Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2632 del 04/02/2010

Cassazione civile sez. lav., 04/02/2010, (ud. 12/01/2010, dep. 04/02/2010), n.2632

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – rel. Presidente –

Dott. VIDIRI Guido – Consigliere –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18709/2006 proposto da:

N.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E. ROMAGNOLI

70, presso lo studio dell’avvocato FALCETTA EMILIO ANDREA,

rappresentato e difeso dall’avvocato MONGATTI DAVIDE, giusta delega

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, in persona dell’Avvocato Generale

pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso la

stessa che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6624/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 14/11/2005 R.G.N. 6829/03;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/01/2010 dal Consigliere Dott. ROSELLI Federico;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso chiedendo alla Corte di Cassazione

di pronunciare sentenza in camera di consiglio, ai sensi dell’art.

375 c.p.c., comma 2, per manifesta infondatezza del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che con sentenza del 14 novembre 2005 la Corte d’Appello di Roma dichiarava inammissibile l’impugnazione proposta da N. L. contro la dichiarazione, emessa dal Tribunale, di competenza della stessa Corte d’Appello a decidere sull’impugnazione di un lodo rituale emesso dal Collegio di disciplina dell’Avvocatura generale dello Stato;

che la Corte d’Appello ravvisare nella sentenza del Tribunale una decisione sulla sola competenza, alla quale la definizione di lodo rituale era soltanto strumentale quale risoluzione di questione pregiudiziale, e di conseguenza riteneva che essa fosse impugnabile col regolamento necessario di competenza di cui all’art. 42 cod. proc. civ.;

che contro questa sentenza la N. ricorre per cassazione mentre l’Avvocatura dello Stato resiste con controricorso;

che il Pubblico ministero ha chiesto il rigetto del ricorso;

che la ricorrente ha presentato memoria.

Considerato che col primo uditivo la ricorrente, invocando gli artt. 38, 42, 43 cod. proc. civ., sostiene che l’errore della parte nell’individuazione del giudice dell’impugnazione non rientra fra le questioni di competenza;

che il motivo è inammissibile poichè la ricorrente non dice quale interesse ella avesse ad ottenere dalla Corte d’Appello una pronuncia di inammissibilità diversamente motivata;

che col secondo e terzo motivo ella sostiene l’impugnabilità in appello, e non col regolamento necessario di competenza, della pronuncia con cui il Tribunale definì la decisione del Collegio di disciplina come lodo rituale;

che i motivi sono manifestamente infondati giacchè non costituisce decisione di merito, preclusiva del regolamento necessario di competenza, la sentenza che risolva ulteriori questioni di natura sostanziale o processuale esclusivamente in via incidentale e funzionale rispetto alla statuizione sulla competenza (Cass. 23 aprile 2004 n. 7775, 7 luglio 2004 n. 12521), com’è avvenuto nel caso di specie;

che rigettato il ricorso, le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in Euro 10,00, oltre ad Euro duemila per onorario, piùspese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2010

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