Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26317 del 18/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 18/10/2018, (ud. 13/09/2018, dep. 18/10/2018), n.26317

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16480/2017 proposto da:

C.A., in proprio e nella qualità di legale rappresentante

della Società GLOBAL SERVICES SAS, elettivamente domiciliate in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentate e

difese dall’avvocato GIUSEPPE VERNACCHIO;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 11770/34/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 22/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 13/09/2018 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza n. 11770/34/16 depositata in data 22 dicembre 2016 la Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 626/7/15 della Commissione tributaria provinciale di Benevento che aveva accolto il ricorso di C.A., in proprio e quale socia/legale rappresentante della Global Services sas di C.A. & C. contro l’avviso di accertamento per II.DD. ed IVA 2008. La CTR osservava in particolare che le eccezioni delle contribuenti (difetto di autorizzazione alle indagini bancarie; violazione del principio del contraddittorio endoprocedimentale), diversamente da quanto opinato dalla CTP, non potevano considerasi fondate, anche ed in primo luogo per effetto del deposito in secondo grado dell’autorizzazione il cui difetto era stato eccepito con il ricorso introduttivo della lite.

Avverso la decisione hanno proposto ricorso per cassazione le contribuenti.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il secondo motivo, da considerarsi pregiudiziale, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3-4, le ricorrenti lamentano la violazione del litisconsorzio necessario, poichè ai due gradi di merito del processo non ha partecipato il socio (di minoranza) M.G..

La censura è fondata.

Va ribadito che:

– “Nel processo tributario, il litisconsorzio necessario originario che, nel caso di rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 817, ex art. 5, sussiste tra la società e tutti i soci della stessa in ragione dell’unitarietà dell’accertamento, che è alla base della rettifica e della conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio (proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi), ricorre anche nei confronti del socio accomandante di una società in accomandita semplice, incidendo l’accertamento in rettifica della dichiarazione anche sull’imputazione dei redditi di costui, indipendentemente dal profilo della responsabilità (limitata alla quota conferita o illimitata)” (Sez. 5, Sentenza n. 27337 del 23/12/2014, Rv. 634221-01);

– “In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali – sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa, a pena di nullità assoluta rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, limitatamente ad alcuni soltanto di essi” (Sez. 6-5, Ordinanza n. 25300 del 28/11/2014, Rv. 633451-01);

– “In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento del maggior reddito delle società di persone e dei soci delle stesse, del D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 5, comporta un litisconsorzio necessario tra società e soci, in difetto del quale la sentenza, anche di appello, è affetta da radicale nullità ed il procedimento deve essere rinviato al giudice di primo grado” (Sez. 6-5, Ordinanza n. 1472 del 22/01/2018, Rv. 647100-01).

E’ pacifico che il socio (accomandante) M.G. non ha partecipato ai precedenti gradi del processo, sicchè la sentenza impugnata e l’intero procedimento sono da considerarsi nulli.

Nè peraltro risulta applicabile il principio di diritto, evocato dalla controricorrente, secondo il quale “Nel processo di cassazione, in presenza di cause decise separatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone ed alla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, non va dichiarata la nullità per essere stati i giudizi celebrati senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (società e soci) in violazione del principio del contraddittorio, ma va disposta la riunione quando la complessiva fattispecie, oltre che dalla piena consapevolezza di ciascuna parte processuale dell’esistenza e del contenuto dell’atto impositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, sia caratterizzata da: (1) identità oggettiva quanto a “causa petendi” dei ricorsi; (2) simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese; (3) simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito; (4) identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici. In tal caso, la ricomposizione dell’unicità della causa attua il diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall’art. 111 Cost., comma 2 e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali), evitando che con la (altrimenti necessaria) declaratoria di nullità ed il conseguente rinvio al giudice di merito, si determini un inutile dispendio di energie processuali per conseguire l’osservanza di formalità superflue, perchè non giustificate dalla necessità di salvaguardare il rispetto effettivo del principio del contraddittorio” (Sez. 5, Sentenza n. 3830 del 18/02/2010, Rv. 611765-01).

A tal fine ne mancano infatti pressochè tutti i presupposti applicativi, risultando in particolare che il M. ha a sua volta autonomamente impugnato l’avviso di accertamento reddituale derivato da quello societario oggetto della presente lite, peraltro avanti a diversa CTP (Avelllino) per competenza territoriale e, stando al controricorso, la pronuncia della medesima è stata appellata dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, essendo tuttora pendente quel contenzioso in secondo grado.

La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al secondo motivo, assorbito il primo motivo, con rinvio alla Commissione tributaria provinciale di Benevento.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria provinciale di Benevento, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2018

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