Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26314 del 29/09/2021

Cassazione civile sez. III, 29/09/2021, (ud. 12/05/2021, dep. 29/09/2021), n.26314

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16710/2019 R.G. proposto da:

M.M., rappresentata e difesa dall’Avv. Franco Dore, con

domicilio eletto in Roma, via Attilio Frigeri, n. 82, presso lo

studio dell’Avv. Mario Fiandanese;

– ricorrente –

contro

Abbanoa S.p.a., rappresentata e difesa dall’Avv. Francesco Pisenti,

con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Banco di

Santo Spirito, n. 42;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Cagliari, Sezione

distaccata di Sassari, n. 506/2018 depositata il 16 novembre 2018;

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 12 maggio

2021 dal Consigliere Dott. Emilio Iannello.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Su richiesta dell’Abbanoa S.p.a. il Tribunale di Sassari emise, in data 23 luglio 2015, decreto ingiuntivo nei confronti di M.M. per il pagamento, in favore della predetta, dell’importo di Euro 65.686,82 portato da tre fatture degli anni 2014 e 2015 relative al consumo di acqua presso la sua impresa agricola in (OMISSIS).

Vi si oppose il M. eccependo: a) l’erronea applicazione della tariffa per uso industriale/commerciale; b) la prescrizione di parte del credito; c) l’anomalia dei consumi addebitati; d) la non dovutezza dell’importo preteso per deposito cauzionale.

Il tribunale accolse l’opposizione limitatamente alla parte del credito per la quale riconobbe maturata l’eccepita prescrizione; revocò pertanto il decreto ingiuntivo e condannò il M. al pagamento del restante importo.

2. La Corte d’appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, ha confermato tale decisione respingendo il gravame con il quale il M. aveva reiterato le eccezioni non accolte dal primo giudice.

2. Per la cassazione di tale sentenza ricorre il M. con tre mezzi, cui resiste l’intimata, depositando controricorso.

Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Deve preliminarmente rilevarsi l’inammissibilità del controricorso in quanto tardivamente proposto con atto notificato alla controparte a mezzo p.e.c. in data 9 luglio 2019, ben al di là del termine, fissato dall’art. 370 c.p.c., comma 1, di venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso, nella specie ricadente in data 10 giugno 2019 essendosi la notifica del ricorso perfezionata nei confronti dell’intimata in data 21 maggio 2019.

La circostanza è attestata nello stesso messaggio di posta elettronica inviato, ai fini di detta notifica, in data 9 luglio 2019, ove si afferma che il messaggio medesimo “costituisce notificazione ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53… ad integrazione della precedente notifica avvenuta in data 26 giugno 2019 nella quale, a causa di mero errore materiale, è stato allegato un atto differente”.

Va da sé che, occorrendo considerare la prima notifica del 26 giugno 2019 di per sé e in relazione al suo oggetto (per espressa ammissione della parte diverso dal controricorso) e non sussistendo alcuna ragione logico-giuridica che consenta di attribuire ad essa l’effetto prenotativo in sostanza postulato dalla parte, il controricorso non può che intendersi notificato effettivamente alla data del 9 luglio 2019 e, dunque, tardivamente.

1.1. Ne discende anche l’inammissibilità della memoria successivamente depositata dalla parte ex art. 380-bis.1 c.p.c., trattandosi di facoltà difensiva che, come noto, per espressa previsione di legge (art. 370 c.p.c., comma 1, ult. inciso), presuppone la tempestiva notifica del controricorso.

2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 111 Cost., comma 6; violazione o falsa applicazione degli artt. 1175,1375,1362 c.c. e segg., art. 2135 c.c.”.

2.1. Il motivo investe la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non applicabile all’utenza in oggetto la tariffa agevolata per “uso utenze promiscue in agricoltura”.

