Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26320 del 17/10/2019

Cassazione civile sez. III, 17/10/2019, (ud. 12/07/2019, dep. 17/10/2019), n.26320

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10183-2018 proposto da:

MONZESI SRL in persona del legale rappresentante pro tempore

R.M.R., OFFICINE MONZESI SPA IN LIQUIDAZIONE E CONCORDATO

PREVENTIVO in persona del Liquidatore sociale e giudiziale

P.R., elettivamente domiciliati in ROMA VIA BALDO DEGLI UBALDI

112, presso lo studio dell’avvocato LUIGI PEDULLA’, che li

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONIO PEZZANO,

ELENA PASQUINI;

– ricorrente –

contro

MEDIOCREDITO ITALIANO SPA in persona del Direttore Generale

T.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMILIO DE’ CAVALIERI

11, presso lo studio dell’avvocato ALDO FONTANELLI, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati FABIO FUGAZZA,

VINCENZO BERGAMASCO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 414/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 24/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/07/2019 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO ALBERTO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato ELENA PASQUINI;

udito l’Avvocato ALDO FONTANELLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Officine Monzesi s.p.a. in liquidazione ed in concordato preventivo convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Milano Mediocredito Italiano s.p.a. (già Leasint s.p.a.) chiedendo, previo accertamento del diritto dell’attrice in virtù della clausola 12 delle condizioni generali del contratto di locazione finanziaria ad ottenere l’accredito dell’importo che la concedente Leasint s.p.a. aveva ricavato dalla vendita dell’immobile oggetto del contratto, la condanna al pagamento della somma di Euro 1.329.091,67.

Si costituì la parte convenuta chiedendo il rigetto della domanda.

2. Il Tribunale adito rigettò la domanda.

3. Avverso detta sentenza propose appello la società in concordato preventivo. Si costituì la parte appellata chiedendo il rigetto dell’appello.

4. Con sentenza di data 24 gennaio 2018 la Corte d’appello di rigettò l’appello.

Premise la corte territoriale quanto segue: il contratto di leasing si era risolto in data 20 novembre 2009 in base a clausola risolutiva espressa stante l’inadempimento dell’utilizzatrice al pagamento dei canoni; in base all’art. 12 delle condizioni generali l’utilizzatrice doveva provvedere al rilascio dell’immobile ed al pagamento dei canoni rimasti insoluti, con facoltà della concedente di ottenere il risarcimento del danno pari alla somma dei canoni periodici non ancora maturati e del prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione di acquisto finale attualizzati al tasso previsto, mentre a favore dell’utilizzatrice doveva essere accreditato l’importo che la concedente avrebbe ricavato, al netto di tasse e spese, dalla vendita o dalla ricollocazione dell’immobile; a seguito della ricollocazione dell’immobile Leasint aveva provveduto a riaccreditare in favore di Officine Monzesi, nel frattempo ammessa al concordato preventivo, l’importo di Euro 1.400.908,33 pari alla differenza fra il valore realizzato (Euro 2.730. 000,00) ed il credito risarcitorio, calcolato in base all’art. 12 ed ammontante ad Euro 1.329.091,67.

Osservò quindi la corte territoriale che l’obbligazione risarcitoria dell’utilizzatrice inadempiente e quella della concedente di attribuire il ricavato della vendita o altra ricollocazione dell’immobile erano correlate nel senso che la seconda doveva essere limitata all’eventuale eccedenza realizzata rispetto al credito residuo della concedente medesima, evitando così l’ingiustificato arricchimento da parte di ciascuna delle parti contrattuali. Aggiunse che il correttivo equitativo della clausola penale rappresentato dal riaccredito da parte della concedente del ricavato dalla ricollocazione del bene dopo il soddisfacimento delle proprie ragioni creditorie era aderente alle previsioni di cui all’art. 72 quater L. Fall. (diritto di soddisfazione del proprio credito da parte del concedente con il ricavato della vendita o altra collocazione del bene previa ammissione del credito al passivo fallimentare – Cass. n. 15701 del 2011) ed all’art. 169 bis, u.c., L. Fall., quali espressioni di un principio estensibile al di fuori dell’ambito delle procedure concorsuali, trovando fondamento nel tipo del contratto di leasing e non nel fallimento dell’utilizzatore. Osservò inoltre, a proposito dell’affermazione del giudice di primo grado secondo cui non trovava applicazione la disciplina della compensazione trattandosi di una mera regolazione dei rapporti di dare ed avere sicchè era irrilevante la sottoposizione a concordato preventivo dell’utilizzatrice, che, posto che il credito risarcitorio della concedente ed il controcredito dell’utilizzatrice in ordine al realizzo del bene derivavano dal medesimo rapporto contrattuale, si poteva procedere ad un mero accertamento di dare ed avere, ossia ad un calcolo di contrapposte voci contabili (Cass. n. 18498 del 2006).

