Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26312 del 19/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 19/11/2020, (ud. 05/12/2019, dep. 19/11/2020), n.26312

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29317-2014 proposto da:

REGIA CONGRESSI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLA

PIRAMIDE CESTIA 31, presso lo studio dell’avvocato LEONILDA MARI,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIAMPIERO

CASSI;

– ricorrente e controricorrente all’incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1186/2014 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 12/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/12/2019 dal Consigliere Dott. MARCELLO MARIA FRACANZANI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La soc. contribuente opera nel settore dell’organizzazione di fiere, esposizioni, convegni e – per quanto riguarda gli anni di imposta qui in interesse – anche attività imprenditoriale turistico ricettiva nel settore delle case-vacanza, munita delle prescritte autorizzazioni amministrative.

La società stipulava un contratto di locazione, debitamente registrato, ove erano previste a carico del locatario-conduttore tutte le spese, sia di ordinaria sia di straordinaria manutenzione per rendere adatto il bene immobile allo scopo turistico ricettivo. In questo senso, venivano svolti diversi lavori di miglioria, compresa la realizzazione di una piscina. Occorre precisare che il legale rappresentante della società qui ricorrente e la proprietaria locatrice degli immobili de quibus sono coniugi, mentre il precitato contratto di locazione è stato stipulato tra la proprietaria ed il figlio, in allora legale rappresentante della società.

A seguito di verifica generale per l’anno 2005, conclusa con pvc in data 28 luglio 2008, veniva emessi due avvisi di accertamento: uno per l’anno di imposta 2005, l’altro per il 2004, entrambi relativi -per quanto interesse ai fini del decidere- con ripresa a tassazione delle spese sostenute dalla società per manutenzione straordinaria e migliorie non asportabili, ritenute non deducibili o ammortizzabili, perchè non inerenti e non proporzionate. Seguiva la ripresa a tassazione dell’Iva su tali spese. Si aggiungeva un terzo accertamento per l’anno 2005 circa spese per attività di organizzazione congressi (viaggi e ristorazione del personale).

Proposti i ricorsi e riuniti i giudizi già in primo grado, gli atti impositivi erano annullati. Sull’appello dell’Ufficio, la CTR accoglieva in parte le doglianze erariali, ritenendo deducibili le spese di ristrutturazione su immobili altrui solo quando relative a strutture asportabili, diversamente concretandosi un modo di elusione dell’Iva per il locatore. Sotto diverso profilo, riteneva che la complessità dell’attività organizzativa di convegni potesse dare per giustificate spese all’apparenza eccentriche.

Avverso questa sentenza propone ricorso la società contribuente con unico motivo, cui replica con controricorso la difesa erariale, impugnando altresì i capi di propria soccombenza con ricorso incidentale affidato a due motivi, cui replica la parte privata che, in prossimità dell’udienza, ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso principale è affidato ad unico motivo.

1. Con l’unico motivo viene prospettata la censura di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 102, 103, 108 e 109, nonchè del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, nella sostanza protestando che non siano state ritenute deducibili le spese di manutenzione straordinaria perchè avvenuta su opere inamovibili, non ostante l’espressa previsione contrattuale.

Questa Corte con arresto delle Sezioni Unite n. 11533/2018 ha ritento deducibile l’Iva per lavori di ristrutturazione o manutenzione anche su immobili di terzi, purchè con nesso di strumentalità con l’attività di impresa, sia attuale che potenziale. L’orientamento della Sezione si è uniformato sul punto con ordinanza n. 11907/2019, proprio in tema di immobili del coniuge, superando così la perplessità rappresentata dalla gravata sentenza. In termini anche la sentenza n. 19161/2019, relativa a spese ordinarie e straordinarie, pacificamente deducibili, a prescindere all’amovibilità o meno, ove siano necessarie per adeguare l’immobile all’attività di impresa. Questi principi ha mail governato la CTR, sicchè la sentenza dev’essere cassata con rinvio al giudice di merito.

Il motivo è quindi fondato e merita accoglimento.

2. Si può passare all’esame dei due motivi del ricorso incidentale.

2.1 Con il primo motivo del ricorso incidentale si prospetta censura ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione art. 111 Cost., comma 6, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e 61, dell’art. 132 c.p.c. nella sostanza lamentandosi l’omessa motivazione o motivazione apparente.

Il motivo è ammissibile: infatti il patrono erariale riporta – da pag. 21 a pag. 30 – gli articolati motivi d’appello relativi a diverse riprese a tassazione, cui non può costituire motivata risposta l’assunto della gravata sentenza per cui la complessità organizzativa di meeting e congressi giustifica anche spese all’apparenza eccentriche. Deve premettersi che è ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l’affermazione secondo la quale (Cass. Sez. VI – 5, Ordinanza n. 9105 del 07/04/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. V, n. 24313/2018). Il motivo è quindi fondato e merita accoglimento.

2.2. Con il secondo motivo del ricorso incidentale si prospetta censura di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell’art. 112 c.p.c. per assoluta omessa motivazione limitatamente alla ripresa a tassazione sui servizi alberghieri e di ristorazione fatturati dalla contribuente accertata ai suoi committenti. Il motivo, che assolve l’onere dell’autosufficienza, è dichiaratamente posto in via subordinata e resta quindi assorbito dall’accoglimento del precedente.

Indefinitiva il ricorso principale ed il ricorso incidentale sono fondati e meritano accoglimento.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale, accoglie il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per la Toscana, in diversa composizione, cui demanda anche la regolazione delle spese del presente grado del giudizio.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2020

 

 

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