Al riguardo la corte sassarese ha osservato che: nel contratto stipulato, il 2 luglio 2001, tra il M. e l’ESAF (cui sarebbe poi subentrata Abbanoa) era stata richiesta la somministrazione di acqua per uso “industriale/commerciale” e non per uso promiscuo; tale indicazione, resa nel modulo contrattuale inviato dal precedente gestore, non era mai stata successivamente modificata; non poteva farsi carico alla società erogante, dopo oltre 15 anni di fornitura di acqua, di verificare la correttezza dei dati attinenti alla utenza, in funzione di una corretta qualificazione del rapporto, considerato anche che il regolamento del Servizio Idrico Integrato specifica all’art. B.25 che “e’ onere dell’utilizzatore del servizio comunicare al gestore, tempestivamente e per iscritto, la variazione di uso” e che, in tal caso, “la variazione avrà efficacia esclusivamente dalla data della comunicazione e non dà luogo a ricalcoli o rimborsi per eventuali periodi precedenti”.

2.2. Ciò premesso il ricorrente rileva che costituiva fatto “ad un tempo decisivo per il giudizio… oggetto di discussione tra le parti e pacifico” che l’utenza in questione fosse posta a servizio di un’azienda ubicata in (OMISSIS), e fosse dedita ad attività principale di coltivazioni agricole associate all’allevamento di animali e secondaria di agriturismo (dal 16 gennaio 1987) e di bed & breakfast (dal 6 marzo 2015).

Osserva in proposito che:

– tale circostanza risultava dalla intestazione di ogni singola fattura posta alla base del decreto ingiuntivo opposto e dalla visura ordinaria della azienda agricola rilasciata dalla CC.II.AA. di Sassari;

– era stata posta a base del primo motivo di opposizione a decreto ingiuntivo;

– non era stata negata dalla società opposta;

– quest’ultima era anche in possesso di altre coeve informazioni (dalla concessione edilizia per la costruzione di una porcilaia a ciclo aperto per complessivi quindici posti scrofa) che rendevano evidente che la somministrazione era stata da lui richiesta per la propria attività di “imprenditore agricolo”;

– nel modulo, predisposto da Esaf per la richiesta di somministrazione d’acqua, non esisteva la tipologia di utilizzo “agricolo” e per tale ragione egli aveva indicato una tipologia assimilabile che fosse diversa da quella “domestica” che invece risultava specificata;

– tali fatti erano stati espressamente richiamati nell’atto di appello ed erano da considerare sufficienti a che il giudice del gravame potesse procedere ad una interpretazione del contratto di somministrazione coerente con i richiamati canoni legali di ermeneutica contrattuale e con gli obblighi di buona fede e correttezza che presiedono ogni fase del rapporto contrattuale.

2.3. Nell’ambito del medesimo motivo si lamenta inoltre la violazione del principio di buona fede oggettiva nella formazione, interpretazione ed esecuzione del contratto, per essersi la corte d’appello limitata ad una “interpretazione formalistica” dell’accordo.

Tanto anche in considerazione del fatto che – (v. ricorso, pag. 18) -“l’appellante si era specificamente doluto della condotta di Abbanoa S.p.a. che non aveva posto in essere nessuna attività di verifica sulla correttezza dei dati attinenti all’utenza nella quale era subentrata, richiamando l’art. 18 della Convenzione stipulata tra l’ATO Sardegna ed il Gestore, intitolato “Acquisizione delle utenze”, il quale nell’enumerare gli elementi che devono concorrere a costituire i dati relativi all’anagrafe delle utenze, contempla tra di essi “l’esistenza di condizioni che possono qualificare le utenze ai fini dell’applicazione della struttura tariffaria e di eventuali agevolazioni””.

3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia: “Art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 2697,2712 c.c.; art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione agli artt. 112 e 132 c.p.c. e art. 111 Cost.; art. 360 c.p.c., n. 5, omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di contestazione tra le parti” (così testualmente nell’intestazione).

3.1. Il motivo investe la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non provata l’esistenza di una anomalia dei consumi idrici addebitati.

In proposito la corte territoriale, premesso che “non risulta agli atti alcun riconoscimento di anomalie da parte della società erogante ma solo l’invito, comunicato all’utente, di verificare l’impianto”, ha osservato che la parte opposta ha assolto il proprio onere probatorio “dimostrando l’assenza di anomalie e perdite tramite la produzione fotografica attestante le letture effettuate, l’atto di accertamento eseguito dal tecnico in data (OMISSIS) nel quale si attesta che le condizioni dell’impianto idrico sono buone e che il contatore risulta correttamente funzionante (documento 5 fascicolo di primo grado), nonché tramite la certificazione, prodotta dalla controparte, dell’impresa incaricata dall’utente, nel quale si dà atto che “non è presente alcun tipo di perdita””.

