Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26321 del 19/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 19/11/2020, (ud. 30/06/2020, dep. 19/11/2020), n.26321

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22811-2014 proposto da:

G.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO

91, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 264/2014 della COMM. TRIB. REG. di TORINO,

depositata il 06/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/06/2020 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO.

 

Fatto

RITENUTO

che:

G.C. impugnava innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino il provvedimento di diniego di condono prot. (OMISSIS), che aveva richiesto ai sensi della L. n. 289 del 2000, art. 12. Il condono veniva considerato nullo, in quanto il contribuente per dimenticanza non aveva provveduto al pagamento del residuo 20% delle somme dovute entro il 16 aprile 2004. L’adita Commissione, con sentenza n. 76/01/11, respingeva il ricorso. Il contribuente proponeva appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte che, con sentenza n. 264/26/14, rigettava il gravame. Il contribuente ricorre per la cassazione della sentenza, svolgendo quattro motivi. L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo si denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto i giudici di appello, confermando la sentenza di primo grado, non si sarebbero pronunciati in punto di prescrizione quinquennale delle sanzioni ed interessi. Nella fattispecie, il contribuente avrebbe presentato la domanda di definizione dei carichi di ruolo pregressi il 13 maggio 2003 e ricevuto il provvedimento di diniego il 23 marzo 2010. Ne consegue che, essendo decorsi più di cinque anni tra le due date, le sanzioni ed interessi, iscritti a ruolo, compresi quelli di mora nel frattempo maturati, si sarebbero interamente prescritti.

2. Con il secondo motivo si denuncia violazione ed errata applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 12, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la distinzione tra condono clemenziale e condono premiale operata dalla Commissione Regionale non troverebbe alcun supporto normativo, non essendo giustificata da nessuna norma di riferimento. L’omesso pagamento della seconda rata non invaliderebbe il condono, atteso che mancherebbe, nella normativa in questione, una previsione di decadenza.

3. Con il terzo motivo si denuncia violazione ed errata applicazione del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, atteso che la sentenza della Commissione Tributaria Regionale sarebbe in contrasto con le disposizioni relative alla Manovra di Ferragosto 2011, riguardanti la riscossione di somme condonate e non versate. La disposizione avrebbe stabilito che le somme non versate relative a tutti i condoni e le sanatorie del 2002, senza alcuna distinzione ed esclusione, devono essere recuperate con l’irrogazione di una sanzione pari al 50% di quanto dovuto e non versato. Nella fattispecie, il contribuente dovrebbe al Fisco la rata di condono non pagata per Euro 4.967,30 maggiorata della sanzione del 50%.

4. Con il quarto motivo si denuncia omessa motivazione su un fatto decisivo della controversia che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, atteso che nel ricorso di primo grado, come pure in appello, il ricorrente avrebbe lamentato la carenza di motivazione del provvedimento di diniego, ma a tale riguardo nè i giudici di primo grado, nè quelli di appello si sarebbero espressi.

5. Per ragioni di priorità logica va esaminato il secondo motivo di ricorso.

Le censure sono infondate. L’indirizzo consolidato di questa Corte esclude il perfezionamento del condono della L. n. 289 del 2002, ex art. 12, in caso di omesso versamento dell’intero importo dovuto. Si è, infatti, affermato che: “La sanatoria prevista dalla L. n. 289 del 2000, art. 12, costituisce una forma di condono clemenziale, secondo cui l’efficacia della sanatoria è condizionata al pagamento dell’intero importo dovuto e l’omesso o ritardato versamento delle rate successive alla prima escludono il verificarsi della definizione della lite pendente, restando irrilevante l’eventuale buona fede del contribuente, che non è idonea ad impedire la decadenza” (Cass. n. 21416 del 2016). Ne consegue che l’effetto estintivo dell’obbligazione di pagamento ai sensi della normativa agevolativa è unicamente ricollegato a tale puntuale adempimento (Cass. n. 14373 del 2017; Cass. n. 23792 del 2014).

6. Il primo motivo è infondato per i principi di seguito enunciati. Il contribuente con l’originario ricorso ha impugnato il provvedimento di diniego di condono prot. n. (OMISSIS) con il quale l’Amministrazione finanziaria ha rigettato l’istanza di definizione agevolata per omesso pagamento del residuo 20% entro il 16 aprile 2004. La circostanza non è contestata atteso che se ne dà atto espressamente in ricorso.

Con il provvedimento di diniego di condono notificato in data 23.3.2010 (v. pag. 1 ricorso) l’Ufficio, rilevato il mancato pagamento della rata di saldo, ha negato la definizione agevolata e disposto la riscossione degli importi originariamente iscritti a ruolo. Il pagamento parziale, infatti, per il principi enunciati con riferimento all’esame del secondo motivo di ricorso, non ha fatto venire meno l’illiceità della condotta, neppure limitatamente alle somme parzialmente corrisposte, ma, al contrario, ha portato ad emersione il definitivo ed originario inadempimento dell’obbligazione tributaria, legittimando la pretesa dell’Amministrazione finanziaria commisurata all’intero importo dell’imposta non versata nei termini di legge, delle sanzioni e degli interessi (Cass. n. 31133 del 2017; Cass. n. 26683 del 2016; Cass. n. 14749 del 2012), per le quali essa ha emesso cartella di pagamento.

