Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26316 del 20/12/2016
Cassazione civile, sez. VI, 20/12/2016, (ud. 02/11/2016, dep.20/12/2016), n. 26316
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5056/2016 proposto da:
HOTEL ROYAL TERME DI D.C.M.G. S.R.L.,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F.S. BENUCCI 55, presso lo
studio dell’avvocato ANTONIO VENETTONI, rappresentato e difeso
dall’avvocato ANTONIO DE MARI, in virtù di delega a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI ISCHIA, P.IVA (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,
LUNGOTEVERE DEI MELLINI 17, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE
VITOLO, che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine
del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6393/7/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di NAPOLI, emessa l’8/06/2015 e depositata il 26/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
02/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO NAPOLITANO;
udito l’Avvocato Antonio De Mari, per la ricorrente, che chiede
l’estinzione del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:
Con sentenza n. 6393/15, depositata il 26 giugno 2015, non notificata, la CTR della Campania ha rigettato l’appello proposto dalla Hotel Royal Terme di D.C.M.G. S.r.l. (di seguito società) nei confronti del Comune di Ischia, per la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Napoli, che aveva rigettato il ricorso proposto dalla società avverso avviso di accertamento per ICI per l’anno 2007, con il quale la società aveva lamentato l’illegittima applicazione retroattiva delle rendite catastali attribuite dall’Agenzia del Territorio a due immobili destinati ad albergo.
La sentenza della CTR ha confermato la decisione del giudice di primo grado, ritenendo che nella fattispecie in esame l’ICI dovuta per l’annualità in contestazione fosse stata calcolata su rendita catastale legittimamente applicata con decorrenza 1 gennaio 2003, essendo essa stata attribuita a seguito di regolarizzazione di abusi edilizi di cui a domanda di condono, mentre le variazioni catastali conseguenti a dichiarazioni DOCFA del 2009 non avrebbero fatto altro che riportare le modifiche risalenti alla consistenza immobiliare del 2003.
Avverso detta pronuncia la società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
Il Comune di Ischia resiste con controricorso.
Nelle more del giudizio la società ricorrente ha rinunciato, con atto ritualmente notificato, al ricorso, cui è conseguita l’accettazione del Comune di Ischia nel contesto della definizione globale di un più ampio contenzioso tra le parti, in forza di atto sottoscritto dalle parti medesime in data 21 settembre 2016.
A ciò consegue, ex art. 391 c.p.c., la declaratoria di estinzione del giudizio, con compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.
Va dato atto che non ricorrono, stante l’estinzione per rinuncia, i presupposti di legge per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (cfr. Cass. sez. 6-1, ord. 12 novembre 2015, n. 23175).
PQM
La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2016