Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26315 del 20/12/2016

Cassazione civile, sez. VI, 20/12/2016, (ud. 02/11/2016, dep.20/12/2016),  n. 26315

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25148/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.T., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAVIA 42,

presso lo studio dell’avvocato ERNESTO GIOFFREDA, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO CINQUE, giusta procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1744/22/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI BARI – SEZIONE DISTACCATA DI LECCE, emessa il

16/09/2013 e depositata il 29/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

Con sentenza n. 1744/22/14, depositata il 29 agosto 2014, non notificata, la CTR della Puglia – sezione staccata di Lecce – in parziale accoglimento dell’appello proposto dal Dott. B.T. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Lecce, avverso la sentenza di primo grado della CTP di Lecce, che aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente avverso il silenzio rifiuto dell’Ufficio sull’istanza di rimborso presentata dal contribuente per l’Irap versata per gli anni dal 1999 al 2004, accolse detta domanda per le annualità dal 2001 al 2004.

Avverso la pronuncia della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, col quale denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui la sentenza impugnata ha escluso la sussistenza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione riguardo all’attività svolta dal professionista, medico di base convenzionato con il SSN, avente un collaboratore di studio.

Il contribuente resiste con controricorso.

Successivamente l’Amministrazione, preso atto della sopravvenuta pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte, Cass. 10 maggio 2016, n. 9451, ha depositato in data 2/9/2016 atto di rinuncia al ricorso, notificato alla controparte costituita.

Va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio, con compensazione di spese, stante la sopravvenienza della decisione delle Sezioni Unite in pendenza del giudizio.

Non sussistono i presupposti di legge per il versamento, da parte della ricorrente Amministrazione, del versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, stante il meccanismo di prenotazione a debito.

PQM

La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2016

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