Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26317 del 17/10/2019

Cassazione civile sez. III, 17/10/2019, (ud. 05/07/2019, dep. 17/10/2019), n.26317

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1021-2018 proposto da:

M.R., domiciliato ex lege in ROMA, presso la Cancelleria

della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. Carile

Franco;

– ricorrente –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO (OMISSIS) in persona del Dott. C.A. dirigente

di 1^ fascia, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144,

presso lo studio dell’avvocato VITO ZAMMATARO, che lo rappresenta e

difende unitamente agli avvocati RENATA TOMBA, ANDREINA AMATO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1478/2017 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 10/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/07/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. M.R. ricorre, sulla base, formalmente, di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 1478/17, del 10 ottobre 2017, della Corte di Appello di Ancona, che – accogliendo solo parzialmente il gravame da esso esperito contro la sentenza n. 1476/13, del 14 ottobre 2013, del Tribunale di Ancona, sezione distaccata di Osimo – ha, per quanto qui ancora di interesse, respinto la duplice domanda del M. sia di essere manlevato dall’INAIL (quale successore “ex lege” di SPORTASS – Cassa di Previdenza per l’Assicurazione degli sportivi) per la parte del massimale assicurativo non impiegato nel risarcimento dei danni richiesti dagli eredi di B.W. e dagli stessi conseguito in forza di altra sentenza della Corte di Appello marchigiana (n. 69/06), sia di riparto “pro quota” delle condanna solidale alle spese, sempre pronunciata dalla predetta sentenza n. 69/06 della Corte anconetana.

2. Dagli atti di causa emerge che la presente controversia trova il suo antecedente in altra incardinata, nel 1995, sempre innanzi al Tribunale di Ancona.

2.1. Difatti, gli eredi di B.W. ( D.M., B.O. e B.L.) convenivano in giudizio la SPORTASS, M.S. (nella sua qualità di padre dell’allora minore R.), l’Associazione Pedale Aguglianese Avis-Aido e il Comune di (OMISSIS), per conseguire il risarcimento dei danni conseguenti al decesso del proprio congiunto e dante causa, rimasto vittima, il (OMISSIS), di un investimento da parte di M.R., mentre lo stesso era impegnato, alla guida di una bicicletta, nelle operazioni di riscaldamento prodromiche allo svolgimento di una gara ciclistica. Accolta dall’adito giudicante la domanda attorea, il M., il Comune di (OMISSIS) e la predetta Associazione Pedale Aguglianese venivano condannati, in solido, a risarcire il danno, ponendosi a carico degli stessi, del pari solidalmente, le spese del grado. Il primo giudice condannava, inoltre, SPORTASS a manlevare il M. di quanto costui avrebbe corrisposto per effetto della condanna al risarcimento.

Proposto gravame principale, avverso tale decisione, proprio da SPORTASS (mentre M.R., divenuto nel frattempo maggiorenne, il Comune di (OMISSIS) e l’Associazione Pedale Aguglianese appellavano la medesima sentenza in via incidentale), la Corte marchigiana, oltre a respingere la domanda attorea nei confronti del predetto Comune, limitava la condanna di SPORTASS, per manleva in favore del M., alla somma massimale di Euro 38.734,27, compensando le spese del grado di giudizio quanto al rapporto processuale intercorrente tra costoro, condannando, invece, solidalmente il M., la Sportass e l’Associazione Pedale Aguglianese a rifondere agli eredi B. le spese del giudizio di appello.

La sentenza in questione (n. 69/06, del 5 gennaio 2006) passava in giudicato, in difetto di proposizione di ricorso per cassazione.

2.2. Nulla premettendo l’odierno ricorrente circa tali pregresse vicende, il medesimo riferisce, invece, nel presente atto di impugnazione, che gli eredi B. – con ulteriore atto di citazione (ovvero, quello da cui origina il presente giudizio) – ebbero a convenirlo innanzi al Tribunale anconetano, sezione distaccata di Osimo, per ripetere nei suoi confronti quanto da essi restituito al Comune di (OMISSIS), detratto l’importo pagato dall’Associazione Pedale Aguglianese.

Il M. riferisce di essersi costituito in giudizio e di essere stato autorizzato a chiamare in causa, in garanzia, sia l’INAIL – succeduto “ex lege” alla soppressa SPORTASS – che la società Fondiaria Assicurazioni S.p.a., quali assicuratori della responsabilità civile (la seconda, in particolare, dell’Associazione Pedale Aguglianese e dei suoi associati).

In particolare, la domanda da esso rivolta verso l’INAIL era finalizzata ad ottenerne la condanna a pagare direttamente agli eredi B. “pro quota”, cioè in ragione di 1/3, le spese legali di cui al precedente giudizio definito dalla sentenza n. 69/06 della Corte marchigiana, nonchè a pagare la parte del massimale non impiegato per la manleva di esso M. (avendo SPORTASS pagato Euro 36.659,37, su Euro 38.734,27 di massimale).

Per quanto qui ancora di interesse, la domanda verso la società Fondiaria Assicurazioni (poi divenuta società UnipolSai S.p.a.) era finalizzata a tenerlo indenne, in forza di polizza che copriva la responsabilità civile dell’Associazione Pedala Aguglianese e dei suoi trenta associati (tra cui il M.), da quanto dovuto agli eredi del B..

Accolta dal primo giudice la domanda attorea di ripetizione, reietta, invece, la domanda di manleva del M. verso la società Fondiaria Assicurazioni, nulla statuendo, invece, quanto alla domanda di manleva verso l’INAIL, all’esito di gravame proposto dall’odierno ricorrente, in parziale accoglimento del mezzo, la Corte marchigiana per quanto qui ancora di interesse – rigettava la domanda di ripetizione degli eredi B. (ravvisando un’ipotesi di “ne bis in idem”, e ciò sul rilievo che, già per effetto dell’accrescimento della solidarietà verso il M. e l’Associazione Pedale Aguglianese, gli eredi B. avessero titolo per recuperare quanto restituito al Comune di (OMISSIS)), mentre accoglieva la sola domanda di manleva del M. verso la società Fondiaria. Rigettava, invece, la duplice domanda nei confronti dell’INAIL.

3. Avverso tale capo della pronuncia della Corte anconetana ha proposto ricorso per cassazione il M., sulla base di un unico motivo, destinato ad articolarsi in due censure.

3.1. Esso deduce, “falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. relativo al giudicato sostanziale formatosi per effetto della sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 69/2006 nonchè violazione o falsa applicazione dell’art. 1298 c.c.”.

3.1.1. Si censura, in primo luogo, la sentenza impugnata laddove essa ha ritenuto sussistente una preclusione di giudicato – costituito dalla già citata sentenza n. 69/06 della Corte marchigiana – in ordine alla domanda di manleva per la parte del massimale assicurativo non impiegato da SPORTASS nel risarcimento dei danni richiesto dagli eredi di B.W..

Secondo il ricorrente, all’opposto, proprio quella sentenza passata in giudicato (laddove identificava nella “somma massimale di Euro 38.734,27” la misura dell’importo entro il quale la dante causa dell’INAIL era tenuta a manlevare esso M.), gli avrebbe conferito titolo a pretendere – visto che SPORTASS ebbe a pagare, in esecuzione della sentenza di primo grado pronunciata nell’ambito di quel diverso giudizio, solo la minore somma di Euro 36.659,37 – la differenza tra i due importi.

3.1.2. In secondo luogo, si lamenta che con la medesima argomentazione – l’asserita preclusione nascente dal giudicato – sia stata respinta dalla sentenza impugnata pure la domanda di condanna dell’INAIL a corrispondere la quota parte delle spese legale liquidate, in favore degli eredi B., dalla suddetta sentenza n. 69/06.

Deduce, infatti, il ricorrente di non aver chiesto nè “un regolamento delle spese diverso” da quello della sentenza “de qua”, nè “l’adempimento di quella condanna”, ma solo “il regolamento dei rapporti interni tra i debitori solidali di quella condanna”, pretendendo, così, che l’INAIL (succeduta a SPORTASS) se ne faccia carico nella misura di un terzo, visto che nei rapporti interni tra condebitori l’obbligazione solidale – salvo che non risulti diversamente – si divide in parti uguali.

4. L’INAIL ha resistito, con controricorso, all’avversaria impugnazione, chiedendone la declaratoria di inammissibilità ovvero, in subordine, di infondatezza.

L’inammissibilità è eccepita in relazione alla carenza della sommaria esposizione dei fatti di causa, nonchè al difetto di autosufficienza del ricorso, tanto più rilevante in un caso – come quello che occupa – in cui sia stata dedotta l’esistenza di un giudicato.

