Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26318 del 17/10/2019

Cassazione civile sez. III, 17/10/2019, (ud. 05/07/2019, dep. 17/10/2019), n.26318

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1820-2018 proposto da:

R.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE VENTUNO

APRILE, 34, presso lo studio dell’avvocato JUAN CARLOS GENTILE, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.C.C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI

TRASTEVERE, 82, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO DE SANCTIS,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GUENDALINA

GARAU;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3709/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/07/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI;

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. R.M. ricorre, sulla base di sei motivi, per la cassazione della sentenza n. 3709/17, del 3 ottobre 2017, della Corte di Appello di Roma, che – respingendo il gravame da esso esperito contro la sentenza n. 23112/12, del 16 novembre 2012, del Tribunale di Roma – ha confermato il rigetto della sua domanda risarcitoria contro M.C.C.A., in relazione all’uso, da parte del medesimo, in scritti defensionali, di espressioni lesive della reputazione di esso R., ex art. 89 c.p.c. e/o ex artt. 2043 e 2059 c.c., ponendo a carico dell’attore soccombente le spese di ambo i gradi di giudizio.

2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierno ricorrente di aver occasionalmente rappresentato in giudizio – ex art. 317 c.p.c. – la propria sorella, R.M.G., in una controversia pendente, tra la stessa ed il Comune di Quartu Sant’Elena, innanzi al Giudice di pace di Cagliari, avente ad oggetto un’opposizione avverso verbale di contestazione di infrazione stradale elevata dalla Polizia Municipale del predetto Comune.

Ciò premesso, il R. lamenta che l’Avv. M.C., che presenziava alle udienze di quel procedimento in difetto di procura (rilasciata dal Comune di Quartu Sant’Elena esclusivamente all’Avv. Nicoletta Ornano) e senza dichiararsi in sostituzione del procuratore del convenuto, ebbe ad assumere nei suoi confronti “un atteggiamento immotivatamente offensivo e provocatorio”, culminato, in particolare, in un “inaudito attacco personale”, in occasione della stesura delle note conclusionali di quel procedimento.

Nelle stesse, infatti, si segnalava “il contegno davvero singolare del “procuratore” della ricorrente sig. R.”, soggiungendosi che se “costui fosse stato un avvocato, sarebbe stato dovere del Consiglio (dell’Ordine, n.d.r.) avviare un procedimento disciplinare”, censurandosi sia la “puntigliosità delle avverse affermazioni, peraltro nullificata da palesi errori giuridici dettati da una conoscenza sommaria della materia”, sia i “tentativi, tra l’ingenuo e il maldestro, di ottenere giustizia attraverso metodi che non possono trovare ingresso nella dialettica processuale”, quali, ad esempio, quello “di proporre querela di falso contro il difensore, con ciò peraltro mostrando di conoscere ben poco dell’istituto”, o, ancora, di “non aspettare lo scrivente difensore all’udienza, discutendo la causa da solo sperando forse in una impossibile “captatio benevolentiae””, o “eccependo decadenze palesemente inesistenti con codice letto al Giudice come se questi fosse un “quivis de populo””.

Affermazioni, queste dell’Avv. M.C., che il ricorrente indica come “condite da inusitate “preghiere” ed “esortazioni” al Giudice”, leggendosi nuovamente, nelle suddette note conclusionali: “non creda pertanto, è una preghiera, che gli avvocati di Cagliari siamo avvezzi a tollerare simile cose”, chiedendo all’adito giudicante di omettere “di giudicare il procedimento alla luce delle situazioni verificatesi”.

Deduce, peraltro, l’odierno ricorrente di essere stato impossibilitato a replicare a tali abnormi conclusioni, oltre che di dubbia ritualità, poichè, rinviata la causa per la decisione, il giudice titolare della stessa decedeva, subentrandone “un altro che, al termine della sommaria istruttoria, dava lettura immediata di una sentenza già precedentemente redatta e motivata”.

Per questa ragione, il R. incardinava, innanzi al Tribunale di Roma, un ulteriore giudizio nei confronti dell’Avv. M.C., affinchè l’adito giudicante, valutati i fatti attribuiti al convenuto e le espressioni e frasi dallo stesso utilizzate nella controversia tenutasi innanzi al Giudice di pace di Cagliari, ne accertasse la “lesività e illegittimità ai sensi dell’art. 89 c.p.c., e/o art. 2043, anche come correlato con il successivo art. 2059 c.c.”, accogliendo la domanda di risarcimento dei danni materiali e morali, nella misura di Euro 5.000,00, da devolversi interamente in favore di un ente benefico.

Costituitosi in giudizio l’Avv. M.C., il medesimo proponeva domanda riconvenzionale per lite temeraria. Il Giudice di prime cure rigettava entrambe le domande, condannando il R. al pagamento delle spese processuali. Proposto appello dall’attore soccombente, la Corte capitolina respingeva lo stesso, ponendo anche le spese del secondo grado di giudizio a carico del R..

3. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il R., sulla base di sei motivi.

3.1. Il primo motivo – proposto, evidentemente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), quantunque detta disposizione non sia espressamente richiamata – deduce “violazione e falsa applicazione di norma di diritto, con riferimento all’art. 89 c.p.c. e relativa qualificazione delle “espressioni sconvenienti ed offensive””.

La sentenza impugnata viene censurata laddove afferma che, “nell’esercizio del diritto di difesa, anche espressioni colorite, o commenti sul contegno processuale della controparte, sono ampiamente ammesse e scriminate per effetto delle esigenze difensive del procuratore”. Per contro, il loro uso – sempre secondo l’impugnata sentenza – obbliga la parte al risarcimento del danno quando le stesse “siano del tutto avulse dall’oggetto della lite, ma non anche quando, pur non essendo strettamente necessarie rispetto ad esigenze difensive, presentino tuttavia una qualche attinenza con l’oggetto della controversia”.

Secondo il ricorrente sarebbe del tutto evidente il travisamento dell’art. 89 c.p.c., dal momento che, nel caso di specie, le frasi utilizzate dal M.C. neppure indirettamente riguarderebbero l’oggetto della causa, essendo rivolte solo ad offendere la reputazione del procuratore di controparte. Sarebbe stato, pertanto, disatteso quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 520 del 19 gennaio 1991, laddove si è ravvisata violazione della norma suddetta in tutti i casi in cui le espressioni utilizzate “non siano attinenti alla materia del contendere e tantomeno indispensabili per chiarire una situazione di fatto non diversamente rappresentabile”. Postulare, pertanto, l’impossibilità di applicazione dell’art. 89 c.p.c. per il solo fatto che le espressioni adoperate presentino una qualche attinenza con l’oggetto della controversia, senza verificare se siano, o meno, meno “indispensabili per chiarire una situazione di fatto non diversamente rappresentabile”, significherebbe violare il principio enunciato dalla sentenza suddetta, donde, pertanto, in subordine, la richiesta dell’odierno ricorrente, a questa Corte, di rimettere gli atti di causa al Primo Presidente, per la devoluzione della questione all’esame delle Sezioni Unite.

3.2. Il secondo motivo – proposto, invece, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – deduce “omesso esame di fatto decisivo per il giudizio”, segnatamente “in ordine alla carenza di legittimazione a stare in giudizio dell’Avv. M.C., nel procedimento davanti al giudice di pace di Cagliari”.

Deduce il ricorrente che il legale “non aveva alcun mandato o procura “ad lites” da parte del Comune di Quartu Sant’Elena”, essendo lo stesso rappresentato in giudizio unicamente dall’avvocato Nicoletta Ornano.

Pertanto, la Corte capitolina avrebbe omesso di valutare il fatto, decisivo, dell’assenza di qualsivoglia titolo a stare nel processo da parte del M.C.. Omissione “non certamente colmabile” – come, invece, ha ritenuto la gravata sentenza – in forza della “non vera e documentalmente smentita considerazione” che il M.C. “si è qualificato fin dagli atti del primo grado di giudizio come direttore dell’ufficio affari legali del detto Comune e come sostituto in udienza dell’avvocato nominato”.

Del pari, non veritiera sarebbe l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui la surriferita qualità di procuratore del predetto Comune non sarebbe mai stata contestata dall’odierno ricorrente, risultando, per contro, dagli atti del procedimento svoltosi innanzi al Giudice di pace di Cagliari esattamente il contrario.

3.3. Il terzo motivo – dedotto, ancorchè non esplicitamente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – ipotizza “violazione e falsa applicazione di norma di diritto”, con riferimento agli artt. 83 e 317 c.p.c. e alla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, comma 4, nonchè al R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 9, applicabili “ratione temporis” alla presente fattispecie.

Si sottolinea, infatti, che in base alla normativa appena richiamata la possibilità per l’Ente comunale di stare in udienza con un proprio dipendente o funzionario interno presupponesse, in ogni caso, che costui fosse munito o di idonea procura (la L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 4, facendo riferimento a funzionari “appositamente delegati”), ovvero di apposita nomina a sostituto processuale (R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 9), sicchè in difetto di entrambe il M.C. non avrebbe potuto beneficiare della giurisprudenza che limita il carattere “sconveniente” e/o “offensivo” delle espressioni adoperate dai difensori.

3.4. Il quarto motivo – dedotto, sebbene non esplicitamente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) – ipotizza “violazione di norma di diritto con riferimento all’art. 112 c.p.c., circa le domande proposte ex art. 2043 c.c. in relazione con l’art. 2059 c.c.”.

Il ricorrente sottolinea di aver proposto domanda risarcitoria ai sensi non del solo art. 89 c.p.c., bensì anche dell’art. 2043 c.c., ritenendo che le due norme si pongano “in rapporto di complementarietà e non di specialità”, anche in ragione della diversa natura dei valori e interessi tutelati (rispettivamente, il corretto svolgimento del processo e l’integrità morale dell’individuo).

Nel sottolineare come le espressioni adoperate dal M.C. fossero state utilizzate in violazione dell’art. 20 del codice deontologico allora vigente (quello del 1997), nonchè ritenuto che in base all’art. 43 c.p. – unica norma che fornisce una definizione positiva di colpa, da ravvisarsi nella “inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline” – non potessero che ravvisarsi, per tale ragione, nel contegno del predetto legale, gli estremi di un comportamento almeno colposo ex art. 2043 c.c., il ricorrente si duole che su tale sua domanda la Corte capitolina abbia omesso di pronunciarsi.

3.5. Il quinto motivo – dedotto, come il precedente, anche in questo caso non esplicitamente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) – ipotizza “violazione e falsa applicazione di norma di diritto con riferimento all’art. 92 c.p.c. ed al D.M. Giustizia del 20 luglio 2012, n. 140, artt. 4 e 11 e annessa Tabella A (scaglione fino a Euro 25.000.00)”.

Ci si duole, per un verso, del fatto che anche la Corte capitolina, come già il giudice di prime cure, non abbia ritenuto di dare corso alla compensazione delle spese di lite, sebbene ricorresse una situazione di soccombenza reciproca fra le parti, stante l’avvenuto rigetto della domanda riconvenzionale proposta dal M.C., per il risarcimento del danno da lite temeraria.

Per altro verso, si censura la sentenza impugnata laddove ha rigettato il secondo motivo di appello, con il quale l’odierno ricorrente lamentava l’eccessività delle spese processuali liquidate dal primo giudice, motivo ritenuto inammissibile per genericità, giacchè, secondo la Corte territoriale, l’allora appellante non avrebbe contestato alcuna violazione dei massimi tariffari.

Si sottolinea, per contro, come il motivo di gravame fosse diretto a far valere che il giudice di prime cure avrebbe dovuto applicare, in occasione della liquidazione delle spese di lite, la nuova disciplina introdotta – in sostituzione del D.M. 8 aprile 2004, n. 127 – dal D.M. 20 luglio 2012, n. 140, essendo la stessa operante per tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (come da espressa previsione dell’art. 41).

Orbene, la sentenza del primo giudice non solo non recava alcun rimando a tale nuova disciplina, ma – secondo l’allora appellante, ed oggi ricorrente – avrebbe liquidato una somma del tutto sproporzionata (Euro 4.000,00), considerato che il valore della controversia “de qua” rientrava nello scaglione fino a Euro 25.000,00. Pertanto, per la fase di studio il valore medio risultava di Euro 550,00, per quella introduttiva di Euro 300,00, per la fase istruttoria (che nel presente caso è stata pressochè insistente, trattandosi di causa documentale) si poteva ridurre da Euro 550,00 a Euro 300,00, mentre per la fase decisoria è di Euro 770,00, per un totale complessivo, dunque, di Euro 1.850,00 oltre accessori di legge. Orbene, la sentenza del primo giudice avrebbe dovuto riportare tali somme.

3.6. Il sesto motivo ipotizza “violazione e falsa applicazione di norma di diritto circa il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per contrasto con l’art. 24 Cost., commi 1 e 2, art. 53 Cost., art. 102 Cost., comma 1, art. 104 Cost., comma 1, e art. 3 Cost.”, con conseguente richiesta di rimessione degli atti alla Corte costituzionale.

Si censura la sentenza impugnata laddove ha dato atto della sussistenza, a carico dell’appellante soccombente, dell’obbligo di pagamento di somma corrispondente al doppio del contributo unificato.

Invero, sul presupposto che il contributo unificato abbia natura integralmente tributaria (Cass. Sez. Un., sent. 5 maggio 2011, n. 9840), si assume l’illegittimità della scelta del legislatore di imporne a scopo sanzionatorio e dissuasivo del diritto a proporre impugnazione – la reiterazione del suo versamento, giacchè in contrasto con l’art. 24 Cost..

D’altra parte, il conferimento al potere giudiziario di una facoltà di imposizione tributaria, violerebbe pure l’art. 102 Cost., comma 1 (che attribuisce alla Magistratura solo la specifica funzione giudiziaria) e at. 104 Cost., comma 1, (che, nel sancire l’autonomia e indipendenza dell’ordine giudiziario da ogni altro potere, ne segna l’estraneità dal potere esecutivo, “nella sua branca tributaria”).

Sarebbe, inoltre, violato pure l’art. 53 Cost., stabilendo la norma suddetta un’inedita contribuzione, del cittadino, alla spesa pubblica, per il sol fatto di aver proposto impugnazione, e non sulla base del solo principio costituzionalmente rilevante, ovvero quello della capacità contributiva.

Infine, si ipotizza violazione anche dell’art. 3 Cost. giacchè la norma “de qua”, nell’equiparare l’ipotesi di rigetto della domanda giudiziale a quella dell’inammissibilità o improcedibilità dell’azione, equiparerebbe, in modo irragionevole, situazioni del tutto distinte.

4. Il M.C. ha resistito, con controricorso, all’avversaria impugnazione, chiedendone la declaratoria di inammissibilità ovvero, in subordine, di infondatezza.

L’inammissibilità è eccepita in relazione al fatto che il ricorso risulterebbe incentrato su una nuova valutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità.

Quanto al primo motivo, se ne eccepisce il difetto di autosufficienza, in quanto l’odierno ricorrente non avrebbe riferito se e quando abbia allegato, in appello, le frasi asseritamente offensive.

In relazione, invece, al secondo motivo, si evidenzia come la Corte territoriale abbia esaminato la questione relativa al supposto difetto di legittimazione, di esso M.C., a stare nel giudizio svoltosi innanzi al Giudice di pace di Cagliari, avendo argomentato nel senso che il valore della causa consentiva alle parti di stare personalmente in giudizio, con “ratio decidendi” non attinta dal motivo di impugnazione.

In ordine al terzo motivo si sostiene che le norme poste a tutela del decoro contro espressioni sconvenienti ed offensive impongono all’istante di proporre la domanda al giudice del processo in cui sono state scritte o pronunciate.

Circa il quarto motivo, nel ribadire l’eccezione di inammissibilità per difetto di autosufficienza, per non essere state riprodotte in ricorso le espressioni asseritamente offensive, si sottolinea come esso, in ogni caso, tenda ad introdurre una terza istanza di merito.

Con riferimento al quinto motivo, invece, si sottolinea come la Corte territoriale, nel disciplinare le spese di lite, abbia fatto applicazione del principio della preponderanza del rigetto delle domande principali.

Infine, l’inammissibilità del sesto motivo è argomentata sul rilievo che esso si tradurrebbe in una domanda di “terzo esame” del fatto principale.

5. Entrambe le parti hanno presentato memoria, insistendo nelle rispettive argomentazioni.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

6. Il ricorso va rigettato.

6.1. Il primo motivo non è fondato.

6.1.1. Preliminarmente va disatteso l’argomento del controricorrente secondo cui la domanda risarcitoria avrebbe dovuto essere proposta nell’ambito dello stesso giudizio in cui quelle espressioni vennero pronunciate.

Questa Corte, infatti, ha chiarito che se, di regola, “l’azione di risarcimento di cui all’art. 89 cit. viene proposta davanti al giudice della causa”, resta, nondimeno, inteso “che ciò non è sempre possibile e in tali casi la domanda deve essere proposta in un giudizio separato”, una di queste ipotesi, in particolare, verificandosi “quando l’azione è proposta non nei confronti della parte, bensì del difensore” (da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 19 febbraio 2019, n. 4733, non massimata sul punto; in senso conforme, tra le più recenti, Cass. Sez. 3, sent. 23 ottobre 2014, n. 22522; Cass. Sez. 6-3, ord. 29 agosto 2013, n. 19907, entrambe non massimate; Cass. Sez. 3, sent. 7 agosto 2001, n. 10916, Rv. 548865-01).

6.1.2. Ciò detto, nel senso della non fondatezza del motivo, deve rilevarsi che costituisce principio costantemente affermato da questa Corte quello secondo cui sono da escludere “i presupposti per il risarcimento del danno ex art. 89 c.p.c., ove le espressioni contenute negli scritti difensivi non siano dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo, così rivelando un intento offensivo nei confronti della controparte, ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive, siano preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni” (da ultimo, Cass. Sez. 2, sent. 31 agosto 2015, n. 17325, Rv. 636223-01; in senso analogo Cass. Sez. 3, sent. 26 luglio 2002, n. 11063, Rv. 556286-01, nella quale, peraltro, si precisa anche che la “sussistenza dei presupposti per il risarcimento del danno di cui all’art. 89 c.p.c.” forma oggetto di una valutazione che costituisce “esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità”).

A questo criterio di valutazione si è attenuta la sentenza impugnata, non potendo invocarsi – per ipotizzare l’erroneità del suo apprezzamento – l’esistenza di un contrasto tra quanto da essa affermato e la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, che, nel valutare la responsabilità disciplinare di un legale, ha affermato che viene “meno al dovere di correttezza, imposto dall’etica e dalla legge professionale, l’avvocato che in uno scritto difensivo si abbandoni ad espressioni dispregiative per la controparte o per altri soggetti, specie se (…) dette espressioni non siano attinenti alla materia del contendere e tanto meno indispensabili per chiarire una situazione di fatto non diversamente rappresentabile” (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 19 gennaio 1991, n. 520, Rv. 470580). Si tratta, invero, di apprezzamento che concerneva la liceità, o meno, della condotta, non ai sensi dell’art. 89 c.p.c., bensì, come detto, a fini disciplinari, restando inteso – quanto alla prima di tali fattispecie – che “nel conflitto tra il diritto a svolgere la difesa giudiziale nel modo più largo ed insindacabile ed il diritto della controparte al decoro ed all’onore, l’art. 89 c.p.c. ha attribuito la prevalenza al primo, nel senso che l’offesa all’onore e al decoro della controparte comporta l’obbligo del risarcimento del danno nella sola ipotesi in cui le espressioni offensive non abbiano alcuna relazione con l’esercizio della difesa” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 10916 del 2001, cit.).

In conclusione, la giurisprudenza di questa Corte non postula affatto, per la reiezione di pretesa risarcitoria ex art. 89 c.p.c., la prova della “indispensabilità” delle espressioni adoperate.

6.2. Il secondo motivo è inammissibile.

6.2.1. Sul punto occorre, innanzitutto, rilevare che – essendo stato il gravame, esperito dall’odierno ricorrente contro la decisione del giudice di prime cure, avverso sentenza resa in data 16 novembre 2012 – l’atto di appello risulta, per definizione, proposto con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione posteriormente all’11 settembre 2012.

Orbene, siffatta circostanza determina l’applicazione “ratione temporis” dell’art. 348-ter c.p.c., u.c., (cfr. Cass. Sez. 5, sent. 18 settembre 2014, n. 26860, Rv. 633817-01; in senso conforme, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 9 dicembre 2015, n. 24909, Rv. 638185-01, nonchè Cass. Sez. 6-5, ord. 11 maggio 2018, n. 11439, Rv. 648075-01), norma che preclude, in un caso – qual è quello presente – di cd. “doppia conforme di merito”, la proposizione di motivi di ricorso per cassazione formulati ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

In ogni caso, il motivo non è, comunque, fondato, giacchè la Corte territoriale non ha affatto omesso di esaminare la circostanza (allora dedotta dall’odierno ricorrente) che il M.C. non fosse munito di alcun mandato o procura “ad lites” da parte del Comune di Quartu Sant’Elena, ritenendo, per contro, che costui si fosse qualificato, fin dagli atti del primo grado di giudizio, come direttore dell’ufficio affari legali del detto Comune e come sostituto in udienza dell’avvocato nominato.

Di conseguenza la censura, nella sostanza, lungi dal prospettarsi alla stregua di un “omesso esame” della circostanza suddetta investe la rispondenza a verità dell’accertamento fattuale compiuto dalla sentenza impugnata, ovvero un profilo non scrutinabile da questa Corte.

6.3. Il terzo motivo non è fondato.

6.3.1. La tesi secondo cui il M.C. dovesse essere munito per assistere il Comune di Quartu Sant’Elena – di idonea procura (la L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 4, facendo riferimento a funzionari “appositamente delegati”), ovvero di apposita nomina a sostituto processuale (R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 9), non trova riscontro nella giurisprudenza di questa Corte.

Difatti, in “materia di difesa delle pubbliche amministrazioni in giudizio, al funzionario delegato non sono applicabili la disciplina della procura al difensore e i relativi principi, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini della regolarità della costituzione del delegato, la mera dichiarazione di agire in tale sua qualità, senza necessità di documentarla con atti di delega o di mandato, e non assumendo rilevanza la diversità del funzionario che assume detta difesa rispetto a quello che abbia sottoscritto il ricorso”, e ciò “perchè l’investitura dei pubblici funzionari nei poteri che dichiarano di esercitare nel compimento di atti inerenti al loro ufficio si presume, costituendo un aspetto della presunzione di legittimità degli atti amministrativi” (Cass. Sez. 2, ord. 7 maggio 2018, n. 10867, Rv. 648500-01).

6.4. Il quarto motivo è, invece, inammissibile.

6.4.1. Il ricorrente si duole dell’omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria formulata (anche) ai sensi dell’art. 2043 c.c., norma della quale predica la “complementarietà” rispetto all’art. 89 c.p.c..

Il motivo, tuttavia, si limita ad ipotizzare la violazione dell’art. 112 c.p.c., senza denunciare alcuna nullità della sentenza impugnata.

Pertanto, deve farsi applicazione del principio secondo cui il “ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi”, sicchè, “nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), con riguardo all’art. 112 c.p.c., purchè il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorchè sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge” (da ultimo, Cass. Sez. 2, ord. 7 maggio 2018, n. 10862, Rv. 648018-01; in senso analogo già Cass. Sez. Un., sent. 24 luglio 2013, n. 17931, Rv. 627268-01).

Il tutto, infine, non senza tacere del fatto che non si comprende quale differente valutazione di quelle espressioni sarebbe stata possibile, da parte della Corte territoriale, ove avesse esaminato la domanda risarcitoria anche ai sensi dell’art. 2043 c.c., e non del solo art. 89 c.p.c., se è vero quanto affermato da questa Corte, ovvero come “simile responsabilità processuale” abbia “natura analoga a quella aquiliana” (cfr. Cass. Sez. 3, sent. n. 22522 del 2014, cit.).

