Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26312 del 25/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 6 Num. 26312 Anno 2013
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: FRASCA RAFFAELE

SENTENZA
sul ricorso 6864-2012 proposto da:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 09633951000 – Società con
unico azionista, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di
Enel SpA, nella qualità di procuratore della ENEL DISTRIBUZIONE
SPA in persona del proprio procuratore, nonché ENEL SERVIZIO
ELETTRICO SPA – Società con unico azionista, soggetta all’attività di
direzione e coordinamento di Enel SpA nella sua qualità di beneficiaria
del ramo di azienda della Enel Distribuzione SpA in persona del
proprio procuratore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA
GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio dell’avvocato
SZEMERE RICCARDO, che le rappresenta e difende, giusta procura
a margine del ricorso;

Data pubblicazione: 25/11/2013

- ricorrenti contro
SORBO NICOLA;

– intimato –

MARIA CAPUA VETERE del 25.5.2011, depositata il 18/08/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
10/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
PIERFELICE PRATIS che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso.

Ric. 2012 n. 06864 sez. M3 – ud. 10-10-2013
-2-

avverso la sentenza n. 2300/2011 del TRIBUNALE di SANTA

R.g.n. 6864-12 (ud. 10.10.2013)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

§1. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza n. 2300 del 18 agosto
2011, ha rigettato l’appello proposto dall’Enel Distribuzione s.p.a. avverso la sentenza del
Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere n. 2211 del 2010, che aveva accolto la
domanda di Nicola Sorbo, intesa ad ottenere il risarcimento del danno derivato dall’avere
dovuto sborsare le tasse postali per il pagamento delle bollette di energia elettrica, in

conseguenza dell’inadempimento da parte dell’Enel all’art. 6, comma, 4, della
Deliberazione 28 dicembre 1999 n. 200, con cui l’Autorità per L’Energia Elettrica ed il
Gas (A.E.E.G) aveva imposto agli esercenti il servizio di distribuzione e vendita
dell’energia elettrica e, quindi, all’Enel, di «offrire al cliente almeno una modalità
gratuita di pagamento della bolletta». L’Enel, d’altro canto, non aveva informato l’attore
della possibilità di pagare senza oneri aggiuntivi, così violando gli oneri di informazione su
di essa incombenti.
§2. L’appello dell’Enel si era articolato, per quanto interessa riferire ai fini della
presente decisione, con l’assunto che nella specie l’art. 6, comma, 4, non aveva avuto
efficacia integrativa del contratto ed il Tribunale ha disatteso tale motivo, reputando il
contrario e precisamente che tale efficacia si era dispiegata ai sensi dell’art. 1339 c.c.
§3. Avverso la decisione del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione l’Enel
Servizio Elettrico s.p.a. (nella duplice qualità, giusta i riferimenti ai relativi atti notarili, di
procuratrice speciale dell’Enel Distribuzione s.p.a. e di beneficiaria del ramo di azienda di
quest’ultima costituito dal complesso di beni e rapporti, attività e passività relativi
all’attività di vendita di energia elettrica a clienti finali).
Al ricorso, che propone sei motivi, la parte intimata non ha resistito.

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1. Il ricorso appare ritualmente notificato personalmente nei confronti del Sorbo, in
quanto la sentenza impugnata, pur indicandone la domiciliazione presso un difensore,
l’Avv. Ida Colandrea, senza, peraltro, alcuna indicazione del luogo, lo dice espressamente
nell’intestazione come “appellato contumace” e, quindi, nella motivazione precisa che egli
rimase contumace.
§2. Con il primo motivo di ricorso si deduce “violazione e falsa applicazione dell’art.
2 della Legge 14 novembre 1995 n. 481”, assumendosi che la deliberazione n. 200 del
3
Est. Co s. Raffaele Frasca

R.g.n. 6864-12 (ud. 10.10.2013)

1999 e particolarmente l’art. 6, comma 4, di essa non aveva avuto l’effetto di integrare il
contratto di utenza, perché la legge n. 481 del 1995 e in specie l’art. 2, comma 12, lettera
h) di essa attribuirebbe questo effetto solo alle delibere in tema di produzione ed
erogazione di servizi, mentre il citato comma 4 dell’art. 6 avrebbe riguardato materia
estranea a tali concetti.
Con il secondo motivo si deduce “difetto di motivazione in ordine ad un fatto
decisivo e controverso” e si lamenta un’omessa motivazione del Tribunale su come la

previsione del suddetto comma 4 dell’art. 6 potesse essere ricondotta all’ambito del citato
art. 2, comma 12, lett. h).
Il terzo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 2 comma 12,
lettera h) della legge 481/1995 in relazione all’art. 1196 c.c. — Insufficiente e
contraddittoria motivazione” e vi si sostiene che la pretesa efficacia integrativa della
delibera sarebbe contraria al principio emergente dall’art. 11196 c.c., nonché l’omessa ed
insufficiente motivazione al riguardo.
Il quarto motivo lamenta “violazione e falsa applicazione dell’art. 1339 c.c.” e
“omessa motivazione su punti decisivi della controversia”, sotto il profilo che
erroneamente il Tribunale avrebbe attribuito comunque efficacia integrativa del contratto
all’art. 6, comma 4, citato, invocando l’art. 1339 c.c.: tale norma non poteva, invece,
trovare applicazione, perché rende possibile l’inserzione automatica di clausole del
contratto solo in sostituzione di quelle difformi previste e non invece, l’inserimento in
assenza di una specifica pattuizione contrattuale. D’altro canto, l’inserimento non era stato
possibile anche perché l’inosservanza della delibera da parte dell’Enel era espressamente
sanzionabile dall’Autorità ai sensi dell’art. 2, comma 20, lett. c) della citata 1. n. 481 del
1995.
Il quinto motivo deduce “insufficiente motivazione su fatti decisivi e controversi”,
rappresentati dall’obbiettiva inidoneità dell’art. 6, comma, 4, a porre un ipotetico precetto
integrativo, sotto il profilo che non risultava determinato in che cosa dovesse consistere la
modalità gratuita di pagamento, tenuto conto che il pagamento presso gli sportelli siti nei
capoluoghi di provincia poteva costringere l’utente a sobbarcarsi spese ben maggiori di
quelle del pagamento di un euro tramite il bollettino postale.
Gli altri motivi censurano la sentenza impugnata sotto altri profili, che non merita
riferire, perché destinati ad essere assorbiti in ragione delle considerazioni che seguono.
§2.1. I primi cinque motivi, afferendo sotto vari profili alla questione della idoneità
dell’art. 6, comma 4, della nota deliberazione a svolgere efficacia integrativa del contratto,
4
Est. Con. Raffaele Frasca

R.g.n. 6864-12 (ud. 10.10.2013)

possono essere considerati unitariamente ed appaiono fondati per quanto di ragione al lume
del precedente di cui alla decisione di questa Corte resa (a seguito dell’udienza dell’8
giugno 2011) con la sentenza n. 17786 del 2011 su un ricorso dell’Enel propositivo di
motivi identici in una controversia di identico tenore, nonché di numerosissime decisioni
rese a seguito della stessa udienza dell’8 giugno 2001 ricorsi proposti da utenti contro
decisioni di tribunali che avevano rigettato domande come quella proposta dall’intimato.
Nella suddetta decisione (come nelle altre), alle cui ampie motivazioni (che si fanno

carico di tutte le questioni poste dai motivi e svlte nella motivazione dell’impugnata
sentenza) il Collegio rinvia, si è anzitutto affermato il seguente principio di diritto: <>.

Dopo di che, sempre con ampia motivazione alla quale nuovamente si rinvia, si è
concluso che deve <

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA