Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26321 del 17/10/2019

Cassazione civile sez. III, 17/10/2019, (ud. 13/09/2019, dep. 17/10/2019), n.26321

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3436/2016 R.G. proposto da:

Equitalia Sud s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Gioia Vaccari, con

domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale G. Rossini, n.

18;

– ricorrente –

contro

M.P.V., rappresentata e difesa dall’Avv.

Giuseppe Diaco, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma,

via Italo Carlo Falbo, n. 22;

– controricorrente –

contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 20260 del Tribunale di Roma depositata il 9

ottobre 2015.

Udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere Dr.

D’Arrigo Cosimo;

letta la sentenza impugnata;

letti il ricorso e il controricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

M.P.V. proponeva, dinanzi al Giudice di Pace di Roma, opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. nei confronti di Equitalia Sud S.p.a. e Roma Capitale avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS) – relativa all’iscrizione al ruolo di somme a titolo di sanzione amministrativa per violazioni del D.Lgs. 30 settembre 1992, n. 285 (Codice della strada) – al fine di contestare l’omessa notifica del verbale di accertamento ad opera dell’ente impositore, con conseguente

estinzione dell’obbligazione, nonchè l’illegittimità della

maggiorazione applicata ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 27, comma 6. Si costituiva, controdeducendo alle ragioni dell’opponente, l’ente impositore. L’agente della riscossione, invece, rimaneva contumace.

Il Giudice di pace di Roma dichiarava inammissibile l’opposizione perchè tardiva, sul presupposto che l’opponente avrebbe dovuto più propriamente esperire opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c..

La M. appellava la decisione dinanzi al Tribunale di Roma. Si costituiva per la prima volta Equitalia Sud S.p.a., che eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva stante le doglianze attinenti al merito della pretesa esattoriale.

Il Tribunale di Roma accoglieva l’appello, condannando l’ente impositore e l’agente della riscossione, in solido tra loro, al pagamento delle spese di entrambi gradi di giudizio.

Contro questa decisione Equitalia Sud s.p.a. ricorre per cassazione, affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso la M.. Roma Capitale non ha svolto, in questa sede, alcuna difesa.

E’ successivamente pervenuta una dichiarazione di rinuncia al mandato da parte dell’Avv. Diaco, difensore della M., rimasta tuttavia priva di effetto, non essendosi costituito altro difensore in sostituzione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della decisione, la motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata, conformemente alle indicazioni contenute nelle note del Primo Presidente di questa Corte del 14 settembre 2016 e del 22 marzo 2011.

La decisione del Giudice di pace contiene l’espressa qualificazione dell’opposizione introdotta dalla M. come opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c. Tant’è che proprio sulla base di tale qualificazione, l’opposizione è stata dichiarata inammissibile in quanto tardiva.

Conseguentemente, in base al principio dell’apparenza – in forza del quale l’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso un provvedimento giurisdizionale deve essere effettuata esclusivamente sulla base della qualificazione dell’azione compiuta dal giudice, indipendentemente dalla sua esattezza (ex plurimis: Sez. L, Sentenza n. 13381 del 26/05/2017, Rv. 644992) – la sentenza di primo grado non era appellabile, stante quanto disposto dall’art. 618 c.p.c.. Il corretto strumento di impugnazione, semmai, sarebbe stato il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7.

Tanto chiarito, si deve rilevare ex officio, ora per allora, l’inammissibilità dell’appello, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.

Tale statuizione determina l’assorbimento del ricorso proposto da Equitalia Sud s.p.a. avverso una sentenza che non poteva essere pronunciata.

La M., che ha proposto un appello inammissibile, deve essere condannata al pagamento delle spese processuali di quel giudizio, sia del giudizio di legittimità, nella misura indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata per inammissibilità dell’appello e condanna M.P.V. alle spese del giudizio di appello, che liquida in Euro 630,00, e del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 700,00, oltre 200,00 per spese e agli accessori di legge.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA