Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26323 del 18/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 18/10/2018, (ud. 13/09/2018, dep. 18/10/2018), n.26323

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22309/2017 proposto da:

BNP PARIBAS LEASE GROUP SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA QUINTINO SELLA 32,

presso lo studio dell’avvocato ANDREA BELLETTI, rappresentata e

difesa dall’avvocato ALESSANDRO ANDERLONI;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI BATTIPAGLIA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4915/9/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALI, della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata

il 01/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 13/09/2018 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso in Cassazione affidato a un motivo, illustrato da memoria, nei cui confronti il comune di Battipaglia non ha spiegato difese scritte, la società ricorrente impugnava la sentenza della CTR della Campania, sezione di Salerno, relativa a un avviso di liquidazione IMU, dove si è fatta questione in appello, dell’inammissibilità del gravame, perchè sarebbe stata introdotta, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, una domanda nuova.

La società ricorrente deduce, da una parte, il vizio di violazione di legge, in particolare, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57,in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e dall’altra, il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sul medesimo profilo di censura, in quanto, i giudici d’appello, falsamente applicando la norma di cui alla rubrica, avrebbero erroneamente ritenuto che in appello fosse stato introdotto un nuovo tema d’indagine, in riferimento all’immobile sito in (OMISSIS), sull’annullamento dell’accertamento anche in relazione a tale immobile, e ciò, sia perchè con il ricorso introduttivo era stato richiesto l’annullamento dell’avviso d’accertamento nella sua integralità, senza distinguere tra i beni immobili oggetto d’imposta e, inoltre, perchè la deduzione inerente l’indebita tassazione dell’immobile indicato sarebbe stato presente fin dal primo grado, alla luce dell’esame del contenuto del ricorso introduttivo, unitamente ai documenti ad esso allegati, con particolare riferimento all’istanza di autotutela nella quale si argomentava anche in merito all’indebita tassazione IMU dell’immobile sito in (OMISSIS).

La censura è fondata.

Secondo l’insegnamento di questa Corte, l’oggetto del giudizio va individuato correlando il petitum con la parte espositiva dell’atto introduttivo (causa petendi sostanziale), ovverosia con la realtà fattuale dedotta in giudizio nel ricorso introduttivo (Cass. n. 1681/15, 12059/15, 20294/14, 2340/01).

Nel caso di specie, la società contribuente aveva, in primo luogo, contestato, davanti alla CTP la legittimità dell’avviso di liquidazione nella sua integralità (comprendendo quindi entrambi gli immobili nello stesso contemplati), d’altra parte, attraverso l’allegazione dell’istanza in autotutela (localizzata ai fini dell’autosufficienza, nell’allegato n. 3 del fascicolo di primo grado, v. p. 8 del ricorso), ha consentito al comune resistente di prendere posizione anche in riferimento alla contestazione della legittimità della pretesa riferita all’immobile in oggetto.

In accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Commissione tributaria regionale della Campania, sezione di Salerno, affinchè, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Campania, sezione di Salerno, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA