Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26319 del 18/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 18/10/2018, (ud. 13/09/2018, dep. 18/10/2018), n.26319

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Lucio – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21024-2017 proposto da:

G.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA GIULIANA

63, presso lo studio dell’avvocato LUCIANO GARATTI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIORGIO MAGGI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 438/23/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA, depositata il

06/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/09/2018 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso in Cassazione affidato a tre motivi, nei cui confronti l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso, il ricorrente impugnava la sentenza della CTR della Lombardia, sezione di Brescia, relativa all’impugnabilità o meno, in sede contenziosa, della comunicazione d’irregolarità, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, relativamente al versamento degli importi da parte del contribuente esposti nella dichiarazione del modello Unico/2011.

Con un primo motivo, il contribuente deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, erroneamente, i giudici d’appello avevano ritenuto non impugnabile la comunicazione d’irregolarità che per consolidata giurisprudenza è, invece, un atto impugnabile.

Con un secondo motivo, il medesimo contribuente deduce il vizio di norme sul procedimento e, quindi, il vizio di nullità della sentenza, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 36 e ex art. 161 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto, erroneamente, i giudici d’appello dopo aver statuito sull’inammissibilità dell’appello, avevano ritenuto di esaminare il merito della controversia, rigettando il ricorso introduttivo, quando si erano oramai spogliati della potestas iudicandi sul merito della questione.

Con un terzo motivo (proposto a fini meramente tuzioristici), il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, erroneamente, i giudici d’appello avevano ritenuto che se il contribuente avesse voluto rettificare la propria dichiarazione dei redditi sotto il profilo dell’imponibile avrebbe dovuto necessariamente presentare una nuova dichiarazione integrativa senza potersi rivolgere direttamente al giudice tributario.

E’ fondato il primo motivo di ricorso con assorbimento del secondo e terzo motivo.

Secondo il costante orientamento, In tema di contenzioso tributario, l’elencazione degli atti impugnabili contenuta nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 ha natura tassativa, ma, in ragione dei principi costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., ogni atto adottato dall’ente impositore che porti, comunque, a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con esplicitazione delle concrete ragioni fattuali e giuridiche, è impugnabile davanti al giudice tributario, senza necessità che si manifesti in forma autoritativa, con la conseguenza che è immediatamente impugnabile dal contribuente anche la comunicazione d’irregolarità, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, comma 3, (cd. avviso bonario)” (Cass. ord. n. 3315/16, 27494/16, 14373/10).

Nel caso di specie, i giudici d’appello si sono apertamente discostati dai superiori principi.

In accoglimento del primo motivo di ricorso con assorbimento del secondo e terzo motivo, la sentenza va, pertanto, cassata e la causa va rinviata alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione di Brescia, affinchè, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il primo motivo di ricorso con assorbimento del secondo e terzo motivo di ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia sezione di Brescia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2018

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