Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26315 del 17/10/2019

Cassazione civile sez. III, 17/10/2019, (ud. 05/07/2019, dep. 17/10/2019), n.26315

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7933-2018 proposto da:

B.T. n. q. di genitore esercente la potestà

parentale sulla minore S.C., S.V.,

entrambi eredi di S.G., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio dell’avvocato SALVINO

GRECO, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

ALLIANZ ASSICURAZIONI SPA, BO.MA.;

– intimati –

e da:

ALLIANZ ASSICURAZIONI SPA in persona del legale rappresentante Dott.

PINO ANTONIO CONTE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CRESCENZI0,17/A, presso lo studio dell’avvocato MICHELE CLEMENTE,

che la rappresenta e difende;

– ricorrente incidentale –

contro

BO.MA., S.V., B.T.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2021/2017 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

02/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/07/2019 dal Consigliere Dott. FIECCONI FRANCESCA;

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che:

1. Con ricorso notificato il 28 febbraio 2018 per via telematica B.T., anche nell’interesse dei figli minori S.C. e S.V. impugna la sentenza del Tribunale di Roma n. 2021/2017 depositata il 27/ 2/2017 con la quale, in sede di giudizio di rinvio da un precedente annullamento della sentenza con la quale il giudice di merito aveva pronunciato la inammissibilità dell’appello per tardiva, ha dichiarato la carenza di legittimazione delle ricorrenti, sedicenti eredi di S.G., accogliendo l’eccezione proposta da ALLIANZ ASS.NI S.P.A., assicuratrice della proprietaria e conducente del veicolo convenuta in giudizio, che aveva contestato la mancata prova della loro qualità di unici eredi dell’attore. La compagnia assicuratrice ha notificato controricorso per resistere, deducendo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso perchè redatto con il sistema dell’assemblaggio e per proporre appello incidentale condizionato. Il ricorso principale è affidato a tre motivi.

2. La controversia de qua origina da una richiesta di risarcimento di danni patrimoniali svolta da S.G. nei confronti delle parti qui intimate in ragione di un sinistro stradale occorso il 28/05/03 tra l’auto da lui condotta e quella della sig.ra BO.MA., in seguito al quale aveva riportato danni patrimoniali nella misura di Euro 15.0000. La controversia veniva decisa dal Giudice di Pace di Roma con riconoscimento di un concorso paritario di responsabilità. Nel primo giudizio di appello avviato dai congiunti diretti del sig. S. innanzi al Tribunale di Roma, la compagnia assicuratrice aveva eccepito sia la tardività dell’appello, sia la carenza di legittimazione attiva degli appellanti, in mancanza di prova di essere gli unici eredi dell’originario attore, deceduto in corso di causa, e il Tribunale aveva ritenuto di accogliere la prima eccezione sollevata dalla compagnia assicuratrice, senza pronunciarsi sul resto; la Corte di Cassazione, investita della questione di inammissibilità dell’appello, aveva cassato la sentenza sull’assunto che l’appello fosse da ritenersi tempestivo, con rinvio al Tribunale di Roma; quest’ultimo quindi, con la sentenza qui impugnata, accoglieva l’eccezione di carenza di legittimazione attiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che:

1. Si rileva preliminarmente che l’eccezione preliminare formulata dalla parte resistente in merito all’inammissibilità del ricorso in quanto “farcito” o “assemblato” con la riproduzione integrale di documenti, e in assenza di alcuno sforzo di selezione o di rielaborazione sintetica dei loro contenuti, è infondata. La pretesa “farcitura” infatti riguarda solamente la sentenza della Suprema Corte n. 10090 del 2014 che si è pronunciata in sede rescindente, e non altre parti della sentenza qui impugnata o degli atti di giudizio, e ciò al fine di mettere in rilievo la sussistenza di un giudicato implicito sul tema della legittimazione attiva dei ricorrenti. Per il resto, infatti, il ricorso si limita a una esposizione sommaria dei fatti e dei motivi di censura della sentenza impugnata, come richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte.

2. Con il primo motivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con riguardo all’art. 324 c.c., i ricorrenti deducono che la sentenza ha errato laddove non ha riconosciuto nella sentenza rescindente della Corte di cassazione la sussistenza un giudicato interno sulla qualità di unici eredi degli appellanti. Deducono i ricorrenti che la questione della loro legittimazione attiva sarebbe stata implicitamente accertata con efficacia di giudicato interno, laddove la Corte Suprema, nel cassare la prima sentenza di appello, ha considerato l’ammissibilità dell’impugnazione in quanto effettuata nel termine di cui all’art. 327 c.p.c..

2.1. Il motivo è infondato.

2.2. La Corte Suprema con la sentenza n. 10090/14 pronunciata inter partes si è limitata a decidere la questione dell’ammissibilità dell’appello, da considerarsi preliminare su ogni altra questione processuale e di merito su cui non si è pronunciata, e sulla quale non si era pronunciato nemmeno il Tribunale che aveva dichiarato erroneamente inammissibile l’appello per tardività dell’impugnazione. Si rammenta in proposito l’orientamento secondo il quale il giudicato interno può avere valore solo se espresso, e non quando si rende implicito, perchè collegato a rapporti tra questioni pregiudiziali o preliminari, di diritto o di merito, sulle quali il giudice si è pronunciato esplicitamente, sussistendo tra esse una mera presupposizione logico-giuridica che impedisce di ravvedere un giudicato (vedi Cassazione civile, numero 25906, 31 ottobre 2017).

13. Deve poi richiamarsi il principio in base al quale la titolarità

della posizione soggettiva oggetto dell’azione, non solo attiva ma anche passiva, attiene al merito della decisione (Cass., Sez. U, Sentenza n. 2951 del 16/02/2016, Rv. 638371, 638372 e 638373 01; conf.: Sez. 3, Sentenza n. 14652 del 18/07/2016, Rv. 640517 01; Sez. 1, Sentenza n. 15037 del 21/07/2016, Rv. 640745 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 30545 del 20/12/2017, Rv. 647184 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 22525 del 24/09/2018). Pertanto, anche per questa ragione la questione non può ritenersi implicitamente decisa dal giudice di legittimità in sede di giudizio rescindente sulla questione preliminare di ammissibilità dell’appello.

3. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano che il Tribunale avrebbe erroneamente posto a carico degli appellanti l’onere di fornire la prova della loro qualità di unici eredi che graverebbe invece sulla compagnia assicuratrice che ha formulato l’eccezione e messo in dubbio che essi siano gli unici eredi, denunciando quindi la violazione dell’art. 2697 c.c.. Sul punto la parte resistente replica che il motivo per quanto suggestivo, è frutto di un equivoco, essendo la contestazione riferita alla mancata prova della qualità di eredi. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano ex art. 360 c.p.c., n. 3 la pretesa violazione o falsa applicazione degli artt. 324 c.p.c. e 182 c.p.c. novellato, per non avere il Tribunale preliminarmente accertato la carenza della qualità di eredi e per non avere assegnato un termine perentorio affinchè la parte potesse produrre la documentazione attestante la legittimazione attiva.

3.1. Il secondo motivo è fondato.

3.2. Colui che, assumendo di essere erede di una delle parti

originarie del giudizio, intervenga in un giudizio civile pendente tra altre persone, ovvero lo riassuma a seguito di interruzione, o proponga impugnazione, deve fornire la prova, ai sensi dell’art. 2697 c.c., oltre che del decesso della parte originaria, anche della sua qualità di erede di quest’ultima. A tale riguardo, tuttavia, il giudice deve adeguatamente valutare, anche ai sensi della formulazione dell’art. 115 c.p.c., come novellato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 14, in conformità al principio di non contestazione, il comportamento in concreto assunto dalla parte nei cui confronti la dichiarazione viene fatta valere, con riferimento alla verifica della contestazione o meno della predetta qualità di erede e, nell’ipotesi affermativa, al grado di specificità di tale contestazione, strettamente correlato e proporzionato al livello di specificità del contenuto della dichiarazione suddetta (Sez. U., Sentenza n. 12065 del 29/05/2014).

3.3. Conseguentemente, la parte che abbia un titolo legale che le conferisca il diritto di successione ereditaria – come la vedova del “de cuius”, che è erede legittima e legittimaria – non è tenuta a dimostrare di avere accettato l’eredità, qualora prosegua il giudizio con domande che di per sè manifestino la volontà di accettare, qual è la domanda diretta a ottenere il risarcimento del danno, gravando, in questi casi, su chi contesti la qualità di erede l’onere di eccepire la mancata accettazione dell’eredità ed eventualmente i fatti idonei ad escludere l’accettazione tacita, che appare implicita nel comportamento dell’erede che agisce in giudizio per ottenere il riconoscimento di una pretesa iure successionis (Sez. 1, Sentenza n. 15031 del 21/07/2016; Sez. 3, Sentenza n. 21288 del 14/10/2011 – Rv. 619967 – 01-).

3.4. E’ dunque infondata la pretesa della parte convenuta di vedere

affermato il principio per cui, una volta sollevata l’eccezione di carenza della legittimazione, l’erede è tenuto in ogni caso a provare la qualità di legittimo successore, atteso che grava sulla parte eccipiente l’onere di allegare, a supporto dell’eccezione rilevata, i motivi specifici per cui l’erede legittimario, subentrato ex lege nella posizione del decuius nel corso del processo, è privo di legittimazione, non potendo l’eccezione riporsi su una contestazione generica della qualità di erede vantata dalla controparte.

3.5. L’accoglimento del motivo assorbe ogni ulteriore questione in relazione alla mancata osservanza dell’art. 182 c.p.c. da parte del giudice del merito, in tale caso non rilevante ai fini della decisione.

APPELLO INCIDENTALE CONDIZIONATO:

4. Con un unico motivo la resistente deduce con ricorso incidentale violazione o falsa applicazione dell’art. 110 c.p.c. e art. 2697 c.c..

Il motivo tende a contrastare la sentenza se intesa nel senso che abbia affermato la mancanza di prova dell’integrità del contraddittorio, ovvero dell’individuazione di tutti gli eredi, fatto che non era stato contestato dalla controricorrente in tali termini.

Il motivo è superato in relazione all’accoglimento del ricorso principale quanto all’affermazione errata – della mancata prova della qualità di eredi a fronte dell’eccezione in tal senso sollevata, e non tanto della carenza dell’integrità del contraddittorio, dovendo intendersi in tal senso la sentenza.

5. Conclusivamente, la Corte accoglie il ricorso principale quanto al secondo motivo; respinge il primo motivo, dichiarando assorbiti il terzo motivo e il ricorso incidentale condizionato; cassa la sentenza in parte qua e rinvia al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, affinchè decida anche sulle spese.

PQM

La Corte accoglie il ricorso quanto al secondo motivo, respinge il ricorso quanto al primo motivo, dichiarando assorbiti il terzo motivo e il ricorso incidentale condizionato;

per l’effetto, cassa la sentenza e rinvia il procedimento al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 5 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA