Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26318 del 25/11/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 26318 Anno 2013
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: FRASCA RAFFAELE

SENTENZA
sul ricorso 6894-2012 proposto da:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 09633951000 – Società con
unico azionista, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di
Enel SpA, nella qualità di procuratore della ENEL DISTRIBUZIONE
SPA in persona del proprio procuratore, nonché ENEL SERVIZIO
ELETTRICO SPA – Società con unico azionista, soggetta all’attività di
direzione e coordinamento di Enel SpA nella sua qualità di beneficiaria
del ramo di azienda della Enel Distribuzione SpA in persona del
proprio procuratore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA
GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio dell’avvocato
SZEMERE RICCARDO, che le rappresenta e difende, giusta procura
a margine del ricorso;

Data pubblicazione: 25/11/2013

- ricorrenti contro
DETONT ASSUNTA;

– intimata –

MARIA CAPUA VETERE del 5.4.2011, depositata il 12/08/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
10/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
PIERFELICE PRATIS che ha concluso per raccoglimento del
ricorso.

Ric. 2012 n. 06894 sez. M3 – ud. 10-10-2013
-2-

avverso la sentenza n. 2235/2011 del TRIBUNALE di SANTA

R.g.n. 6894-12 (ud. 10.10.2013)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

§1. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza n. 2235 del 12 agosto
2011, ha rigettato l’appello proposto dall’Enel Distribuzione s.p.a. avverso la sentenza del
Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere n. 1796 del 2010, che aveva accolto la
domanda di Assunta Detont, intesa ad ottenere il risarcimento del danno derivato
dall’avere dovuto sborsare le tasse postali per il pagamento delle bollette di energia

elettrica, in conseguenza dell’inadempimento da parte dell’Enel all’art. 6, comma, 4, della
Deliberazione 28 dicembre 1999 n. 200, con cui l’Autorità per L’Energia Elettrica ed il
Gas (A.E.E.G) aveva imposto agli esercenti il servizio di distribuzione e vendita
dell’energia elettrica e, quindi, all’Enel, di <>. L’Enel, d’altro canto, non aveva informato l’attore
della possibilità di pagare senza oneri aggiuntivi, così violando gli oneri di informazione su
di essa incombenti.
§2. L’appello dell’Enel si era articolato, per quanto interessa riferire ai fini della
presente decisione, con l’assunto che nella specie l’art. 6, comma, 4, non aveva avuto
efficacia integrativa del contratto ed il Tribunale ha disatteso tale motivo, reputando il
contrario e precisamente che tale efficacia si era dispiegata ai sensi dell’art. 1339 c.c.
§3. Avverso la decisione del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione l’Enel
Servizio Elettrico s.p.a. (nella duplice qualità, giusta i riferimenti ai relativi atti notarili, di
procuratrice speciale dell’Enel Distribuzione s.p.a. e di beneficiaria del ramo di azienda di
quest’ultima costituito dal complesso di beni e rapporti, attività e passività relativi
all’attività di vendita di energia elettrica a clienti finali).
Al ricorso, che propone sei motivi, la parte intimata non ha resistito.

MOTIVI DELLA DECISIONE
§1. Il Collegio ritiene superfluo riferire dei motivi di ricorso, perché deve rilevare
che esso è inammissibile.
Si osserva, al riguardo, che il procedimento per la notificazione del ricorso è stato
attivato dalla ricorrente a sensi della 1. n. 53 del 1994, tramite il suo difensore Avvocato
Riccardo Szemere.
Ora, sull’originale del ricorso risulta la relata della notificazione redatta dal detto
Avvocato con il timbro dell’ufficio postale del Sin Territoriale di Roma e in allegato la
distinta di consegna relativa ad altre notificazioni, con timbro di detto ufficio. In tale
3
Est. Cons. Iffae1e Frasca

R.g.n. 6894-12 (ud. 10.10.2013)

distinta risulta indicato il nominativo della parte intimata, il codice della raccomandata con
cui il plico della notificazione le venne inviato e il numero cronologico relativo.
Senonché non risulta prodotto e ciò nemmeno in udienza, nella quale il difensore
della ricorrente non è comparso, l’avviso di ricevimento concernente la notificazione.
In tale situazione non risulta data la dimostrazione del perfezionamento della
notificazione per la parte intimata e viene, pertanto, in rilievo il seguente consolidato
principio di diritto: <

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