3.2. Ciò premesso il ricorrente lamenta che, così decidendo, la corte d’appello ha violato il criterio di distribuzione dell’onere della prova ed ha errato nell’individuare l’oggetto della prova stessa.

Sotto il primo profilo rileva che, secondo consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l’onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l’eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un’attenta custodia dell’impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (Cass. n. 23699 del 22/11/2016).

Rileva di avere, nella specie, specificamente contestato, già con l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo e poi con l’appello, la contabilizzazione dei consumi da parte del contatore al servizio dell’utenza, richiamando i reiterati reclami al riguardo proposti e rimarcando che, peraltro, l’anomalia dei consumi era stata segnalata dallo stesso gestore con nota in data 10/6/2014.

Deduce, quindi, che la corte territoriale, con motivazione apparente, in quanto trascurante il corretto criterio di riparto dell’onere della prova, ha, da un lato, travisato il contenuto della menzionata nota del 10/6/2014, dall’altro, erroneamente focalizzato l’attenzione sull’assenza di anomalie e perdite (anziché sul funzionamento del contatore), ritenendo al riguardo prova sufficiente: una riproduzione fotografica attestante le letture effettuate; l’atto di accertamento, sullo stato dell’impianto e del contatore, eseguito da un tecnico dipendente della stessa società opposta, in assenza di contraddittorio con l’utente, e peraltro risalente a data ((OMISSIS)) anteriore alla segnalazione dell’esistenza di consumi anomali; la certificazione dell’impresa incaricata dall’utente nella quale si dà atto che non è presente alcun tipo di perdita.

4. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, “nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c.; violazione e falsa applicazione della L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 461; D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 8, convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27; D.P.C.M. 29 aprile 1999; Delib. AEEGSI 28 febbraio 2013, n. 86, art. 3; art. 2697 c.c.”.

4.1. Il motivo attinge la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto il motivo di gravame con il quale si deduceva, iterando eccezione disattesa dal primo giudice, che il deposito cauzionale (pari ad Euro 21,89) non era dovuto per avere la società opposta adottato una Carta dei servizi non conforme alla normativa vigente.

La corte d’appello ha in proposito rilevato che “risulta… agli atti che la società Abbanoa, affidataria del Servizio Idrico Integrato, al fine di dare attuazione alla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri (27/1/1994) che ha fissato i principi ai quali deve uniformarsi la erogazione dei servizi pubblici, adottava la Carta del Servizio Idrico Integrato, approvata con D.A. del 10/1/2007, che prevede l’imposizione di un obbligo di un deposito cauzionale”.

4.2. Lamenta il ricorrente che, così motivando, la corte territoriale non ha dato risposta in merito alla questione dedotta, la quale non investiva in sé e per sé l’adozione della carta dei servizi, ma la conformità alla legge di quella adottata ed in uso.

Rimarca che:

– tale conformità è assunta a condizione di legittimazione della pretesa, dall’AEEGSI, con Delib. 28 febbraio 2013, n. 86/2013, nella quale è previsto, all’art. 3, che il gestore “non può richiedere all’utente finale, all’atto della stipulazione del contratto di somministrazione, il versamento del deposito cauzionale qualora non abbia adottato e pubblicato secondo le modalità di cui alla Delib. n. 586/2012/R/IDR una carta dei servizi conforme alla normativa vigente”;

– con l’atto introduttivo egli aveva in particolare evidenziato che:

– il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 8, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, prevede al comma 1, che “le carte di servizio, nel definire gli obblighi cui sono tenuti i gestori dei servizi pubblici, anche locali,… indicano in modo specifico i diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori del servizio…”;

– di quel complesso di diritti non vi era traccia nella Carta dei Servizi di Abbanoa, non essendo in essa prevista alcuna modalità di ristoro dell’utenza in caso di inottemperanza.

4.3. Soggiunge infine il ricorrente che la corte d’appello, oltre ad incorrere nella denunciata omissione, è incorsa in ulteriore errore nel momento in cui ha affermato la legittimità della pretesa di pagamento del deposito cauzionale sul presupposto che tale pretesa poggerebbe proprio sulla carta dei servizi, prevedendo questa “l’imposizione di un obbligo di un deposito cauzionale”.

Osserva in contrario che la lettura dell’atto porta ad escludere che in essa sia prevista una “imposizione” di tal genere, che del resto sarebbe “giuridicamente non attuabile” dal momento che la carta dei servizi non costituisce uno strumento attraverso il quale il gestore del servizio pubblico possa imporre agli utenti prestazioni di carattere patrimoniale, ma costituisce il mezzo attraverso il quale egli individua gli standard della propria prestazione.

5. Il primo motivo e’, nel suo complesso, inammissibile.

5.1. E’ necessario premettere che nel ricorso per cassazione, il motivo d’impugnazione che prospetti una pluralità di questioni consistenti nella deduzione del vizio di motivazione e in errores in iudicando, è inammissibile, richiedendo un inesigibile intervento integrativo della Corte che, per giungere alla compiuta formulazione del motivo, dovrebbe individuare per ciascuna delle doglianze lo specifico vizio di violazione di legge o del vizio di motivazione (Cass. 20/09/2013, n. 21611).

La suddetta inammissibilità può però dirsi sussistente, logicamente, a patto che la descritta mescolanza di motivi sia inestricabile, mentre devono ritenersi ammissibili i profili di censura che, nonostante ciò, risultino chiaramente e autonomamente enucleabili (Cass. Sez. U. 06/05/2015, n. 9100).

Nel caso di specie, il motivo, pur essendo connotato dalla suddetta mescolanza, lascia individuare distinti profili ciascuno dei quali però si appalesa nondimeno inammissibile.

5.2. Del tutto incongruente si appalesa, infatti, il riferimento, in rubrica, quali norme asseritamente violate, agli artt. 115 e 116 c.p.c..

Il ricorrente si duole dell’esito, a lui sfavorevole, della valutazione degli elementi acquisiti al giudizio, come operata dalla corte territoriale, con particolare riferimento alla preliminare questione relativa alla tariffa applicabile al rapporto di somministrazione.

A tale prospettazione censoria sono però certamente estranee le norme suddette, pertinenti (in astratto) solo ove si fosse dedotto che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nell’art. 115 c.p.c., ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, ovvero, quanto all’art. 116 c.p.c., che il giudice ha disatteso il principio della libera valutazione delle prove in assenza di una deroga normativamente prevista, oppure, al contrario, abbia valutato secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime ed ancora.

5.3. E’ anche inammissibile la doglianza di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Ciò che si lamenta e’, in sostanza, l’omessa valutazione dell’allegazione difensiva fondata sull’oggetto della propria attività imprenditoriale (cui era asservita l’azienda e l’utenza idrica per essa richiesta): attività principalmente di coltivazione agricola associata anche all’allevamento di animali e, in via secondaria, di agriturismo e di bed & breakfast. Allegazione in tesi supportata dalla documentazione e idonea a condurre ad una diversa ricostruzione del regolamento contrattuale, quanto alla tariffa applicabile.

Il ricorrente rimarca al riguardo di avere speso tale argomentazione sia nell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo che nell’atto di appello.

Ciò basta a rendere evidente che il mezzo con cui si doveva denunciare l’omesso esame di tale allegazione era quello della violazione dell’art. 112 c.p.c. (omessa pronuncia, error in procedendo)(v. Cass. 13/01/2021, n. 459).

5.4. Pur esaminando in tale diversa prospettiva la censura, nell’esercizio del potere/dovere di qualificare la censura secondo i criteri indicati da Cass. Sez. U. n. 17931 del 2013, se ne dovrebbe comunque rilevare l’infondatezza.

La Corte, infatti, come evidenziato anche in ricorso, ha pronunciato, quanto meno implicitamente, sulla detta allegazione, ritenendola di fatto inconferente rispetto al dato, che ha considerato decisivo, rappresentato da ciò che, nel modulo contrattuale, era stato affermato e richiesto dallo stesso utente, circa la destinazione dell’utenza e la tariffa applicabile.

