Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26314 del 17/10/2019

Cassazione civile sez. III, 17/10/2019, (ud. 05/07/2019, dep. 17/10/2019), n.26314

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 770-2018 proposto da:

INTERNAZIONALE NUOVI ALBERGHI SINA SPA in persona del Sig.

P.F. nella qualità di Direttore Generale e Consigliere di

Amministrazione, elettivamente domiciliata in ROMA L.GO TRIONFALE 7,

presso lo studio dell’avvocato ERNESTO ABBATE, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIAN PAOLO OLIVETTI RASON;

– ricorrente –

contro

RISTORANTE CIARDI DI L.T. & C. SAS in persona del

legale rappresentante pro tempore C.G., domiciliata ex

lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dagli avvocati VINCENZO EMILIO GRAZIANO,

GIORGIO SEGNANA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4501/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 25/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/07/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI;

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che:

1. Con ricorso notificato il 20 dicembre 2017 la società per azioni INTERNAZIONALE NUOVI ALBERGHI S.I.N.A. s.p.a. svolge ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 4501-2017, depositata il 25 ottobre 2017, notificata via pec il 26 ottobre 2017 dalla controparte RISTORANTE CIARDI DI L.T. E C. S.A.S., con la quale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, è stata rigettata la domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno per lucro cessante provocato da un incendio, sviluppatosi nei locali del ristorante della convenuta in data (OMISSIS), sito in Milano e attiguo all’hotel “(OMISSIS)” di proprietà della società attrice, sull’assunto che, nonostante l’esperimento di una CTU, non fosse stato provato il mancato utile relativo al periodo in cui la struttura alberghiera non aveva potuto pienamente operare prima del ripristino dello stato dei luoghi.

2. Il ricorso è affidato a tre motivi ai quali ha resistito la società convenuta con controricorso notificato.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che:

1. Con il 1 motivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonchè dell’art. 2697 c.c.ex art. 360 c.p.c., n. 3 nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto non raggiunta la prova della verificazione dei danni indiretti. La società ricorrente assume che, tenendo conto dei rispettivi oneri probatori, la valutazione della prova avrebbe dovuto essere fatta sulla scorta non solo della CTU in atti acquisita, ma anche della valutazione del Ct di parte e della dichiarazione resa dal revisore della società, allegata come documento n. 3 all’atto di citazione, indicante i minori ricavi nel periodo attraverso l’analisi del fatturato.

1.1. Il motivo è inammissibile.

1.2. La Corte di merito nel motivare ha ritenuto non condivisibili le valutazioni di carattere ipotetico offerte in merito al lucro cessante dal CTU, assumendo che sia onere dell’attore fornire documentazione societaria che permetta di verificare il mancato utile nel periodo, e ciò sulla base dell’andamento dell’attività societaria in relazione al flusso della clientela e ai costi sostenuti nel periodo in contestazione, non essendo all’uopo sufficiente il prospetto offerto dal revisore in ordine all’andamento del fatturato nel periodo, in atti allegato. Allo stesso modo, ha ritenuto che i conteggi predisposti dai Ctp non evidenzino migliori criteri di valutazione, essendo rielaborazioni divergenti, dunque “non utilizzabili neppure per predisporre altra specifica CTU contabile di natura chiaramente esplorativa”. In effetti la prova del lucro cessante afferente a una società commerciale, sotto il profilo probatorio, non è desumibile dalla sola analisi dell’andamento del fatturato nel tempo, che esprime il valore dei servizi o prodotti venduti, a fronte della pluralità di diversi fattori che possono condurre un ente economico a subire una perdita di fatturato, valutabile nella sua oggettiva valenza solamente attraverso un esame completo della documentazione sociale e contabile della società che attesti, ad esempio, i costi affrontati rispetto ai servizi effettivamente resi nel periodo di riferimento.

1.3. Sotto il profilo delle invocate regole processuali, la consulenza di parte costituisce un’allegazione difensiva a contenuto tecnico e valutativo, ed è priva di autonomo valore probatorio (vedi Cass., Sez. 1, n. 16552-2015; S. U., n. 13902 del 2013). La pretesa di far valere sia le deduzioni del CTU, che quelle del CTP, solo perchè tra loro concordanti, anche se entrambe non supportate da documenti contabili idonei a rendere percepibile la causa del mancato profitto (al di là della perdita di fatturato attestata dal revisore), tende invero a indurre questa Corte a svolgere un inammissibile riesame della valutazione probatoria effettuata sulla base di principi processuali corretti.

2. Con il 20 motivo si deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 61,62,194 e 196 c.p.c.ex art. 360 c.p.c., n. 3, in sostanza rilevando che nella relazione il CTU non avrebbe dichiarato di non avere elementi, dati, ovvero informazioni per non poter giungere a una quantificazione dei danni indiretti, nè ha qualificato come opinabile il criterio di computo utilizzato dal revisore, ma è invece pervenuto a una quantificazione di detti danni proprio sulla base del conteggio del fatturato espletato dal revisore, dal quale ha potuto trarre un’autonoma valutazione dei danni indiretti subiti. Sostiene inoltre che il giudice, nel non condividere il giudizio del CTU, non si sarebbe avvalso della possibilità di disporre la rinnovazione delle indagini o di sostituire lo stesso consulente tecnico.

2.2. La censura è inammissibile ex art. 366 c.p.c., n. 4 in quanto non si rapporta al contenuto specifico della motivazione che dà conto di come non sia utilizzabile il conteggio del CTU svolto sulla base di dati insufficienti, in mancanza di obiettivi riscontri probatori tratti da un esame della documentazione societaria, da lui non esaminata. La Corte d’appello ha dato infatti atto dell’assoluta non condivisibilità del computo proposto dal CTU, che “emerge in tutta la sua evidenza non appena si consideri come egli stesso, con grande cautela, ha precisato di aver solo tentato di elaborare un possibile criterio del tutto opinabile, proprio in assenza totale della documentazione contabile valida e di indicazioni precise mai fornite”.

2.3. In linea di principio, la consulenza tecnica non potrebbe mai spingersi ad esaminare prove non ritualmente allegate, nè a ragionare in via ipotetica e astratta, valendo come mezzo di valutazione della prova, e non come fonte di prova, perchè volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze. Tale mezzo istruttorio è pertanto sottratto alla disponibilità delle parti ed è affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito (cfr. da ultimo, ex plurimis, Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 3717 del 08/02/2019).

3. Con il terzo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c.ex art. 360 c.p.c., n. 3 laddove l’atto di appello non ha indicato i motivi specifici d’impugnazione, rendendosi pertanto inammissibile. La deduzione è inammissibile ex art. 366 c.p.c., n. 6 poichè non riporta, anche solo succintamente, in quali termini i motivi, scrutinati dal giudice dell’appello, si dimostrano insufficienti a determinare l’effetto devolutivo dell’appello sui punti oggetto di contestazione. La Corte d’appello difatti ha considerato che la società qui resistente aveva denunciato che non fosse stato adeguatamente scrutinato il materiale probatorio allegato a supporto della prova del lucro cessante, ritenuto insufficiente (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 19985 del 10/08/2017).

4. Conclusivamente il ricorso è inammissibile, con ogni conseguenza in ordine alle spese, che si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 a favore della parte resistente.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 4.200,00 oltre Euro 200,00 per spese, spese forfettarie al 15% e oneri di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione il Terza Civile, il 5 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2019

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