Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26318 del 19/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 19/11/2020, (ud. 23/06/2020, dep. 19/11/2020), n.26318

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. ARMONE Giovanni Maria – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 27188 del ruolo generale dell’anno

2012, proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si

domicilia;

– ricorrente –

contro

s.p.a. Stilcar, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del

controricorso, dall’avv. Cataldo Scarpello, presso lo studio del

quale in Roma, alla via Lucca, n. 1, elettivamente si domicilia;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale del Piemonte, depositata in data 5 ottobre 2011, n.

68/38/11;

sentita la relazione svolta in camera di consiglio dal consigliere

Angelina-Maria Perrino.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La s.p.a. Stilcar era, all’epoca dei fatti, concessionaria di autoveicoli (OMISSIS) in virtù di un contratto stipulato con la s.p.a. Citroen, il quale prevedeva, si legge nella sentenza impugnata, la corresponsione alla concessionaria da parte della società concedente di somme, definite “contributi all’immatricolazione”, scaturenti da accordi sul prezzo di vendita, in virtù dei quali “la quantità immatricolata…di per sè contiene inevitabilmente il bonus quantitativo definito come “contributo all’immatricolazione””; ciò perchè, si ricava dagli atti, il contributo era erogato ogni qual volta la concessionaria vendeva l’autovettura a un prezzo inferiore rispetto a quello di acquisto.

Secondo l’Agenzia il contributo in questione non poteva essere qualificato come qualitativo, perchè l’erogazione di esso non era legata al raggiungimento di determinati volumi di vendita; nè poteva essere qualificato come quantitativo, se non marginalmente, perchè non era correlato all’attività di vendita considerata nel suo complesso, ma a specifiche operazioni di cessione di determinate autovetture; sicchè, precisava l’Ufficio, la (OMISSIS) erogava il contributo per consentire alla concessionaria di praticare prezzi concorrenziali.

Ad avviso dell’Agenzia i contributi in questione altro non erano se non integrazioni dei prezzi e in quanto tali dovevano entrare a far parte della base imponibile dell’iva che la concessionaria doveva assolvere per ciascuna cessione in relazione alla quale il contributo era erogato.

Ne scaturì un avviso di accertamento col quale l’Agenzia recuperò l’iva calcolata sull’ammontare di questi contributi, che non comparivano nelle fatturazioni operate dalla società concessionaria.

La Stilcar impugnò l’avviso ottenendone per il profilo in questione l’annullamento dalla Commissione tributaria provinciale; quella regionale ha rigettato l’appello dell’Agenzia, in base alla considerazione che i contributi dei quali si discute non rientrano nel novero delle sovvenzioni da considerare nella base imponibile dell’iva, perchè non basta il solo fatto che la sovvenzione possa avere influenza sul prezzo dei beni ceduti o dei servizi forniti dal soggetto sovvenzionato.

Contro questa sentenza propone ricorso l’Agenzia per ottenerne la cassazione, che affida a un unico motivo, cui la società risponde con controricorso, che illustra con memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Va respinta l’eccezione d’inammissibilità per tardività del ricorso proposta dalla contribuente.

E ciò perchè il giudizio è iniziato in primo grado in epoca antecedente all’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, per cui il termine lungo d’impugnazione da rispettare non era quello di sei mesi, come vorrebbe la Stilcar, ma quello annuale, aumentato di 46 giorni per la sospensione feriale.

E l’Agenzia, che ha consegnato in data 20 novembre 2012 per la notificazione il ricorso contro la sentenza impugnata, pubblicata in data 5 ottobre 2011, l’ha rispettato.

2. – Inammissibile è anche l’eccezione di novità proposta in controricorso con riguardo alla qualificazione dell’Agenzia come adempimenti di terzo delle sovvenzioni, trattandosi di mera argomentazione difensiva.

3. – Devono inoltre essere respinte le eccezioni d’inammissibilità del motivo di ricorso proposte in memoria, poichè, a differenza da quanto ivi sostenuto, l’Agenzia illustra compiutamente la propria censura e correttamente aggredisce in diritto la motivazione della sentenza impugnata.

4. – Oltre che ammissibile, il ricorso è altresì fondato.

L’Agenzia denuncia la violazione o falsa applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 13 e 26, là dove il giudice d’appello ha trascurato che i contributi all’immatricolazione in questione sono integrazioni dei prezzi di vendita degli autoveicoli, avvenute mediante adempimenti parziali di terzo, direttamente connesse coi corrispettivi dovuti per le cessioni.

4.1. – La base imponibile per la cessione di un bene o la prestazione di un servizio è costituita dal corrispettivo che il soggetto passivo ha realmente ricevuto da parte dell’acquirente, del destinatario o di un terzo, comprese le sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo di tali operazioni.

E ciò in applicazione della sesta Dir., art. 11, parte A, paragrafo 1, lett. a), (corrispondente al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 13), che, nel comprendere nella base imponibile dell’iva le sovvenzioni versate ai soggetti passivi, mira ad assoggettare all’imposta l’intero valore dei beni o delle prestazioni di servizi e dunque a evitare che il versamento di una sovvenzione provochi un gettito d’imposta inferiore (Corte giust. 15 luglio 2004, causa C-144/02, Commissione/Germania, punto 26).

5. – La rilevanza della sovvenzione va difatti inquadrata nel sistema dell’iva, che si regge sulla concatenazione tra operazioni a monte e operazioni a valle: deve sussistere un nesso diretto e immediato tra beni e prestazioni di servizi utilizzati e un’operazione imponibile realizzata a valle o, eccezionalmente, un’operazione imponibile realizzata a monte, alla luce del contenuto oggettivo di esse (tra varie, Corte giust. 21 febbraio 2013, causa C-140/12, Becker, punto 24).

5.1. – La sovvenzione acquista quindi rilievo anzitutto quando sia direttamente connessa col prezzo dell’operazione; il che accade se sia versata all’operatore sovvenzionato perchè questi fornisca un bene o presti un servizio determinato. E’ in questo caso che la sovvenzione può essere considerata come un corrispettivo della cessione di un bene o della prestazione di un servizio ed è pertanto imponibile.

6. – Si deve quindi verificare se si tratti di una sovvenzione in senso proprio, ossia di un contributo finanziario a fondo perduto, nel caso in esame erogato dal distributore che rappresenta il primo anello della catena di operazioni, ossia da (OMISSIS).

Qualora, difatti, un fabbricante di un prodotto, che appunto rappresenti il primo anello della catena di operazioni, conceda uno sconto al consumatore finale, ma ne ottenga poi il rimborso dal soggetto che corrisponde a un anello intermedio della catena, la base imponibile ai fini dell’iva deve essere ridotta dello sconto suddetto (Corte giust. 24 ottobre 1996, causa C-317/94, Elida Gibbs, punti 31, 34 e 35).

6.1.- Ne ha fatto applicazione, da ultimo, questa Corte, allorquando ha stabilito che è consentita la variazione in diminuzione della base imponibile al fornitore che, in virtù di una sua scelta imprenditoriale autonoma e spontanea, abbia distribuito buoni ai consumatori finali, da cui sia conseguita la restituzione, da parte sua, al distributore di una quota del prezzo pagato da quest’ultimo, comprensiva sia dell’imponibile sia dell’imposta, anche se derivante da sconti concessi dal cedente a consumatori finali con cui non sussista un diretto contratto di compravendita, a condizione che tale sconto sia univocamente ricollegabile all’operazione originaria tra fornitore e rivenditore (Cass. 28 maggio 2020, nn. 10104 e 10105).

7. – Inoltre, occorre che gli acquirenti del bene o i destinatari del servizio traggano profitto dalla sovvenzione, nel senso che il prezzo che l’acquirente o il destinatario della prestazione di servizi devono pagare sia fissato in modo tale da diminuire proporzionalmente alla sovvenzione concessa al venditore del bene o al prestatore del servizio: è in questo senso che essa va a costituire un elemento di determinazione del prezzo richiesto da tale venditore o prestatore (per tutte, Cass. 16 marzo 2016, n. 5195 e, in precedenza, 30 luglio 2007, nn. 16825 e 16827).

