Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26312 del 17/10/2019

Cassazione civile sez. III, 17/10/2019, (ud. 04/07/2019, dep. 17/10/2019), n.26312

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 19942/2017 proposto da:

B.M., Ba.Ma., B.O., B.R.,

B.S., P.P. vedova B., elettivamente domiciliati in

Roma Via G. Avezzana n. 31, presso lo studio dell’AVVOCATO TOMMASO

DE DOMINICIS che li rappresenta e difende unitamente agli AVVOCATI

ALESSANDRO DEBONI e FRANCO FERLETIC;

– ricorrenti –

contro

Pa.Um.,

– intimato –

e contro

Assicurazioni Generali S.p.a., in persona del legale rappresentante

in carica, elettivamente domiciliato in Roma alla Piazza Cavour n.

17 presso lo studio dell’AVVOCATO MICHELE ROMA che lo rappresenta e

difende unitamente all’AVVOCATO LUCA VECCHIONI;

– controricorrente –

e contro

Azienda assistenza Sanitaria n 2 Bassa Friulana Isontina, in persona

del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in

Roma alla via Trionfale n. 5637 presso lo studio dell’AVVOCATO

DOMENICO BATTISTA che lo rappresenta e difende unitamente

all’AVVOCATO RICCARDO CATTARINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 00329/2017 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 25/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/07/2019 da Dott. Cristiano Valle;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Sgroi Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione;

udito l’Avvocato Franco Ferletic per i ricorrenti;

udito l’Avvocato Francesca Rauso per delega dell’Avvocato Michele

Roma per Assicurazioni Generali S.p.a.;

udito l’Avvocato Domenico Battista, per delega dell’Avvocato Riccardo

Cattarini per l’ASST n. 2 Bassa Friulana Isontina.

Fatto

FATTI DI CAUSA

P.P. vedova B., B.M., B.O., Ba.Ma., B.R. e B.S., quali vedova e figli di Ba.Ot. ricorrono con tre motivi avverso la sentenza, n. 00329 del 25/05/2017, della Corte di Appello di Trieste che ha confermato la sentenza del Tribunale di Gorizia a sua volta di rigetto della domanda risarcitoria da essi proposta a seguito del decesso del marito e padre Ba.Ot., operato per un tumore al polmone destro presso la clinica universitaria di Udine e deceduto il (OMISSIS) a seguito della tardiva scoperta e cura di una fistola nel residuo polmone sinistro.

I ricorrenti affermano, in particolare, che la Corte territoriale avrebbe errato nel dichiarare inammissibile l’appello, ed assumono che la domanda sarebbe stata formulata in termini di perdita di chance di guarigione del loro congiunto, in relazione alla condotta del Dott. Pa.Um., il quale era stato prosciolto in sede penale per intervenuta prescrizione, pur avendo i giudici di primo e secondo grado ritenuto la sussistenza del nesso causale tra la sua condotta e la morte, quantomeno avvenuta prima di quanto sarebbe avvenuto in caso di prescrizione di una cura tempestiva ed adeguata, di Ba.Ot..

Resistono con separati controricorsi la ASST n. 2 Bassa-Friulana Isontina e Generali Italia S.p.a.

Pi.Um. è rimasto intimato.

I ricorrenti e Generali Assicurazioni S.p.a. hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso censura la sentenza d’appello ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 in relazione agli artt. 342 e 348 bis stesso codice di rito, per nullità della sentenza e del procedimento per la dichiarazione di inammissibilità dell’appello.

Il secondo mezzo afferma violazione e falsa applicazione dell’art. 342 e dell’art. 348 bis c.p.c.

Il terzo motivo torna al parametro di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 in relazione all’art. 112 c.p.c. e censura la sentenza della Corte territoriale per omessa pronuncia sui motivi di appello svolti in punto di sussistenza del nesso causale e asserito difetto di allegazione di circostanza di fatto e di prova dei danni dedotti e per ultra petizione.

I motivi possono essere congiuntamente esaminati, stante la loro stretta correlazione.

Il giudice territoriale d’appello ha ritenuto che gli attori in primo grado avessero inteso proporre una domanda di risarcimento dei danni in relazione alla perdita di chance di guarigione del loro marito e padre.

In detta ottica la Corte territoriale ha affermato che, non essendo detta domanda stata proposta in via autonoma e specifica, l’impugnazione era inammissibile.

L’affermazione, sebbene corretta astrattamente in punto di diritto, in quanto è oramai giurisprudenza costante di questa Corte che il risarcimento dei danni da perdita di chance deve essere specificamente richiesto (e non può ritenersi ricompresa nella richiesta generica di condanna del convenuto al risarcimento di “tutti i danni” causati dalla morte della vittima: Cass. n. 21245 del 29/11/2012), è errata in concreto ed integra vizio di nullità della sentenza per omessa pronuncia.

La moglie ed i figli di Ba.Ot. hanno, infatti, chiesto accertarsi i danni conseguenti alla morte del loro marito e padre causati dal comportamento colposo del medico curante, ossia del Dott. Pa.Um., la cui responsabilità in sede penale è stata, a quanto risulta dai motivi di ricorso, ritenuta sia dal Tribunale di Gorizia che dalla stessa Corte di Appello di Trieste, le cui conclusioni, in punto di accertamento del nesso causale sebbene non possono, allo stato, in alcun modo essere ritenute passate in giudicato, a seguito della dichiarazione di estinzione del reato ascritto al Pa. per intervenuta prescrizione (artt. 651 e 654 c.p.p.).

Sul punto giova, nondimeno, osservare che per giurisprudenza di questa Corte il giudice civile rimane libero di valutare quanto emerso in sede penale (Cass. 14570 del 12/06/2017 “In materia di rapporti tra processo penale e civile, il giudice civile, in presenza di una sentenza penale di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato, pur priva di effetti vincolanti nel giudizio di accertamento della responsabilità del datore di lavoro per il decesso del dipendente a seguito di infortunio sul lavoro, può trarre elementi di convincimento dalle risultanze del procedimento penale ponendo a base delle proprie conclusioni gli elementi di fatto già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, sottoponendoli al proprio vaglio critico e valutandoli autonomamente”).

La Corte di Appello di Trieste, tuttavia, non ha in alcun modo pronunciato sul motivo di impugnazione devolutole dai P.- B., come risulta dal ricorso di legittimità, che a pag. 6, nonchè alle pagg. 10, 11 e 12 riporta il motivo di appello concernente la sussistenza o meno del nesso causale, tra la condotta ascritta al Dott. Pa. e la morte di B.O..

La Corte territoriale, trincerandosi nella diversa ed autonoma fattispecie del risarcimento di danni da cd. perdita di chance di guarigione del paziente ha, quindi, violato l’art. 112 c.p.c.

Sul punto, in disparte la questione specifica del danno da perdita di chance, tutt’ora oggetto di differenti e non univoche ricostruzioni nei vari sotto-settori della responsabilità civile (e in particolare di quella chirurgica, di quella oncologica e di quella ginecologica, come testimoniato dalle numerose pronunce in materia di questa Sezione: n. 10424 del 15/04/2019, n. 05641 del 09/03/2018, n. 06688 del 19/03/2018, n. 00243 del 10/01/2017, n. 07195 del 27/03/2014, n. 21255 del 17/09/2013, n. 22376 del 10/12/2012, n. 23846 del 18/09/2008, n. 10111 del 17/04/2008, n. 04400 del 04/03/2004, ponendosi questioni in ordine all’Iindividuazione della chance quale danno-conseguenza, incerto nel suo accadimento – futuro o ipoteticamente avvenuto nel passato – così distinguendola da quella relativa alla causa incognita – nesso di causalità materiale -, nonchè la qualificazione della chance in senso ontologico ovvero in senso eziologico), al fine di meglio illustrare il vizio in cui è incorsa la Corte del merito è opportuno osservare che, con riferimento a fattispecie di diagnosi omessa o tardiva di patologia tumorale o di ritardo nell’individuazione della terapia più idonea, “l’attività del giudice dovrà, pertanto, muovere dalla previa disamina della condotta (e della sua colpevolezza) e dall’accertamento della relazione causale tra tale condotta e l’evento di danno (la possibilità perduta), senza che i due concetti di probabilità causale e di possibilità (cioè di incertezza) dell’evento sperato possano legittimamente sovrapporsi, elidersi o fondersi insieme. Qualora l’evento di danno sia costituito non da una possibilità – sinonimo di incertezza del risultato sperato – ma dal (mancato) risultato stesso (nel caso di specie, la perdita anticipata della vita), non è lecito discorrere di chance perduta, bensì di altro e diverso evento di danno, senza che l’equivoco lessicale costituito, in tal caso, dalla sua ricostruzione in termini di “possibilità” possa indurre a conclusioni diverse” (Cass. n. 05641 del 09/03/2018, con riferimento alle varie ipotesi prospettabili con riferimento alla omessa o tardiva diagnosi di patologia tumorale ed alle sue conseguenze).

La Corte di Appello di Trieste ha violato l’art. 112 c.p.c. non avendo in alcun modo pronunciato sulla sussistenza o meno di nesso di causalità tra la condotta ascritta al medico curante di Ba.Ot. e l’evento.

La sentenza in esame deve, pertanto, essere cassata.

La causa, in quanto sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, quantomeno in ordine alle statuizioni sulla sussistenza o meno del nesso causale, è rinviata per nuovo esame alla Corte di Appello di Trieste, in diversa composizione, che vi provvederà sulla base di quanto statuito in questa sede.

Alla Corte di Appello di rinvio è rimessa, altresì, la regolazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Si reputa opportuno disporre che in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella sentenza.

PQM

accoglie il ricorso per quanto di ragione;

cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Trieste in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Dispone che in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione sezione Terza civile, il 4 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2019

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