Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26319 del 17/10/2019

Cassazione civile sez. III, 17/10/2019, (ud. 12/07/2019, dep. 17/10/2019), n.26319

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3279-2018 proposto da:

UBI FACTOR SPA quale cessionaria dei crediti vantati dalla O.N.L.U.S.

ASSOCIAZIONE ANNI VERDI, in persona del Presidente del Consiglio di

Amministrazione e legale rappresentante pro tempore Dott.

T.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SARDEGNA 50, presso lo

studio dell’avvocato GIOVANNI DESIDERI, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati CLAUDIO BOVA, ALFREDO IRTI;

– ricorrente –

contro

AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO OSPEDALIERO (OMISSIS) in persona del

Direttore Generale Dott.ssa C.I., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CRESCENZIO 19, presso lo studio dell’avvocato LUIGI

PAMPHILI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AUSL (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 7550/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 15/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/07/2019 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO ALBERTO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato FRANCESCO ARNAUD per delega orale;

udito l’Avvocato LUIGI PAMPHILI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. UBI Factor s.p.a., in qualità di cessionaria dei crediti vantati dall’associazione Anni Verdi Onlus, convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Roma l’A.U.S.L. (OMISSIS) (poi A.U.S.L. (OMISSIS)) e l’Azienda Ospedaliera (OMISSIS) chiedendo il pagamento della somma di Euro 1.238.253,90, oltre interessi ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2002, a titolo di corrispettivo residuo delle prestazioni di riabilitazione effettuate dalla associazione cedente in favore degli assistiti della Regione Lazio nel periodo fra aprile e settembre 2004. Si costituì I’A.U.S.L. (OMISSIS) eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo comunque il rigetto della domanda.

2. Il Tribunale adito dichiarò la carenza di legittimazione passiva dell’Azienda Ospedaliera (OMISSIS) e rigettò la domanda ritenendo che, in relazione alle contestazioni sollevate dalla convenuta, l’attrice non avesse assolto il proprio onere probatorio, sotto il profilo del mancato deposito della documentazione relativa al ricovero di ciascun assistito ed alla tipologia delle prestazioni rese e della mancata dimostrazione della effettività dei servizi resi agli assistiti.

3. Avverso detta sentenza propose appello UBI Factor. Si costituirono le parti appellate chiedendo il rigetto dell’appello. L’A.U.S.L. (OMISSIS) propose appello incidentale.

4. Con sentenza di data 15 dicembre 2016 la Corte d’appello di Roma rigettò l’appello principale e dichiarò inammissibile quello incidentale. Osservò la corte territoriale, per quanto qui rileva, che doveva essere confermato il rigetto nel merito della domanda per mancato assolvimento dell’onere probatorio per le seguenti ragioni: circa il motivo di appello relativo al mancato ordine di esibizione ai sensi dell’art. 210 c.p.c. ed alla mancata richiesta di informazioni ai sensi dell’art. 213 c.p.c., l’attore avrebbe potuto produrre il provvedimento concessorio dell’accreditamento rilasciato alla cedente, previa richiesta alla Regione Lazio (cosa che non risultava avvenuta), mentre la richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione non poteva riguardare un documento, quale la concessione dell’accreditamento, che la parte poteva direttamente acquisire presso l’ente competente chiedendo il rilascio di copia; quanto all’autorizzazione del ricovero di ciascun assistito presso i centri accreditati, come osservato dal tribunale l’esecuzione del sequestro penale non era idonea ad esonerare l’attrice dall’onere della prova, non risultando neppure documentata la vana richiesta all’autorità procedente di rilascio di copia, sicchè non poteva essere emesso l’ordine di esibizione ai sensi dell’art. 210 c.p.c. in quanto misura residuale; inoltre la contestazione del credito era stata integrale, avuto anche riguardo alle note di credito emesse dall’associazione. “In ogni caso”, aggiunse la corte territoriale, l’appellante non aveva allegato l’esistenza di un contratto fra il soggetto accreditato ed il SSN, risultando definitivamente caducati alla data del 30 giugno 1996 i vecchi contratti, il che impediva l’applicazione del principio di non contestazione il quale presupponeva l’allegazione del fatto. Osservò infine, quanto alla denunciata omessa pronuncia sugli interessi, che le pretese in ordine agli interessi presupponevano l’inadempimento contrattuale di un’obbligazione per la quale non era stata neppure allegata l’esistenza di un contratto e che quindi nessuna mora era “ravvisabile in relazione a pagamenti effettuati spontaneamente a soggetto accreditato per prestazioni erogate al di fuori di un rapporto contrattuale”.

5. Ha proposto ricorso per cassazione UBI Factor – Unione di Banche Italiane per il Factoring s.p.a. sulla base di sei motivi. Resiste con controricorso l’Azienda Ospedaliera (OMISSIS). E’ stata depositata memoria di parte.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione al D.Lgs. n. 502 del 1992, L. n. 724 del 1994 e L.R. Lazio n. 4 del 2003, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che nel 2004 l’associazione Anni Verdi era in regime di accreditamento provvisorio e che nella vigenza di tale tipologia di accreditamento non vi era obbligo di stipulazione del contratto, previsto solo per l’accreditamento istituzionale.

2. Con il secondo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Osserva la ricorrente che nell’atto di citazione si dava atto del rapporto di accreditamento e che l’A.U.S.L. aveva prodotto la delibera regionale con cui era stato disposto l’accreditamento provvisorio.