7.1. – Si deve per conseguenza accertare se, oggettivamente, il fatto che una sovvenzione sia versata al venditore o al prestatore consenta a quest’ultimo di vendere il bene o di fornire il servizio a un prezzo inferiore a quello che egli dovrebbe richiedere in mancanza di sovvenzione. E ciò perchè dev’essere rispecchiato per intero il valore reale della cessione o della prestazione (Corte giust. 9 ottobre 2019, causa C-573/18).

8. – Nel caso in esame, che si tratti di una sovvenzione in senso proprio, ossia di una somma che alla fine non è destinata a essere rimborsata alla concedente (OMISSIS), emerge dalla stessa sentenza impugnata: è la Commissione tributaria regionale a riferire che “…appare equa l’attribuzione di un incentivo, o premio che, calcolato il volume delle vendite, si traduce in una corrispondente riduzione del prezzo originario del bene stabilito dalla Società concedente a favore della società concessionaria”.

8.1.- Emergono per conseguenza i presupposti per applicare il principio, dettato ancora dalla giurisprudenza unionale, in base al quale la sesta Dir., art. 11, parte A, n. 1, lett. a, e parte C, n. 1, della dev’essere interpretato nel senso che, qualora un dettagliante accetti, al momento della vendita di un prodotto, che il consumatore finale paghi il pezzo di vendita in parte in contanti e in parte a mezzo di un buono sconto emesso dal produttore dello stesso e che quest’ultimo rimborsi al dettagliante l’importo indicato su detto buono, il valore nominale del buono deve essere incluso nella base imponibile di tale dettagliante (Corte giust. 16 gennaio 2003, causa C-398/99, Yorkshire Co-Operatives ltd).

8.2. – Non si dubita d’altronde che i contributi in questione si riferissero non già al complessivo volume delle vendite, ma a singole e specifiche operazioni di cessione, in modo da consentire alla concessionaria di vendere a prezzi concorrenziali (perciò distinguendosi dai bonus quantitativi, che incidono direttamente sul volume d’affari dell’impresa fornitrice/concedente: vedi, fra varie, Cass. 28 giugno 2017, n. 16128).

9. – Nè le conclusioni esposte sono minate dai principi affermati dalla Corte di giustizia con la sentenza resa in causa C-184/00, dai quali si ricaverebbe, a giudizio della contribuente, che le sovvenzioni qualificabili come integrazioni del prezzo siano soltanto quelle erogate da soggetti pubblici. E ciò perchè la Corte di giustizia si è riferita in quell’occasione alla fattispecie che doveva esaminare, in cui, appunto, i contributi erano corrisposti da un soggetto pubblico (in quel caso, dalla Regione vallone).

9.1. – Parimenti inconferenti sono i richiami alle ulteriori pronunce della Corte di giustizia contenuti in controricorso, che si riferiscono a fattispecie disomogenee, presidiate dal perseguimento dell’interesse generale della collettività e non già di quello singolare del committente: si consideri Corte giust. 18 dicembre 1997, causa C-384/95, Landboden Agardienste GmbH, secondo cui alla sesta Dir., art. 6, n. 1, e art. 11, sub A, n. 1, lett. a), debbono essere interpretati nel senso che l’impegno, assunto da un imprenditore agricolo nell’ambito di un regime di indennità nazionale, di astenersi dal raccogliere almeno il venti per cento delle patate da lui coltivate non costituisce una prestazione di servizi ai sensi della Dir. n. 388 del 1977, (per analoghe considerazioni, cfr. Cass. 1 ottobre 2018, n. 23668).

10. – Il ricorso va per conseguenza accolto e la sentenza cassata.

Non sussistendo necessità di ulteriori accertamenti di fatto, il giudizio va deciso nel merito, col rigetto del ricorso originariamente proposto per il profilo in questione.

10.1. – Il recente consolidamento della giurisprudenza comporta, tuttavia, la compensazione delle spese dell’intero processo.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al profilo accolto e, decidendo nel merito, rigetta per l’aspetto corrispondente il ricorso originariamente proposto. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2020

 

 

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