Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26322 del 18/10/2018
Cassazione civile sez. VI, 18/10/2018, (ud. 13/09/2018, dep. 18/10/2018), n.26322
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22215/2017 proposto da:
CURATELA FALLIMENTO SOCIETA’ (OMISSIS) SRL, in persona del Curatore
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato
ADELE FORTE;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI CORIGLIANO CALABRO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 960/3/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di CATANZARO, depositata il 14/04/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 13/09/2018 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.
Fatto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso in Cassazione affidato a un motivo, nei cui confronti il comune di Corigliano Calabro non ha spiegato difese scritte, la curatela ricorrente impugnava la sentenza della CTR della Calabria, relativa ad alcuni avvisi d’accertamento Tarsu/Tia per gli anni 2006-2011, dove si è fatta questione della specificità dei motivi d’appello.
La curatela ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, relativo alla regolarità della notifica dell’atto di riassunzione, in quanto, erroneamente, i giudici d’appello, avevano ritenuto il difetto di specificità dei motivi, benchè il motivo fosse unico, e nella sua esposizione la curatela contestava l’erroneità della motivazione della decisione e l’erronea valutazione degli elementi probatori offerti (cioè, la copia della ricevuta di notifica del ricorso in riassunzione) relativamente all’unica ratio decidendi della sentenza di primo grado.
La censura è fondata.
Secondo l’insegnamento di questa Corte, “In tema di contenzioso tributario, la riproposizione, a supporto dell’appello proposto dal contribuente, delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, atteso il carattere devolutivo pieno, nel processo tributario, dell’appello, mezzo quest’ultimo non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito” (Cass. ord. n. 1200/16, 14908/14, 2814/16, 18307/15, secondo Cass. ord. n. 1461/17 per integrare il requisito della specificità è richiesto un minimo riferimento alle statuizioni di cui è chiesta la riforma che attraverso una censura espressa e motivata miri a contestare il percorso logico-giuridico della sentenza impugnata, v. anche Cass. sez. un. 27199/17).
Nel caso di specie, alla luce della censura proposta in grado d’appello da parte della curatela, la CTR ha ritenuto l’appello inammissibile, perchè il motivo di gravame era inserito nella parte “in fatto” dell’appello e non in una distinta parte dedicata ai motivi.
In accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Commissione tributaria regionale della Calabria, affinchè, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2018