atto a diventare edificabile in assenza di asse viario e la superficie della restante proprietà R., proprio al fine di non incorrere in quella che era la censura dell’appellante. secondo cui nessuno sarebbe stato disposto ad acquistare in libero mercato un’area non edificabile, eventualmente da utilizzare per parcheggi e attività sportive, pagandola come se fosse edificabile, nel contestuale rilievo che nessuno sarebbe stato disposto a vendere un’area legalmente non edificabile ma con vocazione edificatoria come se fosse meramente agricola. Ed invero, diversamente da quanto avveniva in materia di indennità espropriativa, in materia di occupazione usurpativa, la inedificabilità ex lege di talune zone non ne comportava l’automatica valutazione quali aree agricole. dovendosi tener conto del valore che di fatto dette aree avrebbero avuto in una libera contrattazione di mercato, e quindi, di tutti gli elementi caratterizzanti le aree medesime anche in relazione a utilizzazioni comunque consentite dagli strumenti di pianificazione del territorio vigenti. E dunque, la determinazione del valore come operata dal primo giudice era assolutamente corretta, risultando infondate anche le doglianze sollevate dalla difesa del L. in ordine alla asserita mancanza di dimostrazione della effettiva destinazione a parcheggio delle aree occupate, essendo presenti agli atti fotografie assolutamente chiare in allegato alle relazioni del ct. di parte R.. Premesso che ineccepibile – con conseguente infondatezza del relativo motivo di appello della difesa del L. era l’assunto del primo giudice laddove aveva ritenuto accertata la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale da 200 a 100 metri a seguito del D.M. della Sanità del marzo 1964, in quanto il potere di riduzione dell’ampiezza della zona di rispetto cimiteriale, prima spettante al Prefetto in virtù dell’art. 338 TULS. era passato alla competenza del Medico provinciale fin dal 1958, pure le censure mosse dalla difesa delle R. in ordine alla inadeguatezza della liquidazione del danno in relazione al valore riconosciuto per le aree esterne alla fascia di rispetto cimiteriale, che costituivano peraltro i due terzi circa dell’intera area occupata e trasformata, si appalesavano infondate, dovendosi anche sul punto confermare il calcolo già operato, non necessitando la pur invocata nuova Ctu. Anche dette aree invero erano da ritenersi, come aveva correttamente fatto il Tribunale e come concordemente ritenuto da entrambi i periti alle cui deduzioni ci si richiamava perchè assolutamente condivisibili, legalmente inedificabili alla data della loro irreversibile trasformazione, ciò risultando dal Piano regolatore generale vigente e non incidendo su tale affermazione la possibilità di una vocazione edificatoria diversa da quella agricola. Parimenti infondate risultavano altresì le ulteriori doglianze sollevate dalle R. in sede di appello incidentale. Si reputava corretta la decorrenza della rivalutazione monetaria e degli interessi dal luglio 1984, anzichè come avrebbe voluto l’appellante incidentale dal giugno, essendo data certa della avvenuta irreversibile destinazione delle aree sulla scorta della relazione del direttore dei lavori, dell’architetto e dell’assessore all’urbanistica datata 31 luglio 1984 ed allegata alla consulenza G., al n. 10. Parimenti condivisibile la esclusione della ripetizione delle spese sostenute dalle R. per la loro consulenza di parte, non potendo la semplice dicitura “pagato” – ritenersi equipollente alla prescritta sottoscrizione per quietanza, nella specie mancante sulle fatture in atti. Quanto, infine, alle spese di lite del primo grado di cui la difesa del L. lamentava la eccessività, il Tribunale non aveva oltrepassato nella liquidazione i massimi tariffari ed aveva tenuto conto della complessità della vicenda e dell’impegno profuso nella difesa. In conclusione, tutti gli appelli, principale e incidentali, andavano rigettati, meritando sia la sentenza non definitiva che quella parziale, integrale conferma. Ne derivava, quanto alle spese del presente grado di giudizio, che a fronte della reciproca soccombenza delle parti, della particolare natura del giudizio e della esistenza di più interpretazioni anche tra i ct, esse andavano integralmente compensate tra le parti.””.

Avverso questa sentenza il Comune di Ancona ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi e notificato il 10.07.2013 alla R.M.C. anche nella spiegata qualità ed al L. quale assegnatario dei rapporti attivi e passivi e comunque quale legale rappresentante della S.a.s Adriatica Costruzioni Ancona; ciascuna delle parti intimate ha resistito al ricorso principale ed ha proposto ricorso incidentale rispettivamente per quattro e per tre motivi nonchè replicato all’altro ricorso incidentale. Tutte le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

A sostegno del ricorso principale il Comune di Ancona ammissibilmente denunzia:

1. “Violazione delle L. n. 1042 (rectius 1402) del 1951; L. n. 363 del 1984; L. n. 317 del 1993 nonchè dei D.M. Ministero LL.PP. n. 94 del 1994, D.M. Ministero LL.PP. n. 155 del 2004 e D.M. Ministero LL.PP. n. 157 del 1994 sulla disciplina dei lavori inerenti il piano di ricostruzione di Ancona, prima durante e dopo l’affidamento di questi all’Adriatica Costruzioni Ancona s.r.l. da parte del Ministero dei LL.PP….

Il ricorrente ribadisce il suo diletto di legittimazione passiva, essenzialmente assumendo che nel delineato quadro normativo ha assunto solo la veste di terzo beneficiario delle opere eseguite dalla società concessionaria per conto del Ministero dei LL.PP, che non ha mai intrattenuto rapporti contrattuali con la società ACA e che la Delib. consiliare n. 759 del 1984 si sarebbe limitata a manifestare intenti.

“Illogicità e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui l’opera viaria realizzata sulle aree delle intimate R. viene ricondotta all’iniziativa autonoma del comune.-

3. “Illogicità e contraddittorietà della motivazione laddove essa afferma l’estraneità della presente fattispecie rispetto a quella decisa da codesta S.C. con la sentenza della 1^ sezione n. 1193/2006.-

4. “Illogicità della motivazione rispetto alle conclusioni giuridiche in tema di legittimazione passiva esclusiva dell’ex concessionaria del PDR di Ancona ACA s.r.l. portate dalla sentenza di codesta S.C. n. 5630/12.-

I primi quattro motivi del ricorso, suscettibili di esame congiunto, non sono fondati.

I giudici di merito non hanno disatteso i precedenti giurisprudenziali di legittimità in tema di titolarità dell’obbligazione risarcitoria in caso di sostituzione amministrativa, ma hanno irreprensibilmente reputato, con puntuali e convincenti argomenti, che il rapporto controverso esulasse dall’ambito delle concessioni in essere tra Amministrazione statale e società Adriatica Costruzioni Ancona e trovasse la sua autonoma fonte nella menzionata delibera del Comune e nella conseguente assegnazione dei lavori alla suddetta società. In particolare, con riferimento alla costruzione del tronco viario di completamento di cui si discute, non sono emersi a favore dell’ACA nè una tempestiva approvazione ministeriale del progetto (dal Consiglio Superiore dei LL.PP. solo delibato in linea tecnica nel 1981 e poi approvato col D.M. 6 marzo 1985, n. 291, dopo l’attuazione dell’opera progettata), nè decreti ministeriali di affidamento alla concessionaria anche dell’opera in questione prima della relativa ultimazione, intervenuta il 31.07.1984. Emerge, invece, che il Comune aveva già approvato i lavori del collegamento viario con delibera GM 17 marzo 1981, n. 468 e li aveva (ri)approvati e dichiarati di pubblica utilità ed urgenti, con la Delib. consiliare 3 maggio 1984, n. 759 dopo l’entrata in vigore L. 2 maggio 1983, n. 156 che istituiva il contributo speciale in favore della Regione Marche (art. 1, lett. d e L.R. n. 41 del 1983, art. 13), ed ancora che solo a distanza di tempo dall’illecito il Ministero aveva riapprovato il progetto dell’opera con D.M. 6 marzo 1985, n. 291, a seguito della L. 24 luglio 1984, n. 363, art. 13 noviesdecies, affidandone l’esecuzione alla società ACA, in base a stipulanda concessione. Di contro è emerso relativamente al prolungamento stradale che qui rileva a) che l’occupazione fu realizzata dall’ente territoriale: b) che i terreni furono conseguentemente consegnati all’ACA dai tecnici comunali; c) che tanto la legge del 1984, quanto i provvedimenti concessori del Ministero erano successivi perfino all’irreversibile trasformazione degli immobili. per cui per smentire tale accertamento in punto di fatto non bastava dedurre una mera proposizione di intenti nella Delib. giuntale n. 759 del 1984, ma quanto meno trascriverne il contenuto e nel contempo indicare l’atto di concessione del Ministero fonte dell’opera e dell’occupazione e soprattutto smentire la materiale consegna dei terreni da parte del Comune all’ACA, su cui è stata essenzialmente fondata la corresponsabilità dell’ente.

5. “Carenza assoluta di motivazione sul criterio di ripartizione della responsabilità risarcitoria tra Comune ed ACA s.r.l. ex art. 2055 c.c., comma 3 determinata nel 65% contro il 35%.”

6. “falsa e contraddittoria motivazione in relazione alla determinazione del danno risarcibile. Errore nella valutazione delle risultanze della CTU del prof. M. rispetto a quelle emergenti dalla relazione del prof. G..”

Il quinto ed il sesto motivo del ricorso principale appaiono inammissibili. Essi si appuntano sulla motivazione dell’impugnata sentenza, che invece, considerata pure quanto al quinto motivo l’accolta domanda dell’ACA di rivalsa, appare avere convincentemente spiegato le ragioni delle avversate conclusioni, per cui, essendo le doglianze essenzialmente costituite da generici rilievi critici in fatto, privi di decisività, esulano dai limiti che la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nella specie applicabile ratione temporis pone alla deduzione in questa sede di tale tipologia di vizi (in tema cfr Cass. SU n. 8053 del 2014; Cass. nn. 5133, 7983, 12928 e 13911 del 2014). A quest’ultimo riguardo va ricordato che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella versione introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, circoscrivendo il vizio di motivazione deducibile mediante il ricorso per cassazione all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, costituisce espressione della volontà del legislatore di ridurre al minimo costituzionale l’ambito del sindacato spettante al Giudice di legittimità in ordine alla motivazione della sentenza, restringendo l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità ai soli casi in cui il vizio si converte in violazione di legge, per mancanza del requisito di cui all’art. 132 c.p.c., n. 4 ossia ai casi in cui la motivazione manchi del tutto sotto l’aspetto materiale e grafico, oppure formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere d’individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del dsecisum, e tale vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza, ipotesi nella specie non ravvisabili.

Col ricorso incidentale la R. in proprio e nella qualità deduce:

“Omesso esame circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio; omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per giudizio, anche in relazione all’art. 111 Cost., comma 6 e art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4 (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5).-. con riguardo all’edificabilità legale del terreno usurpato, che i giudici di merito hanno invece reputato urbanisticamente e quindi legalmente inedificabile, ma ciò nonostante dotato di potenzialità edificatorie, peraltro valorizzate nella quantificazione del ristoro.

Il motivo non ha pregio. La riferita allegazione circa la natura almeno in parte edificabile del suolo usurpato appare motivatamente e plausibilmente esclusa dai giudici di merito col richiamo alla destinazione urbanistica ad esso impressa dal PRG nel 1973, quale poi variata nel 1981, il tutto senza trascurare nemmeno l’intervenuta risalente riduzione della zona di rispetto cimiteriale. Pertanto, le censure non appaiono favorevolmente apprezzabili in rapporto al vizio previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5 esulando dai limiti già evidenziati, imposti dal relativo innovato e vigente testo, nella specie applicabile. Le medesime doglianze, inoltre, non si rivelano favorevolmente apprezzabili nemmeno se ricondotte al piano normativo, giacchè nell’emerso contesto (cfr anche pag 124 del ricorso) risultano apodittiche e prive di autosufficienza anche le asserzioni circa la natura espropriativa piuttosto che conformativa dei vincoli a viabilità introdotti in variante nel 1981, circa l’applicabilità dell’antecedente regime urbanistico del 1973 e circa ancora la riferibilità delle relative e richiamate Norme Tecniche di Attuazione (per gli assi attrezzati urbani) anche al prolungamento viario di cui si discute: d’altra parte va ricordato che le N.T.A., quali norme di terzo livello, non possono attribuire edificabilità non ricavabile già dal P.R.G. (cfr anche Cass. n. 2605 del 2010: n. 21095 del 2009: n. 15616 e 15389 del 2007).

2. “Omessa pronuncia sulla rivalutazione monetaria e sugli interessi legali afferenti al periodo successivo alla sentenza definitiva di primo grado, in relazione all’art. 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4).”

Il motivo non ha pregio. Omettendo di pronunciarsi di nuovo e semmai, come prospettato, “ufficio sugli interessi legali e sulla rivalutazione monetaria del credito risarcitorio liquidato in primo grado. i giudici “appello, stante pure per entrambe le voci l’assenza di espressa domanda per il rubricato profilo, non appaiono avere violato la rubricata norma, giacchè quanto ai primi si rivelava esaustiva la prima pronuncia che ne statuiva la debenza sino alla dazione del capitale, e quanto alla seconda ben poteva essere implicitamente intesa come volontà contraria all’ulteriore rivalutazione del credito, la mancanza di qualsiasi allegazione coerente con quel rubricato profilo in una con l’impugnativa volta invece a conseguire specifici e diversi incrementi del capitale attualizzato già attribuito a ristoro.

“Omesso esame circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio; omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per giudizio, anche in relazione all’art. 111 Cost., comma 6 e art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4 (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5).” con riguardo al diniego di rimborso delle spese di consulenza tecnica di parte.

4. “Omesso esame o, quanto meno, insufficiente motivazione in ordine alla valutazione delle risultanze istruttorie, in relazione all’art. 111 Cost., comma 6 e art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4).” sempre con riguardo al diniego di rimborso delle spese di consulenza tecnica di parte, in tesi non bisognevoli di prova sul relativo ammontare.

Il terzo motivo del ricorso incidentale della R. è fondato; al relativo accoglimento segue anche l’assorbimento del quarto motivo della medesima impugnazione. Relativamente al terzo motivo, trattandosi di causa di vecchio rito ben potevano gli esborsi in questione essere documentati in appello, come è stato tramite la produzione delle tre fatture sottoscritte e quietanzate dal professionista incaricato.

Col ricorso incidentale il L. in proprio e nella qualità deduce “Violazione di legge (violazione e falsa applicazione dei principi in materia di legittimazione passiva in tema di pretese risarcitorie derivanti da occupazione appropriativa e di concessione di sola costruzione: violazione art. 2043 c.c.) nonchè per insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5)”; Ribadisce di essere esente da corresponsabilità nella perpetrazione dell’illecito, per avere fatto affidamento sul rigetto dell’istanza di sospensiva e sulla successiva sentenza sfavorevole n. 457 del 1986 del TAR Marche.

Il motivo in tutte le sue articolazioni non è fondato.

Con iter argomentativo logico, plausibile e non contrastato da rilievi decisivi, i giudici di merito hanno reputato la Società ACA responsabile dell’illecito datato al (OMISSIS), in quanto esecutrice materiale dell’opera e dell’irreversibile immutazione del fondo delle R.. condotte che del pari irreprensibilmente hanno consentito di inferire pure la colpa dell’autrice, puntualmente rilevando che, la stessa, sebbene edotta della coeva pendenza del giudizio amministrativo introdotto dalle R., aveva dato immediato corso ai lavori viari, senza prima diligentemente verificare la legittimità del suo operato, non ancorato ad una valida dichiarazione di PU, nè suscettibile di essere giustificato dal successivo diniego di sospensiva espresso dal TAR.

Infine il L. fa anche proprio il sesto motivo del ricorso principale del Comune, di cui conseguentemente pure lui subisce la già pronunciata sfavorevole sorte ed irritualmente prospetta rilievi critici generici, che non risultano nemmeno pertinenti rispetto alle questioni involte dalla sentenza d’appello.

Conclusivamente il ricorso principale del Comune di Ancona e quello incidentale del L. devono essere respinti; quanto al ricorso incidentale della R., deve essere accolto il terzo motivo e invece respinti gli altri tre motivi; conseguentemente l’impugnata semenza va cassata in parte qua e, ben potendosi procedere a decisione nel merito a norma dell’art. 384 c.p.c., il Comune di Ancona ed il L. vanno condannati in solido al rimborso in favore delle R. anche delle spese della c.t. di parte sostenute nel primo grado del giudizio, liquidate in conformità degli importi esposti nelle tre fatture in atti. Le altre statuizioni sulle spese processuali dei due gradi di merito vanno mantenute ferme e quanto alle spese del giudizio di legittimità, liquidate per l’intero come in dispositivo, l’esito dei ricorsi e le ragioni che lo sostengono inducono a compensarle tra tutte le parti, per quota pari ai 2/3 ed a porne il rimanente terzo a carico solidale del Comune di Ancona e del L..

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale del Comune di Ancona e quello incidentale del L., accoglie il terzo motivo del ricorso incidentale della R., respinti gli altri motivi di questo ricorso, cassa in parte qua la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna in solido il Comune di Ancona ed il L. al rimborso in favore della R. in proprio e nella spiegata qualità, delle spese sostenute nel primo grado del giudizio per la consulenza tecnica di parte, liquidate in conformità degli importi esposti nelle tre fatture in atti. Mantiene ferme le altre statuizioni sulle spese processuali dei due gradi di merito, e quanto a quelle del giudizio di legittimità, liquidate per l’intero in Euro 10.000,00 per compenso ed in 200.00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie ed agli accessori come per legge, le compensa per due terzi tra tutte le parti e condanna in solido il Comune di Ancona ed il L. al pagamento del restante terzo, in favore della R..

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto del la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del Comune ricorrente principale e del ricorrente incidentale L., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per quello incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2016

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