Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2632 del 05/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 2632 Anno 2014
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: VENUTI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso 9315-2011 proposto da:
GUBERTI RICCARDO C.F. GBRRCR45D18J199L, elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZA CAMERINO 15, presso lo
studio dell’avvocato CIPRIANI ROMOLO GIUSEPPE, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato MADONNA
ANTONIO, giusta delega in atti;
– ricorrente

2013

contro

3308

FALLIMENTO CO.GE.I.

COSTRUZIONI

GENERALI ITALIANE

S.P.A.;
– intimata –

Data pubblicazione: 05/02/2014

avverso la sentenza n. 1499/2010 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 12/04/2010 – r.g.n. 1274/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/11/2013 dal Consigliere Dott. PIETRO
VENUTI;

MADONNA ANTONIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

udito l’Avvocato VICINANZA ALESSANDRA per delega

R.G. n. 9315/11
Ud. 20 nov. 2013

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Costruzioni Generali Italiane, con contratto a tempo
determinato, con qualifica di quadro e mansioni di direttore di
cantiere, chiedeva, a seguito del fallimento di tale società, di
essere ammesso al passivo per crediti asseritamente maturati a
seguito della anticipata risoluzione del rapporto.
Il giudice delegato rigettava la domanda.
Il predetto dipendente, convenendo in giudizio la curatela
del fallimento, proponeva opposizione allo stato passivo, che
veniva respinta dal Tribunale.
Tale decisione veniva confermata, con sentenza del 23
marzo – 12 aprile 2010, dalla Corte d’appello di Roma, la quale
osservava in sintesi:
– che il termine apposto al contratto individuale era
legittimo, posto che il Guberti era stato assunto per l’esecuzione
di un’opera definita e predeterminata nel tempo, e cioè per la
realizzazione di un’opera di contenimento delle acque di un
bacino all’estero, e più precisamente nella Repubblica di Capo
Verde;
– che anche la risoluzione del rapporto disposta dalla
società prima della scadenza del termine era giustificata, posto
che l’opera era stata ultimata, come era dimostrato anche dal
fatto che il Guberti, dopo circa sei mesi di malattia, non si era
presentato presso il cantiere allestito all’estero, bensì negli uffici
romani della CO.GE.I.
Per la cassazione di questa sentenza propone ricorso il
lavoratore sulla base di quattro motivi. La curatela del fallimento
è rimasta intimata

Il sig. Guberti Riccardo, assunto da CO.GE.I. S.p.A. –

2

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente, denunziando falsa
applicazione delle disposizioni del contratto collettivo per i
dipendenti delle imprese edili ed affini del 23 maggio 1991,
deduce che la Corte territoriale ha affermato che l’assunzione a
1987, per l’esecuzione di un’opera predeterminata nel tempo
ovvero i cui tempi di realizzazione non potevano essere
programmati con il personale in forza, ipotesi questa prevista,
secondo la stessa Corte, dal contratto collettivo anzidetto.
Senonchè, aggiunge il ricorrente, tale contratto collettivo
non prevede l’ipotesi sopra indicata, con la conseguenza che la
sentenza impugnata è priva di “impianto argomentativo e
motivazionale”.
2. Il motivo è privo di fondamento.
La Corte di merito ha ritenuto legittimo il contratto a
termine da un lato perché esso era stato stipulato in base alla
previsione del “contratto collettivo nazionale di lavoro che regola la

materia (ratione temporis e per la categoria in questione) “, e non
già, come assume il ricorrente, in base al contratto collettivo
nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini
del 23 maggio 1991, che la Corte non ha menzionato; dall’altro,
in quanto, in ogni caso, esso era stato stipulato secondo la
previsione di cui alla legge n. 230 del 1962, art. 1, comma 2,
lettera c), e cioè per l’esecuzione di un’opera o di un servizio
definiti e predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario
ed occasionale, ragione quest’ultima oggetto dà specifica censura
con il terzo motivo.
3. Con il secondo motivo, denunziando omessa motivazione
circa un punto decisivo della controversia, il ricorrente rileva che
i contratti collettivi spiegano, di regola, la loro efficacia
nell’ambito del territorio nazionale e, in mancanza di diversa ed
esplicita volontà delle parti sociali contraenti, non sono

termine è avvenuta, ai sensi dell’art. 23 della legge n. 56 del

3

applicabili ad attività lavorative svolte al di fuori dei confini dello
Stato, salvo l’accertamento del giudice di merito circa la
sussistenza di una pattuizione individuale nel senso
dell’applicabilità di un contratto collettivo al rapporto di lavoro
svoltosi all’estero.
Nella specie il contratto collettivo nazionale di lavoro, che la