Appare evidente in particolare che la Corte di merito, nell’evidenziare che “non poteva farsi carico alla società erogante, dopo oltre 15 anni di fornitura di acqua, di verificare la correttezza dei dati attinenti alla utenza” e che, a termini di regolamento del servizio, era “onere dell’utilizzatore del servizio comunicare al gestore, tempestivamente e per iscritto, la variazione di uso”, ha implicitamente ma univocamente giudicato irrilevante la verifica di quale fosse effettivamente l’oggetto dell’attività svolta nell’azienda.

5.5. E’ infine inammissibile – in quanto non si misura con la effettiva ratio decidendi e si risolve in sostanza in una censura in fatto – la denuncia di error in iudicando per erronea applicazione dei canoni di interpretazione del contratto con particolare riferimento al canone della buona fede ovvero per mancata applicazione del principio di esecuzione del contratto secondo buona fede.

E’ ben vero che, secondo acquisito insegnamento, i principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione e nell’interpretazione dei contratti, di cui agli artt. 1175,1366 e 1375 c.c., rilevano sia sul piano dell’individuazione degli obblighi contrattuali, sia su quello del bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti. Sotto il primo profilo, essi impongono alle parti di adempiere obblighi anche non espressamente previsti dal contratto o dalla legge, ove ciò sia necessario per preservare gli interessi della controparte; sotto il secondo profilo, consentono al giudice di intervenire anche in senso modificativo o integrativo sul contenuto del contratto, qualora ciò sia necessario per garantire l’equo contemperamento degli interessi delle parti e prevenire o reprimere l’abuso del diritto, ossia un esercizio del diritto volto a conseguire fini diversi da quelli per i quali il diritto stesso è stato conferito (Cass. n. 20106 del 18/09/2009).

Nella specie, però, il giudice d’appello motiva in termini rispettosi di tali principi, attribuendo rilievo, secondo giudizio di merito coerente con essi e pertanto insindacabile, da un lato, in un’ottica di equo bilanciamento dei contrapposti interessi, al tempo trascorso dall’inizio del rapporto di fornitura (oltre 15 anni) e dalla mancanza in precedenza di segnalazioni o richieste di sorta diretta ad una diversa tariffazione, dall’altro, alla espressa previsione del regolamento applicabile al servizio che onerava l’utente (anche per intuibili ragioni di vicinanza della prova) di comunicare “tempestivamente e per iscritto” eventuali variazioni d’uso, tale ultimo elemento venendo evidentemente a limitare significativamente il margine di intervento dell’opera riequlibratrice del giudice.

Ne’ può giovare, in tale contesto, il riferimento, in ricorso, all’art. 18 della Convenzione stipulata tra l’ATO Sardegna ed il Gestore, circa la necessità di comprendere, nell’attività di acquisizione delle utenze da parte di quest’ultimo, anche l’eventuale “esistenza di condizioni che possono qualificare le utenze ai fini dell’applicazione della struttura tariffaria e di eventuali agevolazioni”.

A parte la novità di tale prospettazione, di cui non v’e’ traccia nella sentenza impugnata e che la rende per ciò solo inammissibile (in mancanza di specifica indicazione del se e in quale fase del giudizio di merito essa sia stata avanzata), ne appare evidente comunque anche l’inconferenza, in quanto riferita a fase antecedente, logicamente e cronologicamente, il rapporto de quo.

6. Il secondo motivo è inammissibile.

Al di là, anche in tal caso, della mescolanza di eterogenee argomentazioni critiche, esso tende, nel suo nucleo centrale, a sollecitare inammissibilmente una nuova valutazione delle prove raccolte.

