Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26316 del 17/10/2019

Cassazione civile sez. III, 17/10/2019, (ud. 05/07/2019, dep. 17/10/2019), n.26316

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 283-2018 proposto da:

CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO in persona del legale rappresentante

pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

ALESSANDRO REALE;

– ricorrente –

contro

LEASYS SPA in persona del procuratore speciale Dott. P.G.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo

studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato STEFANO BETTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1197/2017 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 12/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/07/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI;

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Città Metropolitana di Palermo (già Provincia regionale di Palermo) ricorre, sulla base, formalmente, di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 1116/17, dell’8 febbraio 2017, della Corte di Appello di Palermo, che – accolto il gravame principale esperito dalla società Leasys S.p.a. (già Savarent S.p.a.) e rigettato quello incidentale della predetta Provincia – ha riformato la sentenza n. 4115/10, del 30 settembre 2010, del Tribunale del medesimo capoluogo siciliano, così respingendo tanto l’opposizione proposta dalla Provincia di Palermo avverso il Decreto Ingiuntivo n. 960 del 2007, emesso dal Tribunale panormita in favore della società Savarent, per l’importo di Euro 32.569,04, oltre Euro 1.101,19 per spese di diffida, nonchè interessi e spese del procedimento monitorio, quanto la domanda riconvenzionale avanzata dalla stessa Provincia.

2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierna ricorrente che il suddetto provvedimento monitorio sarebbe stato emesso in relazione all’asserito mancato pagamento di importi dovuti per il servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli, senza conducente, fornito alla Provincia di Palermo (ente al quale è poi succeduta la Città Metropolitana) dalla società Savarent.

Proposta opposizione, e con essa domanda riconvenzionale per la restituzione della somma di Euro 3.814,08, oltre interessi, relativa ad una fattura (la n. (OMISSIS)) già pagata, la predetta società – a dire dell’odierna ricorrente – avrebbe dedotto, nel giudizio ex art. 645 c.p.c., “un diverso inadempimento relativo al risarcimento dei danni alle autovetture” che non sarebbero stati “denunciati tempestivamente”, tanto che la Provincia eccepiva l’inammissibilità delle domande ritenute nuove, per “causa petendi”, rispetto a quelle poste a fondamento del ricorso monitorio.

Accolta dal primo giudice la proposta opposizione, con rigetto, invece, della domanda riconvenzionale della Provincia, la Corte palermitana – su gravame principale della Savarent – riformava, sul punto, la sentenza impugnata, confermando invece (nel rigettare l’appello incidentale all’uopo esperito dalla Provincia) la reiezione della domanda riconvenzionale.

3. Avverso tale ultima decisione ha proposto ricorso per cassazione la Città Metropolitana, sulla base di un unico motivo (che deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.”), destinato, in realtà, ad articolarsi in due diverse censure.

3.1. La prima censura investe la sentenza impugnata in quanto, diversamente da quella adottata dal primo giudice, non ha ritenuto inammissibili le domande formulate nel giudizio ex art. 645 c.p.c., considerato che il creditore ingiungente conserva, dal punto di vista sostanziale, la posizione di attore, non potendo pertanto “avanzare domande diverse da quelle fatte valere con l’ingiunzione”.

Nella specie, il Tribunale – diversamente dalla Corte palermitana aveva preso in considerazione che, con il ricorso monitorio, la società Savarent aveva fatto valere un presunto inadempimento della Provincia quanto al pagamento dell’importo dovuto per il noleggio delle autovetture, mentre con la memoria di costituzione, nel giudizio di opposizione, “aveva introdotto una nuova “causa petendi”, in relazione ad asseriti “danni alle autovetture”.

3.2. In secondo luogo, si lamenta “omesso esame delle risultanze documentali”.

Si sottolinea che nulla era dovuto alla Savarent “per le prestazioni rese nell’ambito del contratto di Rep. N. 41 del 2001, in quanto liquidate e pagate con la determinazione n. 452 del 19 giugno 2006, mandati n. 5454 e 5452 in atti”.

Il contratto intercorso tra le parti – secondo la ricorrente prevedeva che i pagamenti per il noleggio di 39 autovetture (comprensivo di vari servizi accessori) avvenisse “con cadenza trimestrale posticipata su presentazione di fatture”. Esso, prorogato fino al 31 maggio 2005, formava oggetto – in ragione del degrado dei mezzi – di una richiesta di rinegoziazione da parte della Provincia, che, comunque, si diceva disponibile, in caso contrario, all’immediata restituzione dei veicoli, operazione che si concludeva (nel rispetto delle modalità indicate dalla Savarent, che prevedevano la consegna delle vetture per gruppi di cinque) il 14 luglio 2005.