In ogni caso, entrambe le censure in cui si articola il motivo sono ritenute non fondate, in forza della preclusione di giudicato affermata dalla Corte marchigiana, non senza, comunque, rilevare che – anche voler ritenere il contrario – il riconoscimento dell’operatività della garanzia di manleva di SPORTASS “nei limiti del massimale di polizza” non costituisce condanna della stessa al pagamento della differenza (Euro 2.074,90) tra quanto versato dalla predetta SPORTASS ed il massimale, considerato che il contratto fa riferimento alla somma massima che l’assicuratore è tenuto a pagare al terzo complessivamente, tenendo presenti che le componenti di tale debito sono formate da capitale, interessi e spese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. Il ricorso è inammissibile.

5.1. Come anche eccepito dal controricorrente, l’atto di impugnazione in esame non soddisfa – nel suo complesso – il requisito richiesto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3), non recando un’idonea esposizione dei fatti di causa, soprattutto in relazione alle vicende del giudizio che si pone “a monte” (o meglio, che costituisce il presupposto) di quello pervenuto alla presente fase di legittimità.

Solo la lettura congiunta del ricorso, del controricorso e della sentenza impugnata ha permesso di fare luce su quelle vicende e, di riflesso, sull’oggetto del presente giudizio, e quindi sul contenuto del ricorso qui in esame.

Ciò determina, come detto, l’inammissibilità del ricorso.

5.2. Invero, sul punto, occorre muovere dalla constatazione che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il requisito costituito dall’esposizione sommaria dei fatti, essendo considerato dalla norma di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3), come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in una esposizione idonea garantire al giudice di legittimità “di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia ed oggetto di impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata” (Cass. Sez. Un., sent. 18 maggio 2006, n. 11653, Rv. 588760-01). La prescrizione del requisito “risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato” (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2003 n. 2602, Rv. 560622-01). Stante tale funzione, per soddisfare il requisito “de quo” occorre che il ricorso per cassazione rechi “l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto” (tali, nella specie, dovendosi intendere le vicende sostanziali e processuali relative al giudizio “presupposto” di quello presente) “e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamene erronea, compiuta dal giudice di merito” (Cass. Sez. 6-3, ord. 3 febbraio 2015, n. 1926, Rv. 634266-01) “non potendo tutto questo ricavarsi da una faticosa o complessa opera di distillazione del successivo coacervo espositivo dei singoli motivi” (Cass. Sez. 6-3, ord. 28 maggio 2018, n. 13312, Rv. 648924-01).

Resta, infine, inteso che detto requisito “deve essere assolto necessariamente con il ricorso e non può essere ricavato da altri atti, quali la sentenza impugnata o il controricorso, perchè la causa di inammissibilità non può essere trattata come una causa di nullità cui applicare il criterio del raggiungimento dello scopo, peraltro, riferibile ad un unico atto” (Cass. Sez. 6-3, ord. 22 settembre 2016, n. 18623, Rv. 642617-01).

5.3. D’altra parte, l’esito dell’inammissibilità del ricorso si corrobora anche alla stregua del fatto che, risolvendosi le censure formulate dal M. nel diniego dell’esistenza di una “preclusione di giudicato” (ritenuta, invece, operante dalla sentenza impugnata), l’odierno ricorrente avrebbe dovuto provvedere – ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) – a riprodurre il contenuto della sentenza la cui autorità, o meno, di “cosa giudicata” costituisce il “thema disputandum” del presente giudizio.

Sul punto, vale – per così dire, “per simmetria” – quanto da questa Corte affermato in relazione al ricorso per cassazione che invochi l’esistenza di un giudicato esterno, essendosi riconosciuto l’onere per il ricorrente, “a pena d’inammissibilità del ricorso”, di “riprodurre in quest’ultimo il testo della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il riassunto sintetico della stessa” (da ultimo, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 29 novembre 2018, n. 30838, non massimata sul punto; nello stesso senso, tra le altre, Cass. Sez. 2, sent. 23 giugno 2017, n. 15737, Rv. 644674-01, che peraltro esclude essere “a tal fine sufficiente il richiamo a stralci della motivazione”).

6. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

7. A carico del ricorrente sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando M.R. a rifondere, all’INAIL, le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 5.400,00, più Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte di cassazione, il 5 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2019

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