Non è contestato che il presupposto del diniego era costituito da una cartella di pagamento per IRPEF relativa all’anno 1993. Ciò premesso, nella fattispecie, non può essere invocata la decorrenza del termine di prescrizione delle sanzioni ed interessi, dovendosi condividere quanto affermato da questa Corte con sentenza n. 12407 del 2016, secondo cui la proposizione dell’istanza di definizione dei carichi di ruolo pregressi, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 12, assume valore di comportamento concludente ed obiettivamente incompatibile con la volontà di avvalersi di cause estintive del credito altrui, già maturate e rimesse per questo alla sua disponibilità, quale la prescrizione della obbligazione tributaria costituita dalla imposta non versata e delle sanzioni ed interessi.

Ne consegue che la contribuente proponendo l’istanza di definizione agevolata nel 2003, aveva manifestato una volontà incompatibile con eventuali richieste estintive della obbligazione tributaria costituita dalla imposta non versata e dalle relative sanzioni ed interessi.

Va, inoltre, tenuto conto che, stante la natura eccezionale della procedura clemenziale della L. n. 289 del 2002, art. 12, la legge non prevede alcuna ipotesi di decadenza per l’attività dell’Amministrazione finanziaria, sicchè, va condiviso il principio espresso da questa Corte: “in difetto di previsioni dirette a disciplinare sotto il profilo diacronico l’esercizio del potere da parte dell’Amministrazione finanziaria, deve farsi esclusivo riferimento alla regola generale della prescrizione decennale” (Cass. n. 27806 del 2019), che dagli atti, comunque, risulta essere stata debitamente interrotta dall’Ufficio.

7. Il terzo motivo è infondato e va rigettato. Il contribuente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe in contrasto con le disposizioni relative alla Manovra di Ferragosto 2011, ossia in relazione alla riscossione di somme condonate e non versate. Le censure non possono essere condivise tenuto conto dell’indirizzo espresso da sentenza n. 26908 del 2011, secondo cui le disposizioni previste dal D.L. n. 138 del 2011, art. 2, commi 5-bis e 5-ter, (convertito nella L. n. 148 del 2011, cosiddetta “Manovra di ferragosto”), non determinano il rinnovo dei benefici, ormai irrimediabilmente persi a causa della non corretta corresponsione delle rate, in quanto hanno come unico scopo quello di sollecitare il recupero delle entrate da condono definitive, ma non ancora riscosse. Secondo questa Corte: “Tali disposizioni prevedono: a) la ricognizione delle somme dichiarate e non versate da chi si sia avvalso di condoni e sanatorie ex L. n. 289; b) l’avvio di azioni di recupero del dovuto (con gli interessi) entro la fine del 2011 anche mediante l’invio di una intimazione a pagare quanto concordato”; c) in caso di perdurante inadempienza, l’ulteriore sanzione del 50% delle somme e il controllo fiscale per i periodi successivi a quelli condonati. Non è, dunque, venuta meno la distinzione fondamentale tra condoni premiali, efficaci con il pagamento della prima rata e la presentazione dell’istanza, e condoni clemenziali, eccezionali e subordinati all’integrale e tempestivo pagamento del dovuto. In questi ultimi casi, l’inadempienza del contribuente comporta, ipso iure, la perdita definitiva del beneficio e l’iscrizione a ruolo degli importi non versati, con l’originario carico sanzionatorio. La cd. “manovra di ferragosto” non fa rivivere i benefici perduti, ma sollecita il recupero delle diverse entrate da condono definitive, ma non riscosse, e cioè “a pagare quanto concordato” per effetto di accertamento condonistico straordinario, effettuato con regole peculiari rispetto a quello ordinario. Di contro, nelle fattispecie “clemenziali” come quella in esame, è ultroneo promuovere nuove iniziative recuperatorie, per l’ovvia considerazione che di norma, sulla scorta dell’originario carico fiscale, il contribuente ha già ricevuto la cartella per il saldo della differenza dovuta (ivi compresi accessori e sanzioni di legge) e ciò riscontrandosi la ricognizione della decadenza definitivamente consumatasi”(Cass. n. 26908 del 2011).

8. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile per difetto di autosufficienza. Questa Corte ha, in più occasioni, sostenuto che se il ricorrente denuncia, in sede di legittimità, l’erronea o omessa valutazione di un documento da parte del giudice del merito (nella specie predicando un difetto di motivazione del provvedimento di diniego, anche con riferimento al “prospetto contabile”) ha l’onere, a pena di inammissibilità del motivo di censura, di riprodurre in ricorso, in osservanza del principio di autosufficienza del medesimo, il documento nella sua integrità (Cass. n. 14973 del 2006), oppure di indicare esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato. Onere processuale a cui il ricorrente non ha ottemperato. E’ stato, infatti, chiarito che: “I requisiti di contenuto – forma previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 6, devono essere assolti necessariamente con il ricorso e non possono essere ricavati da altri atti, come la sentenza impugnata o il controricorso, dovendo il ricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l’atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato” (Cass. n. 29093 del 2018), oppure trascrivendo integralmente il contenuto dell’atto, posto che in difetto si preclude al giudice di legittimità ogni valutazione (Cass. n. 2928 del 2015; Cass. n. 16145 del 2017).

9. In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte soccombente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 3000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pagato per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, effettuata da remoto, il 30 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2020

 

 

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