Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26311 del 20/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 20/12/2016, (ud. 02/11/2016, dep.20/12/2016),  n. 26311

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20656-2015 proposto da:

EURO BRUTIA S.R.L., P.IVA (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELLE QUATTRO FONTANE 20, presso lo studio dell’avvocato MARIA

GABRIELLA DODARO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIANLUCA

RUBINO giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE COSENZA, P.IVA (OMISSIS), C.F. (OMISSIS), in persona del

Sindaco in carica, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOSUE’

BORSI 21, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO GENOVESE,

rappresentato e difeso dagli avvocati LUCIO SCONZA e NICOLA

CAROLILLO giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 502/3/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di CATANZARO, emesso il 12/03/2015 e depositata il

15/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

La CTR della Calabria, con sentenza n. 502/3/15, depositata il 15 aprile 2015, notificata il 20 maggio 2015, rigettò l’appello proposto dalla Euro Brutia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore (di seguito società), avverso la sentenza della CTP di Cosenza, che aveva respinto il ricorso della società avverso cartella di pagamento per TARSU richiesta dal Comune di Cosenza, relativa all’anno 2009, ritenendo che, in assenza dell’emanazione dei regolamenti attuativi, non potesse trovare applicazione il disposto del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 195, comma 2, e successive modifiche, continuando quindi a trovare applicazione le disposizioni dei regolamenti locali già emanati relativamente al regime TARSU e TIA 1 in tema di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi agli urbani.

Avverso detta pronuncia la società ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo.

Il Comune di Cosenza resiste con controricorso.

Con l’unico motivo la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 195, comma 2, lett. e) così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 152 del 2006, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Il motivo, come eccepito dalla difesa del controricorrente ente locale, è inammissibile.

A prescindere, infatti, dall’erronea indicazione formale del parametro normativo di riferimento, trattandosi di asserito error in indicando che avrebbe dovuto essere fatto valere in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deve ricordarsi che, per costante giurisprudenza di questa Corte in materia (tra le molte cfr. Cass. sez. 6- L, ord. 12 gennaio 2016, n. 287; Cass. sez. 6-5, ord. 1 dicembre 2014, n. 25419; Cass. sez. 2, 24 ottobre 2013; Cass. sez. 6-3, ord. 26 giugno 2013, n. 16038), la denuncia del vizio di violazione e di falsa applicazione di norme di diritto richiede – a pena d’inammissibilità – a norma dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, non solo l’indicazione delle norme di legge asseritamente violate, ma anche la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che ai assumono essere contrastanti con le norme regolatrici del caso di specie o con l’interpretazione giurisprudenziale in materia, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa tra opposte soluzioni.

Nella fattispecie in esame la ricorrente si è sostanzialmente limitata a riproporre le doglianze circa il preteso errore di diritto nel quale sarebbe incorsa la sentenza impugnata, in termini quasi del tutto analoghi alla formulazione del ricorso in appello avverso la decisione di primo grado, omettendo, in particolare, ogni riferimento a quella che appare l’argomentazione centrale in diritto svolta dalla sentenza impugnata con riferimento al disposto della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 184, lett. b), in relazione al quale il giudice tributario d’appello ha ritenuto che la norma del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 195, comma 2, invocata dalla contribuente, non fosse ancora applicabile nella fattispecie in esame, continuando ad applicarsi, nelle more dell’emanazione del previsto regolamento, le disposizioni dei regolamenti comunali in tema di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi agli urbani in regime TARSU, secondo il D.Lgs. n. 507 del 1993 e c.d. TIA 1, secondo il D.Lgs. n. 22 del 1997.

Manca, pertanto, qualsiasi considerazione critica diretta specificamente alla statuizione in diritto che la ricorrente ha inteso censurare.

Va pertanto dichiarata l’inammissibilità del ricorso.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione in favore del Comune di Cosenza delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed in Euro 4100,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie ed accessori, se dovuti.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2016

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