Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26321 del 18/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 18/10/2018, (ud. 13/09/2018, dep. 18/10/2018), n.26321

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21929/2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

MOSTRA D’OLTREMARE SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CESARE BALBO 21,

presso lo studio dell’avvocato ANTONIO SILVIO GANDINO, rappresentata

e difesa dall’avvocato ANNARITA DE VITTO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1564/47/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 22/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 13/09/2018 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso in Cassazione affidato a un motivo, nei cui confronti la società contribuente ha resistito con controricorso, l’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR della Campania, relativa a un avviso di liquidazione con irrogazione di sanzioni per mancato pagamento dell’imposta di registro principale relativamente ad una sentenza di primo grado che aveva pronunciato sul trasferimento di un terreno per usucapione.

L’Agenzia delle Entrate deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 37 e 43, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, erroneamente, i giudici d’appello avevano ritenuto, che la pretesa erariale fosse fondata sull’art. 43 cit. (sulla determinazione della base imponibile nei trasferimenti della proprietà di immobili anche a seguito di pronuncia giudiziale), in luogo dell’art. 37 del medesimo D.P.R., che sottopone a imposta di registro gli atti dell’autorità giudiziaria anche se non definitivi e l’imposta assolta è considerata un acconto di quella liquidata a seguito della successiva formazione del giudicato.

Il motivo è fondato.

Secondo l’insegnamento di questa Corte In tema di imposta di registro, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 37,comma 1, la sentenza che definisce il giudizio – anche solo parzialmente e pur non passata in giudicato – è soggetta a tassazione, sicchè l’Ufficio del registro provvede legittimamente alla liquidazione, emettendo il corrispondente avviso, il quale è impugnabile per vizi, formali o sostanziali, inerenti all’atto in sè, al procedimento che lo ha preceduto, oppure ai presupposti dell’imposizione. Nè l’eventuale riforma, totale o parziale, della decisione nei successivi gradi di giudizio, e fino alla formazione del giudicato, incide sull’avviso di liquidazione, integrando, piuttosto, un autonomo titolo per l’esercizio dei diritti al conguaglio o al rimborso dell’imposta da far valere separatamente e non nel medesimo procedimento” (Cass. 12736/14, 17060/13 – non massimata – Cass. n. 23580/15, citata dalla società ricorrente non è in termini, in quanto si riferisce alla determinazione della base imponibile su cui determinare l’imposta di registro di un terreno trasferito per usucapione, ma a seguito di sentenza definitivamente passata in giudicato).

Nella specie, l’eventuale riforma totale o parziale della decisione nei successivi gradi di giudizio e fino alla formazione del giudicato, non incide sull’obbligo di corrispondere l’imposta ma costituisce un autonomo titolo per l’esercizio del diritto al conguaglio o al rimborso da far valere separatamente; pertanto, la procedura di cui all’art. 37 T.U.I.R., prevede la legittima emissione dell’avviso di liquidazione anche sulla sentenza di primo grado non definitiva, e in caso di mancato pagamento entro i 60 gg. dalla notifica è prevista l’irrogazione della sanzione del 30% dell’imposta, del D.Lgs. n. 471 del 1997, ex art. 13, comma 2, oltre interessi.

La sentenza va, pertanto, cassata e la causa va rinviata alla Commissione tributaria regionale della Campania, affinchè, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 13 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2018

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