non contiene alcuna esplicita manifestazione di volontà delle
parti circa l’estensione della sua applicabilità oltre i confini
nazionali. Di conseguenza, non poteva la sentenza impugnata
richiamare l’art. 23 della legge n. 56 del 1987, ai fini della
individuazione di altre ipotesi aggiuntive a quelle tassativamente
previste dall’art. 1 della legge n. 230 del 1962, atte a giustificare
l’apposizione del termine alla durata del contratto.
4. Il motivo è inammissibile.
A prescindere che, come sopra osservato, la Corte di merito
ha fondato la propria decisione anche sulla corretta applicazione
dell’art. 1, comma 2, lett. c) della legge n. 230 del 1962, la
questione circa l’applicabilità del contratto collettivo richiamato
dalla Corte territoriale ad attività lavorative svolte al di fuori dei
confini dello Stato non risulta essere stata trattata dalla
sentenza impugnata.
Il ricorrente non deduce di averla proposta in sede di
appello né, tanto meno, ne precisa i termini.
Essa pertanto non può trovare ingresso in questa sede.
5. Con il terzo motivo, denunziando violazione ed errata
interpretazione dell’art. 1 della legge n. 230 del 1962, il
ricorrente deduce che, in base alla previsione della lettera c) di
tale articolo, è consentita l’apposizione di un termine alla durata
del contratto quando l’assunzione abbia luogo per l’esecuzione di
un’opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo,
aventi carattere straordinario ed occasionale.
Nella specie non ricorrevano tali caratteri e, comunque, non
era stata fornita dal datore di lavoro alcuna prova al riguardo.

Corte di merito ha ritenuto applicabile al rapporto in esame,

4

Inoltre, relativamente alla ritenuta legittimità della
risoluzione del rapporto, il datore di lavoro non aveva fornito
alcuna prova circa la ultimazione dei lavori alla data in cui il
recesso era stato intimato. Era pacifico, viceversa, che le opere,
iniziate il 13 marzo 1995, dovevano concludersi in ventiquattro
mesi, onde, in mancanza di una data certa circa il loro

Corte di merito, che alla data del licenziamento (7 febbraio 1996)
esse fossero state ultimate.
Di nessuna rilevanza giuridica era, poi, il fatto che il
ricorrente, al termine del periodo di malattia, ebbe a presentarsi
presso la sede della CO.GE.I. in Roma, anziché nel cantiere sito
all’estero.
6. Con il quarto motivo, denunziando “travisamento e falsa
interpretazione” delle domande formulate in primo grado
nonché omessa motivazione circa un punto decisivo della
controversia, il ricorrente deduce che il giudice d’appello ha
omesso di pronunziarsi sulla domanda subordinata di
pagamento delle “indennità” derivanti dalla anticipata
risoluzione del rapporto, quantificate dal c.t.u., sino alla
scadenza del contratto, in € 48.124,00.
Inoltre non ha adottato alcuna statuizione sulla domanda
di conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo
indeterminato.
7. Il terzo motivo è fondato nei termini appresso indicati.
Deve innanzitutto confermarsi la statuizione della Corte di
merito, secondo cui ricorrevano nella specie i presupposti per
procedere all’assunzione a termine.
A norma dell’art. 1, comma 2, lettera c), della legge n. 230
del 1962, applicabile ratione temporis, è consentita l’apposizione
di un termine alla durata del contratto quando l’assunzione
abbia luogo per l’esecuzione di un’opera o di un servizio definiti
e predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario od
occasionale.

completamento, non poteva presumersi, così come aveva fatto la

5

Il ricorrente è stato assunto, con mansioni di direttore di
cantiere, per la realizzazione di un’opera di contenimento delle
acque di un bacino, da eseguirsi all’estero (Repubblica di Capo
Verde), opera i cui lavori hanno avuto inizio il 13 marzo 1995
ed il cui termine era stato stabilito in ventiquattro mesi in base
alla clausola del contratto d’appalto concluso dalla CO.GE.I.
Capo Verde.
Trattandosi di esecuzione di un’opera condizionata alla
aggiudicazione di un appalto, e quindi dipendente da un evento
futuro ed incerto, con conseguente incremento di attività
particolarmente rilevante ed impossibilità di programmarne
compiutamente l’esecuzione, non può dubitarsi – così come
affermato dalla sentenza impugnata – che non si trattava di
un’opera “ordinaria”, sì da potere essere affrontata con la
normale struttura organizzativa e produttiva dell’impresa, per
quanto efficiente ed adeguatamente programmata.
Ciò posto, deve rilevarsi che la Corte di merito ha ritenuto
legittima la risoluzione del rapporto di lavoro disposta dal
datore di lavoro con lettera del 7 febbraio 1996, in quanto a
quella data l’opera era stata già completata.
A tale convincimento la Corte è pervenuta sulla base di
mere presunzioni: poiché, come argomentato dal ricorrente, i
lavori erano iniziati il 13 marzo 1995 e alla data del 5 settembre
1995, doveva ancora essere eseguita “una parte dell’opera pari