5. Ha proposto ricorso per cassazione Officine Monzesi s.p.a. in liquidazione ed in concordato preventivo sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso la parte intimata. E’ stata depositata memoria di parte.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 168,184,72 quater e 169 bis L. Fall., nonchè dell’art. 1362 c.c. ss. e artt. 12 e 14 preleggi, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che stante l’ammissione dell’utilizzatrice al concordato preventivo la concedente non poteva trattenere la somma di denaro, ma doveva corrisponderla alla procedura concorsuale partecipando con gli altri creditori al regolare concorso nel rispetto della par condicio creditorum.

Aggiunge che errata è l’applicazione analogica degli artt. 72 quater e 169 bis L. Fall., i quali disciplinano l’ipotesi dello scioglimento del contratto da parte del curatore o del debitore ammesso al concordato, mentre il caso di specie concerneva la risoluzione del contratto intervenuta prima della procedura concorsuale.

2. Con il secondo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 169 e 56 L. Fall., nonchè dell’art. 1362 c.c. ss., artt. 12 e 14 preleggi, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Osserva la ricorrente che il controcredito dell’utilizzatrice rinveniva la propria genesi nella ricollocazione del bene, essendo solo da questa insorto l’obbligazione della concedente, e dunque in epoca successiva all’ammissione al concordato preventivo, sicchè non potevano trovare applicazione gli artt. 169 e 56 L. Fall., i quali presuppongono la coesistenza ed antecedenza del momento genetico dei contrapposti credito e debito rispetto all’apertura della procedura concorsuale.

3. I motivi, da valutare unitariamente in quanto connessi, sono infondati. La sentenza è erroneamente motivata in diritto, ma il dispositivo è conforme a diritto. Si deve quindi procedere alla correzione della motivazione ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c..

Nella motivazione della decisione impugnata si riconosce per un verso l’esistenza di un principio soggiacente la L. Fall., art. 72 quater e art. 169 bis, u.c., suscettibile di applicazione anche al caso di specie, per l’altro l’insussistenza del presupposto della compensazione ricorrendo una mera regolazione dei rapporti di dare ed avere.

Va premesso che l’art. 169 bis, u.c., introdotto con D.L. n. 83 del 2015 e che estende alla materia del concordato preventivo la portata dispositiva dell’art. 72 quater, non è comunque applicabile ratione temporis alla presente controversia (a norma del D.L. n. 83 del 2015, art. 23, comma 8, convertito con L. n. 132 del 2015, tale disposizione si applica alle istanze di scioglimento del contratto di locazione finanziaria depositate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto).

Il rilievo dell’insussistenza del presupposto della compensazione, per la ricorrenza di una mera regolazione dei rapporti di dare ed avere, presuppone la distinzione fra compensazione in senso proprio e compensazione impropria (l’istituto della compensazione presuppone l’autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti, mentre è configurabile la cosiddetta compensazione impropria allorchè i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto, nel qual caso la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere e a ciò il giudice può procedere senza che sia necessaria l’eccezione di compensazione o la proposizione di domanda riconvenzionale – Cass. 13 agosto 2015, n. 16800; 29 agosto 2008, n. 14688; 25 novembre 2002, n. 16561).

