Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26322 del 17/10/2019
Cassazione civile sez. III, 17/10/2019, (ud. 13/09/2019, dep. 17/10/2019), n.26322
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7998/2016 R.G. proposto da:
Equitalia Sud s.p.a., in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Valentino Torricelli, con
domicilio eletto in Roma, via del Cancello, n. 20, presso lo studio
dell’Avv. Luigi Pedone;
– ricorrente –
contro
P.A.;
– intimata –
Comune di Vernole, in persona del Sindaco pro tempore;
– intimato –
avverso la sentenza n. 448 del Tribunale di Lecce depositata il 29
gennaio 2016.
Udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere
Cosimo D’Arrigo;
letta la sentenza impugnata;
letto il ricorso.
Fatto
RITENUTO
P.A. opponeva, innanzi al Giudice di pace di Lecce la cartella di pagamento n. (OMISSIS), emessa per la riscossione di Euro 555,19, notificatale dall’agente della riscossione in data 14 gennaio 2013 mediante l’invio di raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26.
Il Giudice di pace, accogliendo l’opposizione, ravvisava l’inesistenza della notifica a causa della mancata redazione della relata e, di conseguenza, annullava la cartella di pagamento.
Equitalia Sud S.p.a. appellava la decisione innanzi al Tribunale di Lecce, che rigettava il gravame.
L’agente di riscossione ha, quindi, proposto ricorso per la cassazione della sentenza, articolato in due motivi. Le parti intimate non hanno svolto, in questa sede, alcuna attività difensiva.
Diritto
CONSIDERATO
In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della decisione, la motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata, conformemente alle indicazioni contenute nelle note del Primo Presidente di questa Corte del 14 settembre 2016 e del 22 marzo 2011.
Con il primo motivo si deduce la violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere il giudice erroneamente dichiarato l’inesistenza della notifica per assenza della relata.
Il motivo è fondato.
Infatti, secondo il disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, secondo e terzo alinea, la notificazione può essere eseguita, anche mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e la notificazione si ha per avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal comma successivo. In tale ipotesi la legge non prevede pertanto la redazione di alcuna relata di notifica come risulta confermato per implicito dal disposto del citato art. 26, comma penultimo, secondo il quale l’esattore è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell’Amministrazione (Sez. 5, Sentenza n. 14327 del 19/06/2009, Rv. 608713 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 4567 del 06/03/2015, Rv. 634996 – 01).
In tale ipotesi, pertanto, è l’avviso di ricevimento a garantire l’esatta individuazione del destinatario dell’atto, di competenza esclusiva dell’ufficiale postale, tenendo luogo della notifica di cui alla prima parte dell’art. 26, ed a fare fede della sua spedizione da parte del soggetto legittimato, che in tal caso è direttamente il concessionario, agente della riscossione (Sez. 5, Sentenza n. 6395 del 19/03/2014, Rv. 630819 – 01).
In conclusione, l’agente per la riscossione ha la facoltà procedere direttamente alla notifica della cartella di pagamento a mezzo del servizio postale senza avvalersi dell’intermediazione dei soggetti indicati nella prima parte del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantire, nel menzionato avviso, l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella (Sez. 3, Sentenza n. 20918 del 17/10/2016, Rv. 642933 – 01, Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 4275 del 21/02/2018, Rv. 647134 – 01).
L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo, con il quale l’agente di riscossione si lamenta della circostanza che il Tribunale non abbia ritenuto sanata l’eventuale nullità della notificazione dal raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comprovato dall’avvenuta proposizione dell’opposizione da parte della P..
Il giudice del rinvio provvederà sulle spese del giudizio di legittimità.
PQM
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Lecce in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 13 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2019