Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26321 del 20/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 20/12/2016, (ud. 02/11/2016, dep.20/12/2016),  n. 26321

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2-1522-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.f. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D’URSO MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL FANTE 2,

presso lo studio dell’avvocato PAOLO PALMIERI, rappresentata e

difesa dall’avvocato MONTANA MARCELLO giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 176/1/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI PALERMO, emessa il 16/05/2013 e depositata il

18/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue.

1. Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità del controricorso, sia perchè non consta agli atti il perfezionamento della sua notifica, sia perchè essa risulta comunque tardiva, essendo intervenuta a distanza di quasi due anni dalla notifica del ricorso.

2. Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate impugna la sentenza – resa in controversia avente ad oggetto l’imputazione (anche) alla socia D’Urso Maria, per “trasparenza” ex art. 5 TUIR, del maggior reddito sociale accertato a carico della società “Effedi di T. S. e F. A. s.n.c.” – per “violazione e/o falsa applicazione D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 14, 29 e 61; artt. 101, 102, 112, 157 e 159 c.p.c.; art. 111 Cost. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1)”.

3. Lamenta l’amministrazione ricorrente che il giudice d’appello “non solo non ha disposto la riunione D.Lgs. n. 546 del 1992, ex artt. 29 e 61 del gravame relativo alla posizione della socia D.M. a quello già proposto dall’Ufficio avverso la sentenza della CTP di Palermo resa nei confronti della società, che aveva impugnato autonomamente la rettifica del reddito sociale (e ciò nonostante l’esplicita richiesta in tal senso dell’Ufficio), ma non ha neppure rilevato (anche ex officio, come sarebbe stato sito preciso dovere) l’omessa integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri due soci ( T.S. e F.A.), i quali quindi, non hanno potuto partecipare nè al giudizio promosso dalla stessa socia D’Urso Maria, nè invero a quello promosso dalla società”.

4. La censura è manifestamente fondata, con assorbimento dei restanti tre motivi formulati ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3), 4) e 5).

5. Invero, secondo il costante orientamento di questa Corte, il principio di unitarietà dell’accertamento su cui si basa la rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei relativi soci poggia sulla automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, con la conseguenza che il ricorso tributario proposto da uno di essi, o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che i soci, i quali tutti debbono perciò essere parti del procedimento, non potendo la relativa controversia essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; e ciò per la ragione che essa non attiene ad una singola posizione debitoria, ma alla comune fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato (Cass. n. 20075/14).

6. In simili casi, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 14, ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, per violazione del principio del contraddittorio ex art. 101 c.p.c., rilevabile – anche d’ufficio – in ogni stato e grado del procedimento (Cass. s.u., n. 14815/08; conf., ex Cass., sez. 5, nn. 26071/15, 7212/15, 1047/13, 13073/12, 23096/12).

7. Pertanto, ove la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario non sia rilevata nè dal giudice di primo grado (che dovrebbe disporre immediatamente l’integrazione del contraddittorio, ovvero riunire i processi in ipotesi separatamente instaurati, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29), nè da quello d’appello (che dovrebbe rimettere la causa al primo giudice, ai fini dell’integrazione del contraddittorio, ex art. 59, comma 1, lett. b) D.Lgs. cit.), deve disporsi in sede di legittimità, anche d’ufficio, l’annullamento delle pronunce emesse a contraddittorio non integro, con rinvio della causa al giudice di prime cure, ai sensi dell’art. 383 c.p.c., u.c. (Cass., s.u. n. 3678/09; conf. Cass. sez. 5, nn. 12547/15, 7212/15, 18127/13, 5063/10, 138825/07).

8. Di tali principi non ha fatto applicazione la sentenza impugnata, le cui premesse fanno confuso riferimento ad una cartella di pagamento e ad “altri avvisi di accertamento elevati a carico della società e dei soci” già annullati dalla C.T.P. “con decisioni non impugnate”.

9. Va pertanto disposto l’annullamento delle pronunce emesse a contraddittorio non integro, con rinvio al giudice di prime cure ai fini della rinnovazione ab origine del giudizio di merito.

10. Sussistono giusti motivi, in considerazione delle peculiarità della vicenda processuale, per disporre l’integrale compensazione delle spese del giudizio.

PQM

La Corte dichiara la nullità dell’intero giudizio per violazione del litisconsorzio necessario, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, in diversa composizione, per la rinnovazione del giudizio.

Dichiara interamente compensate le spese di lite tra le parti.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2016

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