Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26324 del 17/10/2019

Cassazione civile sez. III, 17/10/2019, (ud. 13/09/2019, dep. 17/10/2019), n.26324

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4708/2016 R.G. proposto da:

I.M., rappresentato e difeso dall’Avv. Gabriella Fornari,

domiciliato, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 2, presso la

cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

Italfondiario s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, nella qualità di procuratrice di Castello Finance s.r.l.,

rappresentata e difesa dall’Avv. Teodoro Carsillo, con domicilio

eletto presso il suo studio in Roma, via Luigi Lilio, n. 95;

– controricorrente –

Archon Group Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimata –

Inail, in persona del Direttore pro tempore;

– intimato –

Intesa Sanpaolo s.p.a. in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimata –

Capitalia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

B.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 878 del Tribunale di Pavia depositata il 21

agosto 2015.

Udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere

Cosimo D’Arrigo;

letta la sentenza impugnata;

letti il ricorso, il controricorso e le memorie depositate ai sensi

dell’art. 380-bis-1 c.p.c..

Fatto

RITENUTO

Nelle due procedure esecutive riunite nn. 23 e 122 del 1993, pendenti innanzi al Tribunale di Pavia, è stato pignorato un compendio immobiliare appartenente pro quota a A.G. e I.M..

La quota del solo A. ha costituito oggetto anche di un’espropriazione forzata esattoriale, nel cui ambito il bene (indiviso) è stato aggiudicato a tale B.L.. Invero, i creditori procedenti chiesero la riunione della procedura esecutiva promossa dall’agente di riscossione a quelle da essi già instaurate innanzi al Tribunale di Pavia, ma l’istanza venne rigettata – stante la competenza funzionale inderogabile, all’epoca spettante al pretore – con provvedimento confermato da questa Corte.

Il data 11 ottobre 2005 il giudice dell’esecuzione ha disposto che si procedesse alla divisione endoesecutiva del compendio pignorato. L’ordinanza è stata opposta, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., dalla I.. Il Tribunale di Pavia ha respinto l’opposizione ed avverso tale decisione la I. ha proposto ricorso straordinario, ex art. 111 Cost., comma 7, articolato in due motivi.

Ha resistito con controricorso Italfondiario s.p.a., nella qualità di procuratore della Castello Finance s.r.l. Le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva.

La I. ha depositato memorie ex art. 380-bis-1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della decisione, la motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata, conformemente alle indicazioni contenute nelle note del Primo Presidente di questa Corte del 14 settembre 2016 e del 22 marzo 2011.

Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.

Infatti, la ricorrente avrebbe avuto l’onere di dedurre che la vendita della sola sua quota indivisa sarebbe potuta avvenire ad un prezzo pari o superiore al valore della stessa. Diversamente, l’ordinanza con la quale si dispone la divisione c.d. “endoesecutiva”, ai sensi dell’art. 601 c.p.c., non è di per sè pregiudizievole dell’interesse della debitrice esecutata.

La I., invece, si è limitata a sostenere che non sussistessero i presupposti formali per disporre la divisione “endoesecutiva”, senza specificare quale pregiudizio possa esserle derivato.

Sebbene tale rilievo sia assorbente, non è superfluo osservare che il ricorso sarebbe comunque infondato nel merito.

Con i due motivi, largamente sovrapponibili, la ricorrente deduce che il giudice dell’esecuzione avrebbe disposto procedersi alla separazione della quota pignorata mediante la vendita dell’intero immobile in sede di divisione del bene, in carenza dei presupposti soggettivi. Sostiene, infatti, l’opponente che l’art. 601 c.p.c. potrebbe trovare applicazione solamente nell’ipotesi in cui una quota del bene appartiene ad un terzo non debitore, mentre, nel caso di specie, all’atto del pignoramento, l’altra quota del bene era in proprietà dell’ A., anch’egli debitore esecutato.

La ricorrente omette, però, di considerare che, pendenti le procedure esecutive “ordinarie”, la quota di spettanza dell’ A. venne venduta nell’ambito di un’espropriazione esattoriale e fu acquistata dalla B.. Sicchè la situazione venutasi così a creare era esattamente quella prospettata dagli artt. 599 ss. c.p.c., ossia di un bene immobile pignorato di cui non tutti i comproprietari sono obbligati verso il creditore.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, la ricorrente va condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, nella misura indicata nel dispositivo, in favore della sola parte controricorrente.

Ricorrono altresì i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da lui proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).

PQM

dichiara inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2019

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