al 34% del valore totale della stessa”, era da ritenere che alla
data del licenziamento i lavori fossero stati completati. Inoltre,
ha aggiunto la Corte territoriale, il ricorrente non aveva
spiegato neppure in sede di gravame perché, una volta guarito,
anziché recarsi all’estero, presso il cantiere, si sia recato presso
gli “uffici romani della CO.GE.I.”, circostanza questa che
portava a ritenere che quel cantiere non esisteva più.

S.p.A. con il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di

6

Senonchè, gli elementi sui quali la Corte di merito ha
fondato il proprio convincimento sono del tutto inidonei a
giustificare la risoluzione del rapporto.
Com’è noto, le presunzioni semplici costituiscono una
prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire
rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della formazione del

istituzionalmente demandatogli, di individuare le fonti di prova
e di scegliere fra gli elementi sottoposti al suo esame, quelli
ritenuti più idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda.
Questa Corte ha affermato al riguardo che per la
configurazione di una presunzione giuridicamente valida non
occorre che l’esistenza del fatto ignoto rappresenti l’unica
conseguenza possibile di quello noto secondo un legame di
necessarietà assoluta ed esclusiva (sulla scorta della regola della
inferenza necessaria), ma è sufficiente che dal fatto noto sia
desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un
giudizio di probabilità basato sull’id quod plerurnque accidit (in
virtù della regola dell’inferenza probabilistica), sicché il giudice
può trarre il suo libero convincimento dall’apprezzamento
discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purché dotati dei
requisiti legali della gravità, precisione e concordanza. È da
escludere, invece, che possa attribuirsi valore probatorio ad una
presunzione fondata su dati meramente ipotetici (Cass. 16
novembre 2005 n. 23079; Cass. 14 novembre 2006 n. 24211).
Nella specie la Corte di merito ha fondato la propria
decisione su mere supposizioni, assolutamente inidonee a
suffragare la prova per presunzioni ex artt. 2727 e 2729 cod. civ.
L’assunto secondo cui, essendo i lavori iniziati il 13 marzo
1995 e dovendo alla data del 5 settembre 1995 essere eseguita
ancora “una parte dell’opera pari al 34% del valore totale della

stessa”, era da presumere che alla data del licenziamento

(g

febbraio 1996) l’opera fosse stata completata, non tiene conto
che siffatto argomentare presuppone che i lavori siano

proprio convincimento, nell’esercizio del potere discrezionale,

7

proseguiti con la stessa continuità ed intensità di prima e che
non vi siano state sospensioni di sorta, dovute a condizioni
atmosferiche, problemi tecnici, o ad altre cause.
Non tiene conto, soprattutto, del fatto che in tema di
risoluzione del rapporto per giustificato motivo oggettivo qual’è il recesso in esame – la prova di tale elemento spetta al
dato oggettivo e certo (chiusura del cantiere), nella disponibilità
del datore di lavoro.
Irrilevante, poi, è la circostanza che il ricorrente, dopo il
periodo di malattia, si sia presentato presso la sede legale della
società, in Roma, e non già presso il cantiere sito in territorio
estero, essendo del tutto normale che il primo approccio per la
prosecuzione dell’attività lavorativa dopo il periodo di
sospensione di circa sei mesi, dovesse avvenire con gli uffici
amministrativi della società, siti a Roma.
La sentenza impugnata deve pertanto sul punto essere
cassata, con rinvio al giudice indicato in dispositivo per un
nuovo esame in ordine alla legittimità della risoluzione del
rapporto.
8. Il quarto motivo, le cui censure sono legate a tale
accertamento, è assorbito dall’accoglimento del terzo.
P. Q . M .
La Corte accoglie il terzo motivo, dichiara assorbito il quarto e
rigetta gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione alle,
censura accolta e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello
di Roma in diversa composizione.
Così deciso in Roma in data 20 novembre 2013.

datore di lavoro e che questa nella specie era costituita da un

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA