Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26323 del 20/12/2016
Cassazione civile, sez. VI, 20/12/2016, (ud. 02/11/2016, dep.20/12/2016), n. 26323
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11381-2015 proposto da:
M.F.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
CRESCENZIO 25, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO DAGNINO,
che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, C.F. (OMISSIS), in persona
del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 771/29/2014 della COMMISSIONE REGIONALE di
PALERMO, emessa il 17/01/2014 e depositata il 11/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
02/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VELIA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, costituito il contraddittorio camerate sulla relazione ex art. 380-bis c.p.c. ed esaminata la memoria difensiva di parte ricorrente, osserva quanto segue.
1. Con il primo motivo – rubricato “motivazione apparente e conseguente e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” – la ricorrente lamenta che la C.T.R. “avrebbe dovuto indicare i documenti esaminati e spiegare per quale ragione gli stessi non sono stati ritenuti atti a provare la fondatezza delle censure proposte dal contribuente”.
2. Con il secondo mezzo si censura la “violazione e falsa applicazione D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, della L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 1, dell’art. 2728 c.c., nonchè degli artt. 41, 47 e 48 della carta dei diritti fondamentali della Unione europea, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” poichè “dall’atto impugnato emerge che l’accertamento è stato emesso omettendo il contraddittorio preventivo con il contribuente nella forma prescritta”.
3. Il terzo motivo attiene infine ad un “Error in procedendo per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, per avere la C.T.R. trattato questioni attinenti ai redditi domenicali o agrari che non erano mai entrati a far parte dell’oggetto del contendere.
4. Il primo ed il terzo motivo meritano accoglimento, con assorbimento del secondo.
5. Invero, l’estrema genericità delle affermazioni per cui “alla luce delle risultanze processuali … parte ricorrente non ha fornito prove idonee e concrete atte a dimostrare la reale sussistenza di cause di esclusione o di applicabilità del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38” è tale da configurare la lamentata apparenza della motivazione, priva di concreti riferimenti alla fattispecie ed alla reale attività difensiva del contribuente. Ancor più evidente è l’assoluta inconferenza dell’ampia motivazione riferita a redditi domenicali ed agrari in relazione ad un “secondo motivo dell’atto d’appello” che, così come il corrispondente oggetto, non trova riscontro negli atti di causa.
6. La sentenza impugnata merita quindi di essere cassata con rinvio, per una appropriata motivazione.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Sicilia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 2 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2016