Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26322 del 20/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 20/12/2016, (ud. 02/11/2016, dep.20/12/2016),  n. 26322

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2408-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DI PIETRA

26, presso lo studio dell’avvocato DANIELA JOUVENAL, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMO PICCONE CASA

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 683/4/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di GENOVA, emessa il 20/03/2014 e depositata il

27/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione ex art. 380-bis c.p.c. e disposta l’adozione di motivazione semplificata, osserva quanto segue.

1. Parte ricorrente premette che il ricorso “riguarda l’adempimento dell’onere probatorio del contribuente in base al c. d. vecchio redditometro – D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4 e D.M. 10 settembre 1992 – omessa pronuncia su l punto”, ma propone in realtà motivi di tenore affatto diverso: il primo (“nullità della sentenza o del procedimento – violazione dell’art. 112 c.p.c.”) per l’omessa pronuncia della C.T.R. “sulla specifica eccezione” di inutilizzabilità dei documenti prodotti dal contribuente solo in sede contenziosa, in ragione della quale la C.T.P. ne avrebbe accolto solo parzialmente il ricorso; il secondo (“violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 4”) per erroneo disconoscimento della “preclusione della successiva produzione, con conseguente inutilizzabilità dei dati dedotti o dei documenti prodotti nel giudizio”.

2. Il controricorrente contesta radicalmente che l’amministrazione abbia mai sollevato una simile eccezione in secondo grado, aggiungendo che la stessa C.T.P. aveva in realtà ritenuto accettabili le giustificazioni fornite dal contribuente, e quindi “ammissibile la valutazione di quanto prodotto in allegato all’atto introduttivo del giudizio”.

3. L’assunto trova riscontro nella sentenza impugnata, ove l’eccezione di inammissibilità delle produzioni tardive, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 32, viene riferita esclusivamente al giudizio di prime cure. Del resto, è decisivo che di tale eccezione non vi sia traccia nemmeno nelle controdeduzioni dell’Ufficio in appello, trascritte a pag. 5 s. del ricorso.

4. Il ricorso va quindi respinto, con condanna dell’amministrazione ricorrente alla rifusione delle spese processuali, liquidate in dispositivo.

5. Non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, in quanto per la ricorrente amministrazione pubblica opera il meccanismo della prenotazione a debito delle spese (cfr. Cass. S.U. n. 9338/14; conf. Cass. sez. 4-L, n. 1778/16 e 6-T n. 18893/16).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle entrate a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario del 15%, Iva e C.p. come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 2 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2016

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