6.5. Il quinto motivo non è fondato, in entrambe le censure in cui si articola.

6.5.1. Quanto, infatti, alla prima censura, relativa alla mancata compensazione delle spese di lite, va, innanzitutto, ribadito che, in tale ambito, “il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi” (tra le tante, Cass. Sez. 5, ord. 31 marzo 2017, n. 8421, Rv. 643477-02).

Inoltre, la Corte territoriale, nel liquidare le spese di lite, ha dato rilievo – per escludere la ricorrenza della soccombenza reciproca all’esito della lite unicamente con riferimento alla domanda di merito, e non a quella accessoria ex art. 96 c.p.c., con ciò conformandosi a quanto già affermato da questa Corte (Cass. Sez. 63, ord. 12 aprile 2017, Rv. 643825-01).

6.5.2. Non fondata è anche la censura relativa alle modalità di liquidazione delle spese giudiziali.

Premesso, infatti, che la sentenza impugnata ha respinto quella censura sul rilievo che l’appellante non contestasse alcuna violazione dei massimi tariffari, deve farsi applicazione del principio, di recente enunciato da questa Corte, secondo cui, in tema di liquidazione delle spese giudiziali ai sensi del D.M. n. 140 del 2012, “la disciplina secondo cui i parametri specifici per la determinazione del compenso sono, “di regola”, quelli di cui alla allegata tabella A, la quale contiene tre importi pari, rispettivamente, ai valori minimi, medi e massimi liquidabili, con possibilità per il giudice di diminuire o aumentare “ulteriormente” il compenso in considerazione delle circostanze concrete, va intesa nel senso che l’esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili sia le ragioni dello scostamento dalla “forcella” di tariffa, sia le ragioni che ne giustifichino la misura” (Cass. Sez. Lav., ord. 10 maggio 2019, n. 12537, Rv. 653760-01).

6.6. Infine, il sesto motivo – che si risolve nella richiesta di rimettere alla Corte costituzionale questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, – è manifestamente infondato.

6.6.1. Nessuna “invasione di campo” del potere giudiziario in attribuzioni riservate a quello esecutivo (nè alcuna commistione di funzioni) si realizza per effetto di tale previsione normativa. Infatti, “l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non impone al giudice di dichiarare, oltre alla ricorrenza di un caso di infondatezza, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, anche se la parte, in dipendenza di tale esito, sia in concreto tenuta al versamento del contributo, essendo tale accertamento rimesso all’amministrazione giudiziaria e, quindi, al funzionario di cancelleria” (Cass. Sez. 3, sent. 24 ottobre 2018, n. 26907, Rv. 651141-01), tanto che tale obbligo “sorgendo “ipso iure”, non può costituire un capo del provvedimento di definizione dell’impugnazione dotato di contenuto condannatorio nè di contenuto declaratorio” (Cass. Sez. 6-3, ord. 3 aprile 2018, n. 8170, Rv. 648699-01).

Nè, d’altra parte, è ipotizzabile alcun “vulnus” ai principi della progressività dell’imposizione tributaria e dell’inviolabilità del diritto alla tutela giurisdizionale, così come nessun profilo di manifesta irragionevolezza ricorre nella scelta del legislatore di ricollegare detto obbligo alla proposizione di impugnazione che sia, parimenti, infondata, inammissibile o (“ab origine”) improcedibile.

Difatti, come osservato dalla Corte costituzionale “la norma censurata risponde alla “ratio” (…) di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose”, sicchè “il raddoppio del contributo unificato è previsto a parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle limitate risorse a sua disposizione” (Corte Cost., sent. n. 120 del 2016), ciò che vale a dotare l’istituto “de quo” di una causa giustificativa ragionevole (“recte”, non irragionevole, entro tali ristretti limiti dovendo compiersi, in detta materia, il sindacato di costituzionalità, attesa “la discrezionalità particolarmente ampia” di cui gode il legislatore “nella conformazione degli istituti processuali”; cfr., da ultimo, Corte Cost., sent. n. 139 del 2019; sent. n. 225 del 2018).

7. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

8. A carico del ricorrente sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condannando R.M. a rifondere a M.C.C.A. le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.500,00, più Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, all’esito di adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 5 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2019

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