Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26318 del 18/10/2018
Cassazione civile sez. VI, 18/10/2018, (ud. 13/09/2018, dep. 18/10/2018), n.26318
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21019/2017 proposto da:
ADER AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del Direttore
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
E.S.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 105/2/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di CATANZARO, depositata il 07/02/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 13/09/2018 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.
Fatto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso in Cassazione affidato a un unico motivo, nei cui confronti la parte contribuente non ha spiegato difese scritte, il concessionario della riscossione impugna la sentenza della CTR della Calabria, relativa a un’iscrizione ipotecaria dove si è fatta questione della nullità della sottostante cartella per omessa notifica della stessa con conseguente illegittimità dell’iscrizione ipotecaria successiva.
L’agente della riscossione deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2697 c.c. e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, erroneamente, i giudici d’appello avevano ritenuto non sufficiente la produzione in giudizio, da parte del concessionario della riscossione, dell’avviso di ricevimento relativo alla notifica della cartella e la produzione dell’estratto di ruolo, per giustificare la legittimità della pretesa impositiva, e ciò, sulla base della semplice contestazione – proveniente dal contribuente e non fornita di alcuna prova – di non aver ricevuto le cartelle, senza peraltro la dimostrazione del diverso contenuto delle raccomandate di cui agli avvisi di ricevimento prodotti in giudizio, ritenendo, inoltre, che fosse onere dell’esattore dare prova del contenuto della raccomandata contenente la cartella.
In via preliminare e dirimente il ricorso è inammissibile.
Secondo il costante orientamento giurisprudenziale caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli detti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa” (Cass. sez. un. n. 14594/16, 19059/17, 11485/18).
Nel caso di specie, la sentenza della CTR è stata depositata il 7.2.17, ed il 7.9.17 l’Agenzia delle Entrate tenta la prima notifica non andata a buon fine, ma la ripresa del procedimento notificatorio è solo del 24.10.17 quindi, oltre il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., senza che l’ufficio abbia saputo documentare di aver appreso tardivamente dell’esito negativo della prima notifica.
La mancata predisposizione di difese scritte da parte del contribuente esonera il Collegio dal provvedere sulle spese.
Poichè l’ufficio è un’amministrazione dello Stato, non paga il doppio del contributo unificato (Sez. 6-L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714; Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2018