Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2632 del 05/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 05/02/2020, (ud. 19/11/2019, dep. 05/02/2020), n.2632

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Maria Teresa Liana – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19229-2014 proposto da:

P.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI

RIENZO presso lo studio dell’avvocato ROBERTO ZAZZA, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5/2014 della COMM. TRIBUTARIA II GRADO di

BOLZANO, depositata il 20/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/11/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

Fatto

PREMESSO

che:

1. P.R. ricorre per la cassazione della sentenza pronunciata dalla prima sezione della commissione tributaria di secondo grado di Bolzano in data 20 gennaio 2014, n. 5, con cui è stato giudicato legittimo il provvedimento impositivo emesso dall’Agenzia delle Entrate, in revoca delle agevolazioni previste dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1, comma 7, della tariffa, parte prima, allegata, e dal D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 2, della tariffa allegata, e fruite da esso ricorrente in relazione alla vendita di terreni in favore della Amministrazione separata dei beni di uso civico della frazione di (OMISSIS) (BZ), sul presupposto – ritenuto da esso ricorrente erroneo – che detta Amministrazione non avesse natura di ente pubblico territoriale;

2. l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso:

3. il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. il ricorso è infondato. Il pagamento dell’imposta di registro e delle imposte ipocatastali in misura fissa (e non proporzionale) è previsto dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1, comma 7, della tariffa, parte prima, allegata, e, rispettivamente, dal D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 2, della tariffa allegata, “se il trasferimento avviene a favore dello Stato, ovvero a favore di enti pubblici territoriali o consorzi costituiti esclusivamente fra gli stessi ovvero a favore di comunità montane” e per “le trascrizioni di atti a titolo oneroso a favore di regioni, province e comuni o a favore di altri enti pubblici territoriali”. I diritti di uso civico sono diritti di godimento che spettano su determinati beni alla collettività indifferenziata degli abitanti su un territorio. La collettività, non essendo dotata di personalità giuridica, non ha facoltà di compiere validi atti giuridici di amministrazione e disposizione di tali diritti e per questo l’ordinamento ha individuato forme organizzative alle quali tali facoltà sono imputate. Le forme organizzative previste dalla L. 16 giugno 1927, n. 1766, (riguardante il riordinamento degli usi civici del Regno) sono il comune, l’associazione agraria e l’amministrazione separata dei beni frazionali per l’ipotesi in cui i diritti d’uso civico spettino a comunità originarie insediate su una parte soltanto del territorio del comune (frazioni). La L., art. 26, ha stabilito che “I terreni di uso civico dei Comuni e delle frazioni e quelli delle associazioni, sia che passino ai Comuni od alle frazioni, sia che restino alle associazioni stesse, debbono essere aperti agli usi di tutti i cittadini del Comune o della frazione…. I terreni suddetti di originaria appartenenza delle frazioni e gli altri che ad esse passeranno in seguito ad affrancazione o per effetto dell’art. 25, saranno amministrati dalle medesime, separatamente da altri, a norma della legge comunale e provinciale, a profitto dei frazionisti, qualunque sia il numero di essi”. Il R.D. 26 febbraio 1928, n. 332, art. 64, (Approvazione del regolamento per la esecuzione della L. 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici del Regno) ha stabilito che “Per l’amministrazione separata di cui nel capoverso della L., art. 26, la Giunta provinciale amministrativa procederà alla costituzione di un comitato di amministrazione composto di tre o cinque membri scelti fra i frazionisti. Saranno applicabili all’amministrazione separata dei beni delle frazioni le disposizioni della legge comunale e provinciale. L’amministrazione separata della frazione resterà soggetta alla sorveglianza del Podestà del Comune, il quale potrà sempre esaminarne l’andamento e rivederne i conti”. Successivamente, l’assetto delle amministrazioni separate frazionali è stato ribadito dalla L. n. 278 del 1957, (Costituzione dei Comitati per l’amministrazione separata dei beni civici frazionali) la quale dispone che all’amministrazione dei diritti frazionali d’uso civico provvede un comitato di cinque componenti eletti tra i residenti iscritti nelle liste elettorali, secondo le modalità di cui alla medesima L., art. 2, e delle leggi regionali. La L. della provincia autonoma di Bolzano 12 giugno 1980, n. 16, (Amministrazione dei beni di uso civico), in linea con la L. statale, prevede, all’art. 1, che “L’amministrazione dei beni di uso civico, appartenenti alle frazioni o ai comuni, è affidata ad un comitato di cinque membri…. Le amministrazioni dei beni di uso civico di cui alla presente legge sono dotate di autonomia amministrativa, compresa quella contabile e finanziaria”. Prevede poi, all’art. 6 bis, che “L’amministrazione dei beni uso civico può acquisire immobili rustici nonchè altre superfici di pertinenza e accessorie ai beni di uso civico. Detti immobili sono soggetti al regime dei beni di uso civico”. Questa Corte ha affermato che l’Amministrazione separata, è una “struttura, dotata di soggettività giuridica, contemplata dal sistema positivo della L. n. 1766 del 1927, e del relativo regolamento di esecuzione al fine di assicurare l’amministrazione e la rappresentanza dei beni di uso civico della popolazione frazionaria” (Cass., Sez. Un., 10 novembre 1980, n. 6017; Cass., 19 settembre 1992, n. 10748; Cass. 30 novembre 2012, n. 21488; Cass. 28 gennaio 1966, n. 345). Pur trattandosi quindi di enti, ed in ragione delle modalità di elezione del comitato, di enti esponenziali delle collettività di riferimento, non si tratta di enti pubblici territoriali posto che questi ultimi sono gli enti elencati dall’art. 114 Cost., ossia, oltre allo Stato, i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni. Ciò a tacere della tesi dottrinaria secondo la quale l’amministrazione separata dei beni frazionali ha natura privata essendo espressione “dell’autonomia dominicale” della collettività (tesi che ha trovato successiva conferma da parte dalla L. 20 novembre 2017, n. 168, recante “Norme in materia di domini collettivi”, entrata in vigore i 31 dicembre 2017). La natura della amministrazione separata esclude che per essa possano valere le disposizioni di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1, comma 7, della tariffa, parte prima allegata, e al D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 2 della tariffa allegata;

3. il ricorso deve essere rigettato;

4. l’assenza di pregresse pronunce di legittimità relative alla fattispecie, giustifica la compensazione delle spese dell’intero giudizio;

5. al rigetto del ricorso consegue, ai sensi del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), l’obbligo, a carico del ricorrente, di pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, a norma del cit. art., comma 1-bis, se dovuto.

PQM

la Corte rigetta il ricorso;

compensa le spese;

ai sensi del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 19 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2020

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