Deve, a questo proposito, richiamarsi quanto affermato da Cass. Sez. U. 16 novembre 1999, n. 775 con riferimento alla ricorrenza del mero accertamento contabile delle poste di dare ed avere che escluderebbe il presupposto della compensazione e dunque dell’applicabilità dell’art. 56 L. Fall. (applicabile al concordato preventivo sulla base del rinvio contenuto nell’art. 169 L. Fall.). Ricorre tale presupposto “quando le obbligazioni derivanti da un unico negozio siano tra loro legate da un vincolo di corrispettività che ne escluda l’autonomia, perchè in tali ipotesi la non compensabilità si spiega col rilievo, giustamente posto in luce in dottrina, che, se si ammettesse la reciproca elisione delle obbligazioni, si verrebbe ad incidere sull’efficacia del negozio, paralizzandone gli effetti, onde la compensazione si porrebbe in contrasto con la funzione alla quale il contratto assolve, che consiste nell’assicurare a ciascuna parte la prestazione pattuita. Ma quando le obbligazioni, ancorchè aventi causa in un unico rapporto negoziale, non siano in posizione sinallagmatica avendo carattere autonomo, non v’è ragione per escludere la fattispecie dall’area della compensazione in senso tecnico. Si pensi al caso di obbligazioni distinte nascenti dallo stesso testamento, oppure – nell’ambito di uno stesso rapporto contrattuale – ad un’obbligazione di pagamento cui venga contrapposta un’obbligazione risarcitoria, che non si ponga in rapporto di corrispettività con la prima. In questi e in altri casi non può escludersi in via di principio la coesistenza tra le parti di crediti reciproci e compensabili”. L’obbligazione risarcitoria dell’utilizzatrice non è in rapporto sinallagmatico con il diritto alla differenza fra la maggiore somma ricavata dalla collocazione del bene e l’ammontare del debito risarcitorio, ma si tratta di situazioni giuridiche autonome, benchè rinvenienti dalla medesima fonte negoziale.

Come affermato sempre da Cass. Sez. U. 16 novembre 1999, n. 775 (conformi Cass. 6 luglio 2009, n. 15796; 27 gennaio 2006, n. 1758; 11 gennaio 2006, n. 260), l’identità di fonte negoziale di debiti e crediti non esclude l’applicabilità dell’istituto della compensazione ai fini dell’art. 56 L. Fall., ostandovi solo il nesso di corrispettività fra le obbligazioni tale da escluderne l’autonomia. Il dato imprescindibile è che il fatto genetico di entrambe le obbligazioni sia antecedente l’apertura della procedura concorsuale. L’interpretazione dell’art. 56 si completa con il rilievo che nel concordato preventivo la compensazione, ai sensi degli artt. 56 e 169 L. Fall., è ammessa pure quando i presupposti di liquidità ed esigibilità, ex art. 1243 c.c., maturino dopo la data di presentazione della domanda di ammissione al concordato stesso purchè il fatto genetico delle rispettive obbligazioni sia sempre anteriore alla domanda (Cass. 25 novembre 2015, n. 24046; 20 gennaio 2015, n. 825; 31 agosto 2010, n. 18915; e già Cass. Sez. U. 16 novembre 1999, n. 775). Ai fini della compensazione l’esigibilità del credito può dunque insorgere anche in corso di procedura concorsuale, ciò che importa è che la radice causale del credito sia antecedente.

Nel caso di specie la fonte dell’obbligazione della concedente era la clausola contrattuale contemplata dall’art. 12 delle condizioni generali. Il credito non era tuttavia esigibile prima della ricollocazione dell’immobile la quale, diversamente da quanto sostenuto nel secondo motivo di ricorso, non è la fonte del diritto di credito, ma solo il presupposto della sua esigibilità. L’antecedenza della (comune) fonte (negoziale) sia del credito della concedente che del debito di quest’ultima comporta la deroga al concorso fra creditori che deriva dall’applicabilità della disciplina di cui agli artt. 56 e 169 L. Fall..

Va in conclusione affermato il seguente principio di diritto: “nel caso di risoluzione per inadempimento di contratto di locazione finanziaria in epoca antecedente l’ammissione al concordato preventivo dell’utilizzatore, il concedente ha diritto di compensare il credito risarcitorio derivante da clausola penale con il suo debito, derivante dalla medesima clausola contrattuale, rappresentato dalla maggiore somma ricavata dalla vendita o altra collocazione del bene rispetto al medesimo credito risarcitorio”.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 9.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2019

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