Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26323 del 19/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 19/11/2020, (ud. 30/06/2020, dep. 19/11/2020), n.26323

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14033-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

SOC. SERFIN EUROPA DI M.A. & C., M.A.,

L.G.M., L.A.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 422/2014 della COMM. TRIB. REG. di CAGLIARI,

depositata il 09/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/06/2020 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO.

 

Fatto

CONSIDERATO

CHE:

Ser.fin. Europa di M.A. e C. s.n.c. in persona del legale rappresentante pro tempore, M.A., L.G.M. e L.A.M. impugnavano le cartelle di pagamento con cui l’Ufficio, a seguito di notificazione dell’atto di contestazione divenuto definitivo per omessa impugnazione nei termini di legge, recuperava, per l’anno d’imposta 2005, compensi di riscossione e sanzioni. La Commissione Tributaria Provinciale di Nuoro, con sentenza n. 28/2/10, dichiarava inammissibile il ricorso avverso il ruoli perchè fondato su precedenti atti impositivi e annullava le cartelle di pagamento per mancata indicazione del responsabile del procedimento. La sentenza non veniva impugnata dall’esattore e passava in giudicato nei suoi confronti. I contribuenti proponevano appello, ribadendo la nullità delle cartelle di pagamento per omessa prova della notifica degli atti presupposti.

La Commissione Tributaria Regionale della Sardegna, con sentenza n. 422/1/14, accoglieva il gravame, annullando le iscrizioni a ruolo dopo aver rilevato l’ammissibilità dell’appello e l’inammissibilità della documentazione prodotta dall’Ufficio, in quanto non provata la natura incolpevole del mancato deposito nel primo grado di giudizio. L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza, svolgendo tre motivi. Le parti intimate non hanno svolto difese.

Diritto

RITENUTO

CHE:

1. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto la Commissione Tributaria Regionale avrebbe dichiarato ammissibile l’appello, proposto per una mera questione di principio con riferimento ad una sentenza di primo grado che aveva visto la parte appellante completamente vittoriosa nel merito, essendo stati annullati gli atti impugnati; ciò in violazione dell’art. 100 c.p.c., secondo cui il soggetto impugnante deve avere interesse all’annullamento della sentenza appellata dalla parte, dalla quale deve derivare un concreto pregiudizio.

2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, atteso che la sentenza impugnata sarebbe erronea nella parte in cui si è pronunciata sulla mancata prova della validità e regolarità della notifica degli atti impositivi presupposti alla cartella di pagamento, atteso che tale eccezione era stata formulata per la prima volta dalla contribuente nelle memorie conclusionali di primo grado.

3. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 e 58, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto il giudice del merito avrebbe erroneamente respinto l’appello proposto dall’Ufficio rilevando la novità della documentazione, non potendosi produrre documenti in sede di appello ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 1, in assenza di prova incolpevole della mancata produzione nel primo grado di giudizio, osservando tra l’altro che tale documentazione non aveva alcuna valenza probatoria. Così statuendo i giudici di appello avrebbero erroneamente ritenuto che nel giudizio di secondo grado, ove non possono proporsi domande, nè eccezioni nuove, non sono ammessi nuovi mezzi di prova.

4. Il primo motivo è fondato per i principi di seguito enunciati. Dall’accoglimento del primo motivo consegue l’assorbimento dei restanti.

4.1. Non è contestato, per essere stato espressamente precisato dai giudici di appello nella sentenza impugnata, che la Commissione Tributaria Provinciale di Nuoro, con sentenza n. 28/2/2010, decidendo sul ricorso proposto dalla società Ser.Fin. Europa S.n.c. e dai soci della stessa L.A.M., L.G.M. e M.A., avverso n. 4 cartelle di pagamento relative a sanzioni pecuniarie, dichiarava inammissibile l’impugnazione dei ruoli, ma annullava le cartelle di pagamento per errata indicazione del responsabile del procedimento. I contribuenti proponevano appello avverso tale pronuncia, concludendo perchè fosse dichiarata l’ammissibilità e la fondatezza del ricorso contro il ruolo.

L’Agenzia delle entrate denuncia il difetto di interesse all’impugnazione in quanto alla parte non poteva derivare alcun pregiudizio dalla decisione.

Le doglianze sono fondate.

I giudici di primo grado, con la sentenza n. 28/2/2010, hanno accolto sostanzialmente la domanda proposta dai ricorrenti provvedendo ad annullare le cartelle di pagamento presupposte al ruolo.

Ne consegue l’evidente difetto di interesse all’impugnazione (art. 100 c.p.c.), della pronuncia, non essendo rilevabile alcuna utilità giuridica che possa derivare agli appellanti dall’eventuale accoglimento del gravame. L’interesse ad impugnare, quale species del genus interesse ad agire, deve sussistere al momento in cui è proposta l’impugnazione (Cass. n. 22098 del 2018), e va apprezzato in relazione all’utilità giuridica che può derivare al proponente dall’eventuale accoglimento del gravame (Cass. n. 8934 del 2013, Cass. n. 16016 del 2014, Cass. n. 17969 del 2015).

4.2.L’interesse ad agire, ex art. 100 c.p.c., infatti, configura una condizione dell’azione, consistente nell’esigenza di ottenere un risultato giuridicamente apprezzabile, non conseguibile senza l’intervento del giudice, che deve essere valutato in relazione all’utilità concreta che dall’eventuale accoglimento dell’impugnazione possa derivare alla parte proponente, e rappresenta un dovere del giudice, investito della domanda, accertare se tale interesse sussista o meno nel caso concreto (Cass. n. 15320 del 2018).

Nella specie, non è apprezzabile l’interesse della società contribuente a proporre impugnazione, atteso che una eventuale pronuncia di dichiarazione di ammissibilità di impugnazione del ruolo, non avrebbe prodotto alcuna utilità in termini sostanziali.

5. Da siffatti rilievi consegue l’accoglimento del primo motivo di ricorso e l’assorbimento dei restanti, la sentenza impugnata va cassata e, decidendo nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, va dichiarata l’inammissibilità dell’originario appello proposto dai contribuenti.

Tenuto conto dell’andamento della lite e delle ragioni della decisione, in quanto la vicenda processuale rileva una sostanziale soccombenza dell’Ufficio (annullamento delle cartelle presupposte), le spese di lite di ogni fase e grado vanno interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’originario appello della società contribuente. Compensa tra le parti le spese di lite di ogni fase e grado.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, effettuata da remoto, il 30 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2020

 

 

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