Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26313 del 20/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 20/12/2016, (ud. 02/11/2016, dep.20/12/2016),  n. 26313

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21054-2015 proposto da:

F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE LIEGI 32,

presso lo studio dell’avvocato MARCELLO CLARICH, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIULIO AZZARETTO in virtù di procura in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA NORD S.P.A., C.F. (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DELLE QUATTRO FONTANE 161, presso lo studio dell’avvocato SANTE

RICCI, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIANNA VASAPOLLO in

virtù di mandato in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 243/12/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO, depositata il 28/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO NAPOLITANO;

udito l’Avvocato Simona Chiricotto (delega Avvocato Maurizio

Cimetti), per la controricorrente, che si riporta al controricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

La CTR della Lombardia, con sentenza n. 243/12/2015, depositata il 28 gennaio 2015, non notificata, rigettò l’appello proposto nei confronti di Equitalia Nord S.p.A. dal sig. F.G., titolare di omonima ditta individuale, avverso la sentenza della CTP di Milano che ne aveva rigettato il ricorso avverso preavviso d’iscrizione ipotecaria, con il quale ne aveva dedotto l’illegittimità per inesistenza della notifica dell’atto presupposto (cartella di pagamento), avvenuta con recapito tentato presso la vecchia residenza anagrafica del contribuente – sebbene la variazione anagrafica fosse stata debitamente registrata nel medesimo Comune di residenza – ed affissione dell’avviso di deposito all’albo del Comune.

La CTR ritenne valida detta notifica, assumendo che il luogo dove era stata effettuata era quello risultante dal registro delle imprese e che, in ogni caso, ove mai nulla, “la notificazione seppure più tardivamente avrebbe raggiunto il suo scopo”.

Avverso la pronuncia della CTR il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Equitalia Nord S.p.A. resiste con controricorso.

Il primo motivo, con il quale il ricorrente denuncia violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lamentando che erroneamente la decisione impugnata avrebbe omesso di rilevare l’inesistenza della notifica della cartella di pagamento effettuata secondo le modalità innanzi descritte, deve ritenersi infondato alla stregua del principio di diritto da ultimo espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. 20 luglio 2016, n. 14916), in fattispecie relativa a notifica di ricorso per cassazione, secondo il quale non attiene agli elementi costitutivi essenziali della notificazione il luogo dove essa viene eseguita, i vizi della cui identificazione ricadono sempre, anche quanto esso si riveli privo di collegamento con il destinatario, nell’ambito della nullità, suscettibile di sanatoria.

Ciò posto, deve ritenersi comunque manifestamente fondato il secondo motivo, con il quale il ricorrente – denunciando falsa applicazione e/o violazione degli artt. 156 e 160 c.p.c. in tema di sanatoria dell’atto per asserito raggiungimento dello scopo – censura la statuizione della CTR che, come autonoma ratio decidendi, pur rilevando il difetto di collegamento del luogo ove era stata effettuata la notifica presso il quale il destinatario non aveva più la propria residenza, come riscontrabile dall’ufficiale postale notificatore attraverso la mera verifica delle risultanze anagrafiche, ha affermato che “la notificazione seppure più tardivamente avrebbe raggiunto il suo scopo”.

In effetti la sanatoria della nullità della notifica dell’atto tributario, che è certamente possibile nei limiti precisati dalle sezioni Unite di questa Corte (Cass. sez. unite 5 ottobre 2004, n. 19854) ai sensi degli artt. 156 e 160 c.p.c. in caso di raggiungimento dello scopo dell’atto, è riferibile al caso in cui la proposizione del ricorso investa solo l’atto notificato e non già gli atti presupposti (cfr. Cass. sez. 5, 12 luglio 2006, n. 15849, e, in modo pertinente richiamate da parte ricorrente, Cass. sez. 5, 5 maggio 2011, n. 9873, in fattispecie relativa ad impugnazione di cartella di pagamento, in occasione della quale si era fatto valere unicamente il vizio dell’omessa notifica del previo avviso di accertamento, e Cass. sez. 518 settembre 2009, n. 20098).

Si è osservato come il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, ultimo periodo, nel prevedere che “la mancata notificaione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all’atto notificato, ne consente l’impugnazione unitamente a quest’ultimo”, rimette al contribuente la scelta se limitarsi a far valere il vizio del procedimento o impugnare nel merito la pretesa tributaria.

Nella fattispecie in esame è la stessa sentenza impugnata che dà atto che il contribuente si è limitato ad opporre il vizio relativo alla notifica della cartella di pagamento, della quale ha potuto prendere visione quindi solo nel corso del giudizio intrapreso a seguito della notifica del conseguente preavviso di iscrizione ipotecaria, donde l’erroneità in diritto della pronuncia impugnata nella parte in cui ha desunto la sanatoria della nullità della notifica della cartella di pagamento per effetto dell’impugnazione del preavviso d’iscrizione ipotecaria quale atto ad essa conseguente.

Il ricorso va pertanto accolto per manifesta fondatezza in ordine al secondo motivo, rigettato il primo e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, con decisione nel merito di accoglimento dell’originario ricorso del contribuente.

Avuto riguardo all’andamento del giudizio, possono essere compensate tra le parti le spese del doppio grado di merito, cedendo, secondo soccombenza, quelle del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, a carico della controricorrente.

PQM

La Corte accoglie il ricorso in relazione al secondo motivo, rigettato il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo la causa nel merito, accoglie l’originario ricorso del contribuente.

Dichiara compensate tra le parti le spese del doppio grado di merito e condanna la controricorrente alla rifusione in favore del ricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed in Euro 2300,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie ed accessori, se dovuti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2016

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