Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26316 del 18/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 18/10/2018, (ud. 12/09/2018, dep. 18/10/2018), n.26316

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18921/2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 269/03/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di GENOVA del 9/02/2017, depositata il 23/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 12/09/2018 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE.

Fatto

RITENUTO

Che:

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Liguria, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento in base agli studi di settore per Irpef anno 2007 da parte di B.F., consulente del lavoro, ha accolto l’appello del contribuente, per mancata instaurazione di un preventivo contraddittorio in relazione all’annualità d’imposta di riferimento.

Il contribuente è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione di legge, ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2 e della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, non sussistendo l’obbligo di contraddittorio all’esito di un controllo cartolare della documentazione trasmessa dal contribuente a seguito di invito; non essendo altresì applicabili le garanzie di cui all’art. 12, comma 7 in ipotesi, come quella in esame, di accertamento cd. a tavolino.

Il ricorso va accolto, in applicazione della giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte dopo la sentenza delle Sez. U, n. 24823 del 09/12/2015 (Cass. n. 6219/2018; n. 11560/2018, n. 18092 del 2018), secondo cui in tema di tributi “non armonizzati”, l’obbligo dell’amministrazione finanziaria di instaurare il contraddittorio nel corso del procedimento non sussiste per gli accertamenti cd. “a tavolino”, senza che, peraltro, la L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, possa essere interpretato nel senso che la consegna della documentazione contabile spontaneamente effettuata dal contribuente presso gli uffici dove viene eseguita la verifica possa essere equiparata a quella compiuta presso la sede dell’impresa.

La sentenza impugnata va conseguentemente cassata e la causa, non ricorrendo la necessità di nuovi accertamenti, va decisa ex art. 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente. Ricorrono giusti motivi, in relazione al recente formarsi dell’indirizzo giurisprudenziale sopra riportato, per compensare le spese del giudizio di merito; condanna il contribuente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese del giudizio di merito e condanna il contribuente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro. 3.500,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 12 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2018

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