Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26314 del 20/12/2016
Cassazione civile, sez. VI, 20/12/2016, (ud. 02/11/2016, dep.20/12/2016), n. 26314
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21073-2015 proposto da:
C.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso, unitamente e
disgiuntamente, dagli avvocati GABRIELE FORESTE e PASQUALE AMENDOLA
giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, AGENZIA DELLE ENTRATE –
DIREZIONE PROVINCIALE (OMISSIS) DI NAPOLI;
– intimati –
avverso la sentenza n. 5994/47/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di NAPOLI, emessa il 06/06/2014 e depositata il
16/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
02/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO NAPOLITANO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte,
costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:
Con sentenza n. 5994/47/2014, depositata il 16 giugno 2014, non notificata, la CTR della Campania ha accolto l’appello proposto nei confronti del dott. C.R. dall’Agenzia delle Entrate -Direzione Provinciale (OMISSIS) di Napoli – per la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Napoli, che aveva invece accolto il ricorso del contribuente, per l’annullamento dell’avviso di accertamento impugnato, per Irpef ed Irap per l’anno 2005.
La CTR ritenne che fosse legittimo l’accertamento analitico induttivo dei redditi del contribuente, emergendo dalla stessa contabilità del medesimo, titolare di studio odontoiatrico, un’evidente antieconomicità gestionale, come in relazione alla palese incongruenza, tenuto conto del reddito imponibile dichiarato, tra ricavi dichiarati e componenti negativi, ed all’anomala incidenza delle spese per lavoro dipendente di gran lunga superiore alla media del settore.
Avverso detta pronuncia il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo.
L’Agenzia delle Entrate ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze non hanno svolto difese.
Con l’unico motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 331 del 1993, artt. 62 sexies convertito nella L. n. 427 del 1993, e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando che erroneamente la decisione impugnata avrebbe attribuito al semplice scostamento dalle medie di settore rilevanza di elementi presuntivi dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Preliminarmente va rilevata l’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che non è stato parte del doppio grado del giudizio di merito.
Il motivo addotto a sostegno del ricorso così come proposto nei confronti dell’Agenzia delle Entrate è manifestamente infondato.
Diversamente da quanto esposto dal contribuente, la decisione impugnata, che ha confermato la legittimità dell’operato dell’Ufficio, ha correttamente rilevato che l’accertamento nella fattispecie in esame non è stato basato unicamente sullo scostamento dei costi complessivi sui compensi dichiarati (pari ad una percentuale del 66,34% a fronte di quella riscontrata nella media del settore, nel range massimo del 53,24%), ma altresì sul rilievo della mancata remunerazione del capitale e del lavoro investito, con forte incidenza delle spese per lavoro dipendente rispetto alla media del settore, e dunque, in base agli stessi dati contabili del contribuente, sull’evidente antieconomicità gestionale dello studio odontoiatrico.
La sentenza impugnata – con un giudizio di fatto che non risulta oggetto di specifica censura nei limiti di quanto consentito dall’odierna formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, parametro neppure evocato da parte ricorrente – ha altresì ritenuto come nella fattispecie in esame la richiamata percentuale del 53,24% risultasse non solo congrua, ma neppure “intaccata da particolari censure”.
Può pertanto ritenersi che la sentenza impugnata, nel confermare, a fronte dell’antieconomicità della gestione dell’attività da parte del contribuente, il ricorso all’accertamento induttivo ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), che postula il ricorso a presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti, si sia attenuta ai principi espressi in materia da questa Corte (tra le molte, Cass. sez. 5, 20 marzo 2013, n. 6918; Cass. sez. 6-5, 30 dicembre 2015, n. 26036; Cass. sez. 6-5, ord. 19 gennaio 2016, n. 843), essendo il contribuente venuto meno all’onere, su di sè incombente, di fornire gli elementi necessari al superamento delle presunzioni poste a base dell’accertamento.
Il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile nei confronti del Ministero, mentre nei riguardi dell’Agenzia delle Entrate va rigettato per manifesta infondatezza.
Nulla va statuito in ordine alle spese, non avendo le amministrazioni pubbliche intimate svolto difese.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e lo rigetta così come proposto contro l’Agenzia delle Entrate.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2016