Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2631 del 30/01/2019

Cassazione civile sez. trib., 30/01/2019, (ud. 14/12/2018, dep. 30/01/2019), n.2631

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n.17493/2015 R.G. proposto da:

M.G., rappresentato e difeso dall’avv. Fabio Pace,

presso cui elettivamente domicilia in Milano al corso di Porta

Romana n. 89/b;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4192/20/14 della Commissione Tributaria

Regionale del Lazio, depositata in data 23/6/2014 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 14 dicembre

2018 dal Consigliere Andreina Giudicepietro.

Fatto

RILEVATO

che:

1. M.G. ricorre con sei motivi contro l’Agenzia delle

Entrate per la cassazione della sentenza n. 4192/20/14 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, depositata in data 23/6/2014 e non notificata, che ha accolto l’appello dell’Ufficio, rigettando il ricorso in riassunzione del contribuente, in controversia concernente il trattamento impositivo della somma erogata dal fondo di previdenza complementare aziendale FONDENEL/P.I.A. al dirigente Enel in quiescenza M.G., iscritto al fondo da epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, a titolo di liquidazione in capitale del trattamento di previdenza integrativa aziendale;

2. con la sentenza impugnata, la C.T.R. del Lazio, in sede di rinvio, rigettava il ricorso del contribuente avverso il silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso della differenza tra la ritenuta applicata e quella effettivamente dovuta, ritenendo che nel caso di specie fosse stata accertata l’inesistenza del rendimento di polizza, conseguito con l’investimento sul mercato del capitale accantonato, al quale solo era applicabile l’aliquota ridotta del 12,50%;

3. a seguito del ricorso, l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso;

4. il ricorso è stato fissato per la Camera di consiglio del 14 dicembre 2018, ai sensi dell’art. 375, u.c. e dell’art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197;

5. il ricorrente ha depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1. con i sei motivi di ricorso, che vanno trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, viene riproposta la questione del regime fiscale delle somme corrisposte ai dirigenti dell’ENEL S.p.A. a titolo di liquidazione in capitale del trattamento di previdenza integrativa aziendale erogato da apposito fondo;

con i primi due motivi, il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 6 e 41 e art. 42, comma 4; della L. n. 482 del 1985, art. 6; dell’art. 1325 c.c., nn. 2 e 3 e degli artt. 1882 e 1919 c.c.; del D.P.R. n. 449 del 1959, artt. 1 e 33 ss.; del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, lett. A, e art. 17; del D.Lgs. n. 47 del 2000, art. 12, comma 1 bis, (introdotto dal D.Lgs. n. 168 del 2001, art. 9); nonchè dell’art. 2697 c.c., dell’art. 167 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

con i successivi denuncia l’insufficiente motivazione su di un fatto decisivo e controverso, consistente nel riconoscimento che le prestazioni erogate dall’Enel S.p.A. al contribuente, in base all’accordo Enel – Fndai del 16 aprile 1986, fossero state corrisposte in dipendenza di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione e che tale prestazione ricomprendesse una parte liquidata a titolo di capitale ed una parte corrispondente al cd. rendimento;

denuncia, inoltre, l’insufficiente motivazione in ordine alla natura dell’erogazione della P.I.A. a suo favore ed all’assolvimento dell’onere della prova a suo carico, nonchè la violazione delle norme che prevedono i limiti del giudizio di rinvio;

1.2. i motivi sono complessivamente infondati;

1.3. con l’ordinanza n. 22523/12 emessa nel giudizio in oggetto, questa Corte, dopo aver richiamato i principi enunciati nella nota sentenza delle Sezioni unite n. 13642 del 2011, ha affermato che “ai fini della tassazione della liquidazione in capitale del trattamento di previdenza integrativa aziendale erogato agli iscritti al fondo di previdenza complementare aziendale FONDENEL/P.I.A. da epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993 – sugli importi maturati entro il 31.12.2000 provenienti dal rendimento sul mercato dei contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore- si applica il meccanismo impositivo di cui alla L. n. 482 del 1985, art. 6 (aliquota del 12, 5% sull’ammontare del suddetto rendimento ridotto del 2% per ogni anno successivo al decimo). La Commissione Tributaria Regionale (nel primo giudizio di appello) non si è attenuta al suddetto principio, in quanto ha statuito che l’intera somma percepita dal contribuente a titolo di liquidazione in capitale del trattamento di previdenza integrativa aziendale è soggetta al regime impositivo della tassazione separata e, quindi, alla medesima aliquota del TFR; mentre avrebbe dovuto verificare se una parte della suddetta somma derivasse dal rendimento conseguito, fino al 31.12.2000, dall’impiego sul mercato dei contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore e applicare a tale parte l’aliquota del 12,50%, secondo il meccanismo impositivo, sopra richiamato, dettato dalla L. n. 482 del 1985, art. 6. A questo proposito giova aggiungere, per massima chiarezza, che per rendimento del capitale deve intendersi, come espressamente precisato nella parte motiva della citata sentenza delle Sezioni Unite (ultima parte del penultimo periodo del paragrafo 6.1), il “rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato, da parte del Fondo, del capitale accantonato”, la cui quantificazione deve essere compiuta dal giudice di merito – come questa Corte, dopo la pronuncia delle Sezioni Unite, ha avuto modo di ulteriormente specificare nella successiva sentenza 29583/11 – sulla base di “una congruente analisi giuridica della fattispecie concreta”, che operi l’accertamento della “natura e quantità del rendimento che sarebbe stato erogato a favore del contribuente, verificando se vi sia stato (e quale sia stato) l’impiego da parte del Fondo sul mercato del capitale accantonato e quale (e quanto) sia stato il rendimento conseguito in relazione a tale impiego, giustificandosi solo rispetto a quest’ultimo rendimento l’affermata tassazione al 12,5%” (Cass. ord. n. 22523/12 relativa alla fattispecie in esame);

nel caso di specie, quindi, il giudice di rinvio risulta essersi correttamente attenuto alle statuizioni della Corte, nei limiti in cui è stato nuovamente investito della controversia (cioè la verifica se una parte della somma derivasse dal rendimento conseguito, fino al 31.12.2000, dall’impiego sul mercato dei contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore, applicando solo a tale parte l’aliquota del 12,50%, secondo il meccanismo impositivo dettato dalla L. n. 482 del 1985, art. 6), con preclusione di ogni altro accertamento, ormai coperto dal giudicato;

la C.T.R. ha, invero, accertato, con ragionamento logico esente da lacune e contraddizioni evidenti, che, nel caso di specie, non vi è stato l’effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato (non necessariamente finanziario), ma solo un rendimento di polizza calcolato attraverso l’adozione di riserve matematiche e di sistemi tecnico-attuariali di capitalizzazione, al fine di garantire la copertura richiesta dalle prestazioni previdenziali concordate;

ciò perchè, dalla documentazione in atti (anche dalla perizia di parte) e dalle stesse argomentazioni delle parti, risultava che non vi fosse stata una gestione separata del Fondo, che era frammisto a tutto il patrimonio della società Enel S.p.A., sicchè “la redditività degli accantonamenti effettuati a bilancio per le prestazioni previdenziali era pari a quella ottenuta in maniera generale dall’intero patrimonio della società”;

pertanto, in conformità con il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui ” si applica la ritenuta del 12,50 per cento, prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6, alle somme provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento” e “sono tali le somme derivanti dall’effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato – non necessariamente finanziario – non anche quelle calcolate attraverso l’adozione di riserve matematiche e di sistemi tecnico-attuariali di capitalizzazione, al fine di garantire la copertura richiesta dalle prestazioni previdenziali concordate” (ex multis, vedi Sez. 5, Sentenza n. 24525 del 2017), il giudice di rinvio ha escluso che potesse riconoscersi alla fattispecie in esame l’aliquota agevolata del 12,50%;

1.4. per i motivi fin qui esposti, il ricorso è infondato e va rigettato;

le spese del giudizio di legittimità vanno compensate tra le parti per la complessità della questione ed il definitivo consolidarsi dell’orientamento giurisprudenziale citato solo nel corso del giudizio.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019

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