Orbene, dopo l’integrale restituzione, venivano inviate – in un arco di tempo compreso tra l’agosto 2005 e l’aprile 2006, ma “in modo caotico” – fatture e note di credito “per periodi di noleggio successivi alla consegna di autovetture e quindi non dovute”, oltre che “per eccedenze chilometriche non previste dal contratto 2001, nonchè per quantificazione di danni alle autovetture rilevate in sede di consegna anch’essi non dovuti”.

Nonostante la contestazione della Provincia, la Savarent – in data 19 maggio 2006 – notificava atto di intimazione di pagamento di Euro 50.661,151, a fronte del quale l’asserita debitrice, pur assumendo l’irregolarità della fatturazione, liquidava (come risultante da nota del 17 luglio 2006) la somma di Euro 18.387,74, quale canone di noleggio, oltre che di Euro 30,43, a tacitazione e saldo di fattura per addebito carburante su vettura sostitutiva.

Per parte propria, tuttavia, Savarent, con fax del 2 maggio 2007, imputava il pagamento in questione, non al contratto del 2001, bensì alla Convenzione Consip di cui alla fattura n. (OMISSIS), per l’importo di Euro 3.814,08 (peraltro, secondo la ricorrente, già pagata, tanto che della stessa la Provincia chiedeva la restituzione con la domanda riconvenzionale proposta nel giudizio ex art. 645 c.p.c.), oltre che a prestazioni mai effettuate, poichè riguardanti periodi successivi alla consegna delle autovetture.

Orbene, di tutte queste circostanze – e risultanze documentali la sentenza impugnata avrebbe “omesso ogni esame”.

Ciò posto, e non senza rammentare come le fatture commerciali in tanto possono costituire prova idonea alla concessione dell’ingiunzione, purchè a condizione che siano regolarmente tenute, la ricorrente ritiene che la “caoticità e imprecisione delle fatturazioni” non permettesse la loro utilizzazione a fini probatori.

Su tali basi, dunque, essa non solo censura la sentenza impugnata, ma evidenzia come la Corte territoriale abbia anche errato “a porre le spese e compensi dei due gradi di giudizio” in capo alla Provincia, oggi Città Metropolitana.

4. La società Leasys ha resistito, con controricorso, all’avversaria impugnazione, chiedendone la declaratoria di inammissibilità ovvero, in subordine, il rigetto.

L’inammissibilità dell’intero ricorso è eccepita ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 2), (per essere stata erroneamente indicata la sentenza impugnata nella n. 1197/17, e non nella n. 1116/17), oltre che per violazione del principio di autosufficienza e per difetto di specificità dei motivi.

In ogni caso, poi, neppure sarebbe stato chiarito dalla ricorrente a quale delle fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c. siano da riferire le censure formulate.

Quanto, invece, alla non fondatezza delle stesse, per un verso si evidenzia come la sentenza abbia escluso in radice l’esistenza di una (non consentita) “mutatio libelli”, rispetto al ricorso monitorio, dando atto che Savarent si è costituita nella fase di opposizione incardinata dalla Provincia “senza ampliare affatto nel giudizio di opposizione i limiti della domanda, che ha solamente precisato, specificando in maniera analitica le voci di danno già richieste con il ricorso monitorio”. Per altro verso, invece, si sottolinea come la ricorrente neppure chiarisca se lamenti il mancato esame di documenti o la loro erronea valutazione.

5. Entrambe le parti hanno presentato memoria, insistendo nelle rispettive argomentazioni.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

6. “In limine” vanno disattese le preliminari eccezioni di inammissibilità del ricorso, formulate dalla controricorrente.

6.1. Quanto, in particolare, all’ipotizzata inammissibilità per l’errata indicazione numerica della sentenza della Corte di Appello di Palermo, oggetto di impugnazione, deve qui ribadirsi che tale evenienza non rende, per ciò solo, inammissibile – ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 2), – l’atto di impugnazione, “ove la parte cui il ricorso è diretto abbia elementi sufficienti”, come avvenuto nel caso di specie, “per individuare senza possibilità di equivoci la sentenza impugnata” (cfr. Cass. Sez. Lav., sent. 24 marzo 2009, n. 7053, Rv. 607421-01).

Non fondata è, del pari, l’eccezione di inammissibilità del ricorso, basata sul rilievo che esso non specificherebbe a quale tipologia di vizio – tra quelli contemplati dall’art. 360 c.p.c. – sarebbero riconducibili quelli denunciati. Invero, e salvo quanto si dirà sulle carenze che inficiano, comunque, le censure formulate, appare evidente che la ricorrente ha denunciato degli “errores in procedendo”, intendendo chiaramente riferirsi, pertanto, all’ipotesi contemplata dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4).

7. Ciò detto, il ricorso è, nondimeno, inammissibile.

7.1. Affetta da inammissibilità è, innanzitutto, la prima censura in cui si articola l’unitario motivo di ricorso.

7.1.1. Essa, difatti, non coglie l’effettiva “ratio decidendi” della sentenza impugnata.

Invero, la Corte palermitana, lungi dal ritenere che la convenuta opposta potesse proporre, sotto forma di “emendatio libelli”, una domanda ulteriore (o meglio, fondata su una ulteriore “causa petendi”, rispetto a quella posta alla base del ricorso monitorio, ciò che la censura in esame, invece, ipotizza), ha, testualmente, affermato che “tra le parti è intercorso un duplice rapporto contrattuale” (regolato da Accordo Quadro Savarent e da Convenzione Consip), soggiungendo che “le fatture per il noleggio e quelle relative ai danni di cui all’estratto conto del 23 gennaio 2007, sulla base delle quali è stato richiesto il decreto ingiuntivo, si riferivano ad entrambi i rapporti contrattuali”.

In altri termini, la “causa petendi” posta a fondamento della domanda azionata con il ricorso monitorio, viene identificata, nella sentenza impugnata, come la medesima poi ribadita con la comparsa di costituzione nel giudizio ex art. 645 c.p.c., tanto da affermarsi che Savarent, “senza ampliare affatto nel giudizio di opposizione i limiti della domanda”, ha “solamente precisato” la stessa, “specificando in maniera analitica le voci di danno già richieste con il ricorso monitorio”.

Trova, pertanto, applicazione il principio secondo cui la “proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al “decisum” della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366 c.p.c., n. 4), con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio” (Cass. Sez. 6-1, ord. 7 settembre 2017, n. 20910, Rv. 645744-01).

D’altra parte, ove la censura dovesse intendersi come diretta ad evidenziare uno “scarto” tra ricorso monitorio e comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione, essa difetterebbe – ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) – pure di autosufficienza, giacchè la ricorrente, al fine di far emergere la (supposta) “mutatio libelli”, operata nel giudizio ex art. 645, avrebbe dovuto riprodurre entrambi tali atti nella parte necessaria ad evidenziare la loro assenza di corrispondenza.

7.2. Quanto alla seconda censura, tanto a volerla intendere come deduzione di “omesso esame” delle risultanze documentali, quanto di “errato apprezzamento” delle stesse, essa si rivela, nuovamente, inammissibile.

7.2.1. Al riguardo, dirimente è la constatazione che il vizio di “omesso esame” è ipotizzabile quando l’omissione investa un “fatto” vero e proprio (non una “questione” o un “punto” della sentenza) e, quindi, “un fatto principale, ex art. 2697 c.c. (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purchè controverso e decisivo” (così, in motivazione, Cass. Sez. 5, sent. 8 settembre 2016, n. 17761, Rv. 641174-01; nello stesso senso Cass. Sez. 6-5, ord. 4 ottobre 2017, n. 23238, Rv. 646308-01), vale a dire un preciso accadimento, ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico-naturalistico (Cass. Sez. 5, sent. 8 ottobre 2014, n. 21152, Rv. 632989-01; Cass. Sez. Un, sent. 23 marzo 2015, 5745, non massimata), un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante, e le relative ricadute di esso in termini di diritto (cfr. Cass. Sez. 1, ord. 5 marzo 2014, n. 5133, Rv. 62964701).

Il tutto, peraltro, non senza rilevare che le risultanze documentali delle quali si deduce l’omesso esame, nella loro ampiezza ed eterogeneità, non possono ricondursi alla nozione di “fatto” decisivo di cui alla norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) (come “novellato” dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134).

Difatti, come già in passato osservato da questa Corte, ai sensi della norma suddetta, “è evidente l’inammissibilità di censure, come quelle attualmente prospettate dal ricorrente, che evochino una moltitudine di fatti e circostanze lamentandone il mancato esame o valutazione da parte della Corte d’appello ma in realtà sollecitandone un esame o una valutazione nuova da parte della Corte di cassazione, così chiedendo un nuovo giudizio di merito, oppure chiamando “fatto decisivo”, indebitamente trascurato dalla Corte d’appello, il vario insieme dei materiali di causa” (così, in motivazione, Cass. Sez. Lav., sent. 21 ottobre 2015, n. 21439, Rv. 637497-01).

7.2.2. D’altra parte, la medesima censura neppure può accogliersi “sub specie” di denuncia di “errata valutazione” di quelle stesse risultanze documentali.

Trova applicazione, infatti, sul punto, il principio secondo cui l’eventuale “cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), nè in quello del precedente n. 4), disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4), – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante” (Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11892, Rv. 640194-01; in senso conforme, tra le altre, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940; Cass. Sez. 3, sent. 12 aprile 2017, n. 9356, Rv. 644001-01).

8. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

9. A carico della ricorrente sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando la Città Metropolitana di Palermo a rifondere, alla società Leasys S.p.a., le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 5.400,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, più spese forfetarie in misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 5 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA