Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26320 del 19/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 19/11/2020, (ud. 26/06/2020, dep. 19/11/2020), n.26320

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A. P. – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22077-2018 proposto da:

Z.W., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. BERTOLONI

31, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA GEMMA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato STEFANO FANTE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA via DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il provvedimento n. 376/2018 della COMM. TRIB. REG. di

VENEZIA, depositata il 03/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/06/2020 dal Consigliere Dott. MARCELLO MARIA FRACANZANI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il contribuente era attinto da sei avvisi di garanzia notificatigli tra il 10 aprile 2012 ed il 4 aprile 2013, relativi agli anni di imposta dal 2005 al 2010, riguardanti Irpef, Irap, Iva, addizionali comunali, nonchè contributi previdenziali gestione artigiani, sommando una ripresa a tassazione complessiva per circa otto milioni e quattrocentomila Euro.

Gli atti impositivi scaturivano da indagini della Guardia di Finanza in veste di Polizia giudiziaria nell’ambito di indagini penali nel settore delle cooperative che contestavano al contribuente quale presidente e legale rappresentante della società consortile Consorzio Enjey Logistics i reati di omesso versamento di contributi previdenziali, omessa presentazione di dichiarazioni fiscali, occultamento di contabilità, truffa e falso.

Esperiva distinti ricorsi il contribuente che venivano riuniti dal giudice di prossimità, esitando in rigetto, poi confermato in appello, donde la parte privata propone ricorso per cassazione affidandosi a sei (anche se indicati come cinque) motivi, cui replica l’Avvocatura generale dello Stato con tempestivo controricorso.

In prossimità dell’udienza la parte contribuente ha depositato due distinte memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Vengono proposti sei motivi di ricorso.

0. In via preliminare e senza numerazione si propone censura ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, e dell’art. 132c.p.c., comma 2, n. 4, nonchè dell’art. 118 dip. att. c.p.c., nella sostanza lamentando la nullità della sentenza per aver motivato solo apparentemente sulla nullità della sentenza di primo grado nella parte in cui era stata censurata, a sua volte, per omessa motivazione. Per la sua stretta connessione, il motivo può essere trattato congiuntamente con il seguente.

1. Con il motivo indicato come primo si solleva censura ex art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, e dell’art. 132c.p.c., comma 2, n. 4, nonchè dell’art. 118 dip. att. c.p.c., per aver erroneamente affermato come sussistente la motivazione della sentenza di primo grado.

I due motivi possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro stretta connessione e non possono essere accolti. La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce infatti al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la mera facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, cui in via esclusiva spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, di dare (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (v. Cass., IV, n. 8718/2005, n. 4842/2006, Cass. V, n. 5583/2011). Non ricorre vizio di omessa pronuncia su punto decisivo qualora la soluzione negativa di una richiesta di parte sia implicita nella costruzione logico-giuridica della sentenza, incompatibile con la detta domanda (v. Cass., 18/5/1973, n. 1433; Cass., 28/6/1969, n. 2355). Quando cioè la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte comporti necessariamente il rigetto di quest’ultima, anche se manchi una specifica argomentazione in proposito (v. Cass., 21/10/1972, n. 3190; Cass., 17/3/1971, n. 748; Cass., 23/6/1967, n. 1537). Secondo risalente insegnamento di questa Corte, al giudice di merito non può invero imputarsi di avere omesso l’esplicita confutazione delle tesi non accolte o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacchè nè l’una nè l’altra gli sono richieste, mentre soddisfa l’esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento come nella specie risulti da un esame logico e coerente, non già di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì solo di quelle ritenute di per sè sole idonee e sufficienti a giustificarlo. In altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell’adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. V, n. 5583/2011). Deve premettersi che è ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l’affermazione secondo la quale (Cass. VI- 5, n. 9105/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d. “minimo costituzionale” di cui alla nota pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass. VI 5, n. 5209/2018). In termini si veda anche quanto stabilito in altro caso (Cass. Sez. L, Sentenza n. 161 del 08/01/2009) nel quale questa Corte ha ritenuto che la sentenza è nulla ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, ove risulti del tutto priva dell’esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (cfr., recentemente, Cass. V, n. 24313/2018). Occorre ricordare come la sentenza sia un unicum in cui parte, motiva e parte narrativa si contemperino l’una l’altra, innervandosi vicendevolmente, sicchè la motivazione deve ricavarsi dalla lettura complessiva del testo.

Nel caso che ci occupa la gravata sentenza – con apprezzamento di merito non scrutinabile in questa sede – ritiene esaustiva la motivazione di prime cure e ne ripercorre l’iter argomentativo, facendolo proprio con apprezzamento di apporto critico, segnatamente esaminando in sette punti, il terzo a sua volta articolato in quattro profili, le ragioni che conducono a ritenere condivisibile la sentenza di primo grado, fra cui l’urgenza di notificare l’atto impositivo, comprimendo il termine dilatorio a difesa, in ragione del concreto pericolo di perdita del credito erariale, su segnalazione della Procura della Repubblica, la sostanziale riconducibilità al contribuente del centro decisionale delle diverse cooperative, sui cui conti correnti operava direttamente, spostando i dipendenti da una all’altra, secondo lo scopo dichiarato dallo stesso contribuente avanti al P.M. e riportato in atti.

I motivi sono dunque infondati e vanno disattesi.

2. Con il motivo indicato come secondo si prospetta ancora censura ex art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, nella sostanza lamentando non siano stati documentati i motivi di urgenza tali da giustificare l’invio del provvedimento impositivo prima della scadenza del termine dilatorio tra notifica del p.v.c. e notifica dell’avviso di accertamento. Le ragioni vengono indicate dalla CTR al punto 2 di pag. 3 della gravata sentenza, riferendosi al concreto e fondato pericolo di perdita del credito secondo esigenze rappresentate dalla Procura della Repubblica, necessariamente per profili di mantenimento di provvedimenti conservativi sui beni del contribuente. Anche di recente questa Suprema Corte ha ritenuto che il rischio di perdita del credito erariale per la rilevanza anche penale dei fatti ed in ipotesi di contestazione di frode (cfr. Cass. V, n. 21815/2018).

Tali principi ha ben governato la CTR ed il motivo è infondato e va disatteso.

3. Con il motivo indicato come terzo, si prospetta ancora violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41 bis, laddove la CTR ha ritenuto non deducibili i costi, specificamente quelli per la retribuzione dei lavoratori dipendenti, perchè non assistiti dalla certezza richiesta dal D.P.R. n. 987 del 1986, art. 109. La gravata sentenza ai punti 4 e 5 non pone contraddizione fra costi non certi e somme pagate superiori a quelle dichiarate, bensì rappresenta come la documentazione risulti inattendibile, tale da consentire la ricostruzione analitica (e non induttiva) della contabilità, determinando sulle ore accertate (maggiori delle dichiarate) i maggiori costi ed i maggiori utili conseguiti.

Il motivo è pertanto infondato e va disatteso.

4. Con il motivo indicato sub 4 si profila nuovamente censura ex. art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 42 e 61, comma 2, laddove la gravata sentenza non avrebbe considerato la censura espressa sul vizio della sottoscrizione, atteso che gli atti impugnati sono stati firmati dal direttore provinciale reggente, sprovvisto dei poteri di sottoscrizione, come da ordinanza del C.d.S. n. 2979/2011, prodotta già in primo grado. Trattandosi di vizio radicale e insanabile, gli atti impositivi sarebbero radicalmente nulli. Il motivo è stato ritenuto correttamente inammissibile perchè non sollevato con il ricorso introduttivo, ma successivamente nel corso del primo grado e, trattandosi di eccezione in senso stretto, deve considerarsi preclusa, anche secondo la giurisprudenza richiamata dalla stessa parte ricorrente (cfr. Cass. V, n. 17000/2012, segnatamente p. 12), peraltro questa Corte ha ritenuto che l’avviso di accertamento è valido ove sia sottoscritto dal “reggente”, ossia dal soggetto chiamato, ai sensi del D.P.R. n. 266 del 1987, art. 20, comma 1, lett. a) e b), a sostituire temporaneamente il dirigente assente per cause improvvise in tutte le funzioni svolte dallo stesso ai fini della direzione dell’Ufficio (Cfr. Cass. V, n. 28335/2018). Il motivo è infondato e va disatteso.

5. Con il motivo rubricato sub 5 si profila censura ex art. 360 c.p.c., n. 5, per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, consistendo il fatto storico nella mancanza oggettiva e concreta del requisito dell’effettiva urgenza legittimante la compressione del termine dilatorio fra consegna del pvc e notifica dell’accertamento. Nella sostanza si ripropone, con diversa veste, la doglianza già rappresentata col precedente motivo n. 3. Il motivo, prima che infondato per le ragioni già ivi indicate, è inammissibile per violazione del principio della doppia conforme, essendo stati sfavorevoli al contribuente entrambi i gradi di giudizio.

Il motivo è quindi inammissibile.

In definitiva, il ricorso è infondato e dev’essere rigettato.

PQM

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condanna la parte ricorrente alla rifusione a favore dell’Agenzia delle entrate delle spese del presente grado di giudizio che liquida in Euro quindicimila/00, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 26 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2020

 

 

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