Al netto di altre doglianze, per lo più contraddittorie e, comunque, alcune aspecifiche (come quella di violazione del criterio di riparto dell’onere della prova o di mancato esame della contestazione di fondo relativa al malfunzionamento del contattore: evidentemente non pertinenti dal momento che la corte di merito motiva ritenendo acquisita la prova del regolare funzionamento, tanto che sul punto si concentra la critica di fondo dello stesso ricorrente) altre per nulla illustrate (come quella di violazione dell’art. 2712 c.c.); al netto di tutto ciò, si diceva, la critica di fondo è rappresentata dalla contestazione, da un lato, della interpretazione della nota dell’ente gestore datata 10/6/2014 (secondo la Corte non contenente alcuna ammissione circa l’esistenza di anomalie nell’impianto o nel contatore dell’efficacia dimostrativa), dall’altro, dell’efficacia dimostrativa, circa l’insussistenza di anomalie nel contatore, attribuita dalla Corte (e invece negata dal ricorrente) all’accertamento eseguito dal tecnico in data (OMISSIS).

Si tratta, in entrambi i casi, di contestazioni di merito, impingenti nella valutazione delle prove e come tali inammissibili.

6.1. Quanto alla prima è appena il caso di rilevare che del tutto genericamente e, comunque, impropriamente il ricorrente evoca il concetto di “travisamento di prova”.

Ricorre un tale vizio, denunciabile in astratto quale error in procedendo, per violazione dell’art. 115 c.p.c., in caso di erronea “percezione” della “informazione probatoria” (v. ex aliis Cass. 12/04/2017, n. 9356).

E’ errore sul significante, che si traduce nell’utilizzo di un elemento di prova inesistente (o incontestabilmente diverso da quella reale), e non sul significato della prova.

Nulla di tutto questo però è desumibile da quanto dedotto in ricorso, dal momento che lo stesso ricorrente ammette che quella nota conteneva (solo) la segnalazione (da Abbanoa all’utente) di consumi anomali e un invito al controllo dell’impianto, e sul punto nessun difetto di percezione è ravvisabile nella lettura datane dalla Corte.

6.2. Quanto alla seconda devesi rilevare che la critica si risolve nella contestazione dell’attendibilità e dell’efficacia dimostrativa dell’accertamento (sul funzionamento del contatore) operato dal tecnico, poiché: a) operato da dipendente della stessa società fornitrice del servizio; b) comunque risalente al 2013.

Al riguardo non può non rilevarsi la natura meramente valutativa della critica, posta al di fuori dei limiti nei quali è consentita, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il sindacato sulla ricognizione del fatto.

Il giudizio, sia pure implicito, sulla attendibilità della verifica operata è infatti valutazione di merito, non sindacabile in cassazione.

L’anteriorità del controllo rispetto all’emergere delle anomalie nei consumi non priva di per sé il dato di efficacia dimostrativa dell’affidabilità del dispositivo anche per il periodo successivo, considerato anche la mancanza di elementi o ragioni logiche che possano indurre a sospettare il verificarsi di successivi guasti o malfunzionamenti.

Comunque non lascia emergere con evidenza e obiettività un’ipotesi di apparenza motivazionale, considerato il rilievo indiziario coevamente attribuito anche agli altri elementi di prova menzionati.

7. Il terzo motivo è inammissibile.

Esso pone una questione (quella della conformità della carta dei servizi adottata dall’ente gestore ai requisiti dettati dalla normativa di riferimento, in particolare quanto alla previsione di rimedi di tipo risarcitorio per l’utenza) che non risulta affrontata in sentenza.

Deve al riguardo farsi applicazione del principio secondo cui, “ove una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegarne l’avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa” (Cass. 24/01/2019, n. 2038).

Nella specie il ricorrente si limita a trascrivere un ampio stralcio dell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo ma omette di riferire se e in che termini la questione specifica fosse stata riproposta in appello.

Irrilevante, oltre che anch’essa nuova, è poi la questione se la previsione del versamento di un deposito cauzionale fosse o meno imposta dalla carta dei servizi, dal momento che, essendo incontestato che tale previsione fu inserita nel contratto di utenza, quel che poteva rilevare al fine di escludere la relativa pretesa era solo un eventuale divieto in proposito nella carta predetta.

8. Il ricorso deve essere in definitiva dichiarato inammissibile.

Non v’e’ luogo a provvedere sulle spese, stante la rilevata inammissibilità del controricorso e della memoria depositati dall’intimata.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2021

 

 

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