2.1. Il primo ed il secondo motivo, da valutare unitariamente, sono infondati. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, l’obbligo per la struttura privata di stipulare apposito contratto in forma scritta con la ASL territorialmente competente sussiste anche durante il regime di accreditamento provvisorio o transitorio; con esso, per un verso, la struttura accetta e si vincola a rispettare le tariffe, le condizioni di determinazione della eventuale regressione tariffaria, nonchè i limiti alla quantità di prestazioni erogabili alla singola struttura, fissati in relazione ai tetti massimi di spesa per l’anno di esercizio; per l’altro, l’ente pubblico assume l’obbligazione di pagamento dei corrispettivi in base alle tariffe previste per le prestazioni effettivamente erogate agli utenti del SSR, vincolandosi ad eseguirla secondo le modalità ed i tempi indicati nel contratto, che siano stati convenzionalmente stabiliti ovvero risultino applicabili in virtù di integrazione legislativa (Cass. n. 17588 del 2018 e Cass. n. 17591 del 2018, alle cui ampie motivazioni si rinvia, la seconda in particolare relativa ad una fattispecie in cui era convenuta la medesima struttura ospedaliera dell’odierno ricorso e nella quale quindi trovava applicazione la legislazione della Regione Lazio; Cass. n. 30917 del 2018 e Cass. n. 453 del 2019; Cass. Sez. U. n. 28053 del 2018, vertente su questione di giurisdizione, significativamente postula la presenza del contratto nell’ambito dell’accreditamento provvisorio).

3. Con il terzo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Osserva la ricorrente che risulta inverosimile che l’associazione abbia effettuato prestazioni eccedenti quelle autorizzate senza che la AUSL le avesse esattamente individuate in relazione ai requisiti richiesti (ed invero la AUSL si era limitata ad una generica eccezione di eccedenza di prestazioni) e che in relazione a quanto eccepito dalla AUSL doveva ritenersi sussistente quanto meno un credito residuo pari ad Euro 210.439,03 pari alla differenza fra l’importo totale delle fatture azionate pari ad Euro 4.206.670,70, quello corrisposto di Euro 2.968.415,80 e quello contestato per Euro 1.027.814,87 (quale sommatoria delle contestazioni per note di credito, prestazioni eccedenti e prestazioni rese presso centro non accreditato).

4. Con il quarto motivo si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 4. Osserva la ricorrente che ove in relazione all’omessa contestazione specifica fosse rimasto ancora un dubbio il giudice di merito avrebbe dovuto dare ingresso alle prove richieste e che, oltre la difficoltà di reperire la documentazione sottoposta a sequestro penale, era la AUSL che aveva l’onere di contestare in modo specifico quali prestazioni fossero da considerare eccedenti, in modo da consentire alla ricorrente di tentare di reperire la documentazione pertinente (peraltro in piena disponibilità della AUSL, nei cui confronti doveva essere emesso l’ordine ai sensi dell’art. 210).

5. Con il quinto motivo si denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Osserva la ricorrente che con l’atto di appello era stato evidenziato che la cessione del credito era anteriore alle note di credito emesse dall’associazione cedente, sicchè in quanto fatti estintivi o modificativi successivi alla cessione non erano opponibili al cessionario, e che in ordine al motivo di appello vi era omessa pronuncia.

5.1. I motivi dal secondo al quinto, da valutare unitariamente, sono inammissibili. La decisione impugnata si fonda su due rationes decidendi, ciascuna delle due in grado di costituire autonomo motivo portante della decisione. La prima ratio decidendi concerne il mancato assolvimento dell’onere della prova, la seconda ratio decidendi (“in ogni caso”, si legge nella motivazione della sentenza) attiene alla mancata allegazione dell’esistenza del contratto.

I motivi in esame attengono alla prima ratto. Posto che a seguito dell’infondatezza dei primi due motivi permane la seconda ratio, le censure sono prive di decisività in quanto lasciano in piedi l’altra ratio, sufficiente come si è detto a costituire il motivo portante della decisione.

L’inammissibilità attinge anche il quinto motivo che attiene alla denuncia di omessa pronuncia su motivo di appello. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in caso di nullità della sentenza per omessa pronuncia, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost., comma 2, nonchè di una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 384 c.p.c., si deve evitare la cassazione con rinvio quando la pretesa, sulla quale si riscontri mancare la pronuncia, avrebbe dovuto essere rigettata (Cass. 20 novembre 2015, n. 23828; 8 ottobre 2014, n. 21257; 11 aprile 2012, n. 5729; 1 febbraio 2010, n. 2313). L’eventuale accoglimento della censura di omessa pronuncia non spiega alcun efficacia sotto il profilo dell’impugnazione perchè l’omissione denunciata attiene a questione relativa alla prima ratio decidendi e dunque resta non incisa la seconda ratio concernente la mancata allegazione dell’esistenza del contratto.

6. Con il sesto motivo si denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Osserva la ricorrente che la corte territoriale ha ritenuto di non pronunciare, non solo sugli importi non contestati dalla AUSL e sull’inopponibilità delle note di credito, ma anche sulla debenza degli interessi al tasso di cui al D.Lgs. n. 231 del 2002, artt. 4 e 5 con riferimento agli importi spontaneamente pagati in ritardo dalla AUSL.

6.1. Il motivo è infondato. In ordine al motivo di appello vi è stata pronuncia da parte della corte territoriale. Essa ha affermato che le pretese in ordine agli interessi presupponevano l’inadempimento contrattuale di un’obbligazione per la quale non era stata neppure allegata l’esistenza di un contratto e che quindi nessuna mora era “ravvisabile in relazione a pagamenti effettuati spontaneamente a soggetto accreditato per prestazioni erogate al di fuori di un rapporto contrattuale”.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 9.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA