Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26310 del 20/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 20/12/2016, (ud. 02/11/2016, dep.20/12/2016),  n. 26310

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20557-2015 proposto da:

UNIVERSITA’ AGRARIA NAZZANO, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

EMILIO FAA’ DI BRUNO n. 4, presso lo studio dell’avvocato PAOLO DE

GREGORIO, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il provvedimento n. 415/20/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI ROMA, emessa il 24/11/2014 e depositata il 26/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO NAPOLITANO;

udito l’Avvocato Paolo De Gregorio, per la ricorrente, che si riporta

agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

La CTR del Lazio, con sentenza n. 415/20/15, depositata il 26 gennaio 2015, non notificata, accolse l’appello proposto nei confronti dell’Università Agraria di Nazzano dall’Agenzia delle Entrate -Direzione provinciale di Roma (OMISSIS) – avverso la decisione della CTP di Roma, che aveva invece accolto il ricorso della contribuente avverso avviso di liquidazione, con il quale l’Ufficio, in relazione ad atto di compravendita del (OMISSIS), aveva recuperato le maggiori imposte dovute di registro, ipotecaria e catastale, per le quali esse in atto erano state determinate in misura fissa.

Avverso la sentenza della CTR la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, ai quali l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Con il primo la ricorrente denuncia violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto l’atto impositivo legittimo in relazione al requisito motivazionale prescritto dal citato L. n. 212 del 2000, art. 7.

Il motivo è da ritenersi inammissibile per difetto di autosufficienza, avendo questa Corte più volte ribadito il principio secondo cui la parte che deduca l’illegittimità della sentenza impugnata, laddove erroneamente abbia ritenuto l’atto impositivo sufficientemente motivato, ha l’onere di trascriverne il contenuto onde porre la Corte in condizione di poter esprimere il giudizio richiesto (cfr, tra le altre, più di recente, Cass. sez. 6-5, ord. 18 luglio 2016, n. 14676; Cass. sez. 5, 17 ottobre 2014, n. 22003; Cass. sez. 5, 19 aprile 2013, n. 9536; si veda anche Cass. sez. unite 2011, n. 22726, quanto alla necessità che il ricorso in materia tributaria, soddisfatto il requisito di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, consenta in ogni caso in maniera compiuta la localizzazione puntuale dell’atto in questione nella produzione di parte allegata nel giudizio di merito al fascicolo d’ufficio).

Parte ricorrente non ha adempiuto detto onere, ciò precludendo l’esame nel merito della relativa censura.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 168 del 1989, assumendo che la sentenza impugnata erroneamente l’avrebbe qualificata come ente pubblico non economico, equiparandola, equivocando sul nome, ad Università, atteso che le Università agrarie, comunque denominate, costituiscono associazioni che non svolgono attività didattica d’istruzione e che incarnano l’attuale residuo storico delle antiche foiine di proprietà collettiva.

Il motivo, di là dai profili d’inammissibilità in ordine agli elementi di fatto pure evidenziati dalla difesa dell’Amministrazione controricorrente, è comunque manifestamente infondato, prospettando, in capo alla ricorrente, la sussistenza di una configurazione di territorialità idonea a giustificare l’assoggettamento dell’atto alle imposte di registro, ipotecaria e catastale determinate in misura fissa secondo le disposizioni dell’art. 1, comma 7 della Tariffa, parte 1, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 nella formulazione applicabile ratione temporis, e D.Lgs. n. 347 del 1990, artt. 1 e 10 che è in contrasto con i principi espressi in materia dalla giurisprudenza di questa Corte.

Si è infatti, osservato, che, ai fini dell’assoggettamento dell’atto a tassa fissa laddove “il trasferimento avviene a favore dello Stato, ovvero a favore di enti pubblici territoriali o consorti costituiti esclusivamente fra gli stessi ovvero a favore di comunità montane”, la territorialità debba essere intesa come elemento costitutivo dei soli enti pubblici individuati da un determinato territorio, aventi organi elettivi (cfr. Cass. sez. 5, 7 ottobre 2015, n. 20029, con riferimento a fattispecie relativa ad Autorità portuale, per la quale si è esclusa ai fini dell’applicabilità della norma la qualificazione come ente pubblico territoriale).

Infine, è da ritenere manifestamente infondato anche il terzo motivo, con il quale la ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, nella parte in cui la decisione impugnata non avrebbe rilevato l’inammissibilità, come eccezione nuova, del riferimento alla L. n. 168 del 1989, atteso che, secondo quanto è comunque confermato dallo stesso ricorso della contribuente, la ragione astratta del disconoscimento del trattamento fiscale agevolato ai fini delle imposte in oggetto, cioè la natura di ente pubblico autonomo diverso dallo Stato, era già prospettata nell’atto impositivo, sicchè le più approfondite deduzioni contenute nell’atto d’appello, non comportando un ampliamento del thema decidendum, non esulano comunque dai limiti della mera difesa, in relazione alla quale, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte in materia non è configurabile la violazione del citato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, riferendosi il divieto di proposizione di nuove eccezioni in appello alle sole eccezioni in senso stretto (tra le molte, più di recente, Cass. sez. unite 27 gennaio 2016, n. 1518).

Le considerazioni di cui sopra, esposte in larga parte nella relazione depositata in atti ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., sono condivise dal collegio, non potendo in ogni caso, con riferimento al secondo motivo, attribuirsi all’ente, quale gestore d’interessi collettivi, così come invece prospettato dalla ricorrente, il requisito della territorialità come elemento costitutivo dello stesso.

Il ricorso va pertanto rigettato per manifesta infondatezza.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Va dato atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2300,00 per compenso, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2016

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