Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2632 del 02/02/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 2632 Anno 2018
Presidente: TIRELLI FRANCESCO
Relatore: DOGLIOTTI MASSIMO

sul ricorso 27526/2013 proposto da:
Provincia di Modena, in persona del Presidente pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, Via Cosseria n.2, presso lo
studio del dott. Placidi Alfredo, rappresentata e difesa dall’avvocato
Della Fontana Alberto, giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente contro
Fallimento Igeco S.r.l., in persona del Curatore fallimentare dott.
Marco Santoni, elettivamente domiciliato in Roma, Corso di Francia
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Data pubblicazione: 02/02/2018

n.197, presso lo studio dell’avvocato Carbone Pierpaolo (presso
Lemme Avvocati e Associati), rappresentato e difeso dall’avvocato
Ratano Carmelo, giusta procura a margine del controricorso;
-controricorrente avverso la sentenza n. 643/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/09/2017 dal cons. DOGLIOTTI MASSIMO;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto
Procuratore Generale CAPASSO LUCIO che ha chiesto il rigetto del
ricorso.

In un procedimento tra Provincia di Modena e Fall.to IGECO srl,
avente ad oggetto opposizione allo stato passivo, la Corte di Appello
di Roma, con sentenza in data 04/02/2013, rigettava l’appello,
confermando la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda
della Provincia
Ricorre per cassazione la Provincia di Modena.
Resiste con controricorso il Fall.to IGECO srl..
Entrambe le parti hanno depositato memoria difensiva
Va accolto il primo motivo di ricorso, attinente alla tardività della
consegna, assorbito il secondo, relativo al risarcimento dei danni.
Va precisato che, in materia di opere pubbliche, l’esecuzione di lavori
non previsti nel contratto originario né in una successiva perizia di
variante, in ogni caso non fa sorgere alcun diritto in capo
all’appaltatore che non può pretendere il corrispettivo per le opere
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depositata il 04/02/2013;

aggiuntive ovvero il prolungamento del termine prestabilito per il
completamento delle opere appaltate. Ciò sulla base del combinato
disposto degli articoli 13 Dpr 1063 del 1962, espressamente
richiamato nel capitolato speciale di appalto e quindi applicabile al
caso di specie come norma pattizia, ; 20 RD n. 350 del 1895(a sua

F).
Appare pacifico, in fatto, che i lavori in appalto, relativi ad edificio
scolastico, furono ultimati dall’impresa con la consegna alla Provincia
di Modena in data 4/5/2001, e dunque in ritardo rispetto al termine
contrattuale di ultimazione dei lavori previsto per il 30.10.2000.
Resta dunque preclusa l’applicazione della penale richiesta dalla
Provincia per il periodo successivo alla data di consegna dell’opera,
ma non per il periodo precedente intercorso tra il 30/10/2000 e il
4/5/2001.
Accolto il ricorso, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio
alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, che si atterrà
a quanto statuito, e pure si pronuncerà sulle spese del presente
giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, con rinvio
alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, che pure si
pronuncerà sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Roma, 12/9/2017
Il Funzionario Gni Jiz’ario
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Dott.ssa Ft:briicrt

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Il P resA n e
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volta richiamato dal predetto D.P.R. ) e 343 L. n. 2248 del 1865, all.

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