Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26324 del 18/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 18/10/2018, (ud. 21/06/2018, dep. 18/10/2018), n.26324

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11680-2017 proposto da:

F.M.S., nella qualità di titolare della Ditta

Individuale M.T.N. DI F.M., elettivamente domiciliato in

ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 86, presso lo studio dell’avvocato

FABIO ACCARDO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

LAURO ARDITO;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede dell’avvocatura dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

dagli avvocati GIUSEPPE MATANO, LELIO MARITATO, ESTER ADA SCIPLINO,

EMANUELE DE ROSE, CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1419/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 14/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/06/2018 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza del 14 dicembre 2016, la Corte d’Appello di Milano, confermava la decisione resa dal Tribunale di Milano ed accoglieva parzialmente l’opposizione proposta da F.M.S., quale titolare della ditta individuale M.T.N. nei confronti dell’INPS e dei Sig.ri L., G. e B.C., consulenti del lavoro del primo, in relazione al verbale unico di accertamento e notificazione recante l’accertamento del credito contributivo conseguente al mancato rispetto della c.d. contribuzione virtuale di cui al D.L. n. 244 del 1955, dichiarando la sussistenza del credito contributivo derivante dal mancato riconoscimento delle assenze dal lavoro dei dipendenti della ditta ai fini dell’esclusione dell’obbligo contributivo e dalla contribuzione sull’indennità di trasferta e rigettando la domanda proposta nei confronti dei professionisti;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, quanto alla domanda proposta nei confronti dell’INPS, insuscettibile del richiesto annullamento il verbale unico di accertamento e notificazione, infondate le eccezioni sulla forma del verbale non contestate le conclusioni della CTU su cui si basa la pronunzia di prime cure e, quanto alla domanda a carico dei professionisti, l’inapplicabilità dell’art. 40 c.p.c., implicante la separazione della domanda stessa, soggetta al rito civile ordinario, rispetto a quella proposta nei confronti dell’INPS; che per la cassazione di tale decisione ricorre il F., affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, l’INPS la sola parte ad essere qui intimata; che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il primo motivo, genericamente rubricato con riferimento alla violazione di norme di diritto quanto al capo della sentenza relativo ai denunciati vizi formali del verbale unico di accertamento e notificazione, il ricorrente, imputa alla Corte territoriale l’omessa considerazione, ai fini della validità del verbale, dell’assenza o scorrettezza delle indicazioni ivi contenute relativamente agli organi competenti per l’impugnazione del verbale di accertamento e degli strumenti relativi pur imposti dalla L. n. 183 del 2010, art. 33, comma 4, lett. e);

che, con il secondo motivo, anch’esso genericamente rubricato con riferimento alla violazione di norme di diritto quanto al capo della sentenza relativo il ricorrente imputa alla Corte territoriale di aver erroneamente ritenuto la correttezza dell’importo dei contributi accertati a debito esposto nel verbale dell’INPS;

che entrambi i motivi devono ritenersi inammissibili: il primo in quanto prescinde del tutto dalla confutazione del giudizio di infondatezza delle eccezioni formali resa dalla Corte territoriale e motivato in relazione alla non corrispondenza alla realtà di quanto pure qui rilevato circa l’assenza o la scorrettezza delle indicazioni relative agli organi competenti per l’impugnazione del verbale e degli strumenti relativi; il secondo in quanto, nel confermare sostanzialmente quanto rilevato dalla Corte territoriale in merito alla mancata contestazione delle evidenze documentali, imputa tale carenza ad una affermata ma non dimostrata perspicuità delle stesse;

che, pertanto, parzialmente discostandosi dalla proposta del relatore, il ricorso va dichiarato inammissibile;

che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2018

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