Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26318 del 20/12/2016
Cassazione civile, sez. VI, 20/12/2016, (ud. 02/11/2016, dep.20/12/2016), n. 26318
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23951-2014 proposto da:
D.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA POMPEO TROGO
21, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA CASANOVA, rappresentato
e difeso dall’avvocato FRANCESCO PIANESE in virtù di mandato a
margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, CF. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
e contro
EQUITALIA POLIS S.P.A.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1872/32/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di NAPOLI, emessa il 10/02/2014 e depositata il
21/02/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
02/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VELLA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione ex art. 380-bis c.p.c., osserva quanto segue.
1. Oggetto della controversia è una cartella di pagamento D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, per omesso versamento della terza rata dell’imposta sostitutiva dovuta a seguito di rivalutazione di terreni edificabili D.L. n. 282 del 2002, art. 2 che la contribuente ha impugnato opponendo di aver provveduto al versamento di ulteriore imposta sostitutiva, ricalcolata a seguito di nuova rivalutazione dei terreni, come consentito dalla L. n. 244 del 2007.
2. La C.T.P. ha “rigettato il ricorso sul presupposto che il ricorrente, a seguito della rideterminazione in diminuzione dei valori dei terreni, avrebbe dovuto presentare una dichiarazione integrativa alfine di consentire all’Ufficio di portare a termine i controlli di legge, essendo la nuova perizia destinata ad incidere sull’imposta sostitutiva derivante dalla valutazione dei terreni già contenuta nella dichiarazione presentata nel 2006” (v. sentenza C.T.R. e ricorso, pag. 9). 3.:1 sua volta, il giudice di secondo grado ha respinto l’appello della contribuente in quanto “la dichiarazione originaria relativa all’anno di imposta 2008 non presenta alcuna indicazione nel quadro relativo all’imposta sostitutiva per rivalutazione dei terreni. Inoltre, la presunta dichiarazione integrativa presentata dalla parte per l’anno di imposta 2008 è assolutamente inammissibile, perchè prodotta in data 19/06/2012, cioè dopo la notifica della cartella di pagamento”. Di qui la ritenuta “legittimità della procedura adottata dall’Amministrazione Finanziaria considerato che la seconda perizia giurata è successiva alla cartella di pagamento”.
4. Con unico motivo di ricorso, il contribuente deduce la “Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e della L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 91 (riapertura dei termini previsti dal D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, art. 2 convertito in L. n. 27 del 2003), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e 5 per avere la CIR omesso di pronunziarsi sulla domanda del fatto decisivo del giudizio, e che è stato oggetto di discussione tra le parti, di declaratoria di inesistenza del debito tributario per avere il contribuente presentato nei termini una seconda rivalutazione di perizia asseverata 30.06.2008 con coevo pagamento integrale della relativa imposta. Violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 113, 116 c.p.c., artt. 2702 e 2703 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 per non aver considerato la CFR che la perizia di stima fosse anteriore alla notifica della cartella di pagamento e che la mancata indicazione del maggior reddito in dichiarazione dei redditi costituisse vizio formale cui al massimo contestare la violazione disporre al più la sanzione prevista dalla L. n. 471 del 1997, art. 8, comma 1”.
5. Il motivo è corredato dai seguenti quesiti conclusivi: “Dica la Corte se la L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 91 nel riaprire i termini previsti dal D.L. n. 282 del 2002, consenta al contribuente di omettere il pagamento delle rate successive alla prima dell’imposta sostitutiva dovuta per la prima rivalutazione in presenza di una seconda rivalutazione, la cui imposta sostitutiva è stata regolarmente versata. Dica, altresì, se per il perfezionamento della rivalutazione, in caso di pagamento rateale dell’imposta sostitutiva, sia sufficiente la redazione della perizia di stima ed il pagamento della prima rata di rivalutazione, stabilendo se il contribuente sia tenuto al pagamento delle rate successive alla prima non versate. Dica, infine, se l’omessa indicazione del maggior valore di terreni rivalutati importi un vizio formale della dichiarazione, cui segua la sanzione amministrativa”.
6. Come preliminarmente eccepito dall’amministrazione controricorrente, il motivo presenta vari profili di inammissiblità.
7. In primo luogo, esso veicola cumulativamente – ed inestricabilmente – diversi vizi di natura eterogenea (violazioni di legge e vizi motivazionali, errores in iudicando e in procedendo), in contrasto con la tassatività dei motivi di ricorso ed il persistente orientamento di questa Corte per cui una simile tecnica espositiva riversa impropriamente sul giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure (ex plurimis Cass. 5471/08, 9470/08, 18202/08, 19443/11, 21611/13, 19959/14, 22404/14, 25982/14, 26018/14, 5964/15, 6735/16, 7656/16, 12926/16, 13729/16, 14257/16).
8. In secondo luogo, la censura integra un’indebita incursione nelle risultanze di fatto, in contrasto con il granitico orientamento di questa Corte per cui il ricorso per cassazione non può costituire uno strumento per accedere ad un terzo grado di giudizio di merito in cui far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata, spettando in via esclusiva al giudice di merito la selezione degli elementi del suo convincimento (ex plurimis, Cass. s.u. n. 7931/13; Cass. nn. 12264/14, 26860/14, 959/15, 961/15, 962/15, 3396/15, 14233/15).
9. Peraltro, dallo stesso ricorso emerge inequivocabilmente che, mentre la prima perizia di stima giurata del 30.6.2006 aveva ad oggetto i terreni di cui al foglio (OMISSIS), p.lle (OMISSIS) (mq. 10.923) e (OMISSIS) (mq. 10.551), per complessivi mq. 21.474 (v. pag. 2 e 3 del ricorso), la seconda perizia del 30.6.2008 aveva ad oggetto solo i terreni di cui al Foglio (OMISSIS), p.lle (OMISSIS) (ex (OMISSIS)), per complessivi mq. 12.291 (v. pag. 4 del ricorso), sicchè è pacifico che l’imposta sostituiva non è stata calcolata sui medesimi beni – i secondi avendo estensione quasi dimezzata rispetto ai primi – e quindi manca in radice quel medesimo presupposto impositivo che potrebbe giustificare la doglianza di una doppia imposizione (in termini, v. Cass. sez. 6-5, ord. n. 7499/14).
10. Ciò determina l’inconferenza dei quesiti finali posti a questa Corte, sopra trascritti, i quali per un verso presuppongono ciò che invece è qui in contestazione, ossia l’avvenuto perfezionamento) di una nuova ed ulteriore rivalutazione degli stessi terreni oggetto della prima rivalutazione (se la L. n. 214 del 2007, art. 1, comma 9 … consenta al contribuente di omettere il pagamento delle rate successive alla prima dell’imposta sostitutiva dovuta per la prima rivaluta ione in presenta di una seconda rivalutazione, la cui imposta sostitutiva è stata regolarmente versata), per altro verso sono esatti ma ininfluenti nel caso di specie (se per il perfezionamento della rivalutazione, in caso di pagamento rateale dell’imposta sostitutiva, sia sufficiente la redazione della perizia di stima ed il pagamento della prima rata di rivalutazione), e nella parte finale sono invece avulsi dal contenuto della sentenza impugnata (se l’omessa indicazione del maggior valore di terreni rivalutati importi un vizio formale della dichiarazione, cui segua la sanzione amministrativa).
11. Il ricorso va quindi respinto, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese, liquidate in dispositivo in favore della controricorrente.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.300,00 oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 2 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2016