Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2631 del 05/02/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 2631 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: FRASCA RAFFAELE

SENTENZA
sul ricorso 20681-2011 proposto da:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 09633951000 – società con
unico azionista, soggetta all’attività di direzione e
coordinamento di Enel SpA in persona del procuratore,
nella qualità di procuratore speciale della ENEL
DISTRIBUZIONE SPA, nonché ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
2013
469

nella sua qualità di beneficiaria del ramo di azienda
della Enel Distribuzione SpA in persona del
procuratore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA
GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio dell’avvocato
SZEMERE RICCARDO, che le rappresenta e difende

Data pubblicazione: 05/02/2013

unitamente all’avvocato GUERRA PIETRO, giusta procura
a margine del ricorso;
– ricorrenti contro

FELEPPA DOMENICO;

avverso la sentenza

n.

722/2011 del TRIBUNALE di

BENEVENTO del 15.2.2011, depositata il 10/03/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/01/2013 dal Consigliere Relatore Dott.
RAFFAELE FRASCA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del
Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

intimato

R.g.n. 20681-11 (ud. 17.1.2013)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

§ 1. Il Tribunale di Benevento, con sentenza n. 722 del 10 marzo 2011, ha rigettato
l’appello proposto dall’Enel Distribuzione s.p.a. avverso la sentenza del Giudice di Pace di
Benevento, che aveva accolto parzialmente la domanda di Domenico Feleppa, intesa ad
ottenere il risarcimento del danno per avere dovuto sborsare le tasse postali per il
pagamento delle bollette di energia elettrica, in conseguenza dell’inadempimento da parte

l’Autorità per L’Energia Elettrica ed il Gas (A.E.E.G) aveva imposto agli esercenti il
servizio di distribuzione e vendita dell’energia elettrica e, quindi, all’Enel, di <›, nonché della
violazione dell’obbligo di informazione sull’eventuale esistenza di detta modalità.
§2. L’appello dell’Enel si era articolato, per quanto interessa riferire ai fini della
presente decisione, con l’assunto che nella specie l’art. 6, comma 4, non aveva avuto
efficacia integrativa del contratto ed il Tribunale ha disatteso tale motivo, reputando il
contrario e precisamente che tale efficacia si era dispiegata ai sensi dell’art. 1339 e 1374
c.c. c.c.
§3. Avverso la decisione del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione l’Enel
servizio Elettrico s.p.a. (nella duplice qualità, giusta i riferimenti ai relativi atti notarili, di
procuratrice speciale dell’Enel Distribuzione s.p.a. e di beneficiaria del ramo di azienda di
quest’ultima costituito dal complesso di beni e rapporti, attività e passività relativi
all’attività di vendita di energia elettrica a clienti finali).
§4. Al ricorso, che propone nove motivi, la parte intimata non ha resistito.

MOTIVI DELLA DECISIONE

§ I . Con il primo motivo di ricorso si deduce “violazione e falsa applicazione dell’art.
2 della Legge 14 novembre 1995 n. 481”, assumendosi che la deliberazione n. 200 del
1999 e particolarmente l’art. 6, comma 4, di essa non aveva avuto l’effetto di integrare il
contratto di utenza, perché la legge n. 481 del 1995 e in specie l’art. 2, comma 12, lettera

h) di essa attribuirebbe questo effetto solo alle delibere in tema di produzione ed
erogazione di servizi, mentre il citato comma 4 dell’art. 6 avrebbe riguardato materia
estranea a tali concetti.

Est. Cons. I iRaele Frasca

dell’Enel all’art. 6, comma, 4, della Deliberazione 28 dicembre 1999 n. 200, con cui

R.g.n. 20681-11 (ud. 17.1.2013)

Con il secondo motivo si deduce “difetto di motivazione in ordine ad un fatto
decisivo e controverso” e si lamenta un’omessa motivazione del Tribunale su come la
previsione del suddetto comma 4 dell’art. 6 potesse essere ricondotta all’ambito del citato
art. 2, comma 12, lett. h).
Il terzo motivo lamenta “violazione e falsa applicazione dell’art. 2 comma 12, lettera
h) della legge 481/1995 in relazione all’art. 1196 c.c. Insufficiente e contraddittoria
motivazione”.

Vi si contesta che la delibera dell’A.E.E.G. avesse potuto modificare il contatto di
somministrazione con riferimento all’incidenza su di esso dell’art. 1196 c.c., che pone a
carico del debitore le spse del pagamento.
Il quarto motivo deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 1339 c.c.”, sotto il
profilo che erroneamente il Tribunale avrebbe attribuito comunque efficacia integrativa del
contratto all’art. 6, comma 4, citato, invocando l’art. 1339 c.c.: tale norma non poteva,
invece, trovare applicazione, perché rende possibile l’inserzione automatica di clausole del
contratto solo in sostituzione di quelle difformi previste e non invece, l’inserimento in
assenza di una specifica pattuizione contrattuale. D’altro canto, l’inserimento non era stato
possibile anche perché l’inosservanza della delibera da parte dell’Enel era espressamente
sanzionabile dall’Autorità ai sensi dell’art. 2, comma 20, lett. c) della citata 1. n. 481 del
1995.
Il quinto motivo deduce “insufficiente motivazione in ordine a fatti decisivi e
controversi”, rappresentati dall’obbiettiva inidoneità dell’art. 6, comma, 4, a porre un
ipotetico precetto integrativo, sotto il profilo che non risultava determinato in che cosa
dovesse consistere la modalità gratuita di pagamento, tenuto conto che il pagamento presso
gli sportelli siti nei capoluoghi di provincia poteva costringere l’utente a sobbarcarsi spese
ben maggiori di quelle del pagamento di un curo tramite il bollettino postale.
11 sesto motivo deduce “violazione dell’art. 112 c.p.c. ,345 c.p.c. in relazione all’art.
360 n. 3 e 4 c.p.c. (ultrapetizione). Contraddittoria ed insufficiente motivazione”. Vi si
lamenta che il Tribunale non avrebbe considerato che la condanna era stata disposta anche
per un periodo ulteriore rispetto a quello per cui la domanda aveva lamentato la mancata
informazione sulla modalità gratuita di pagamento.
Il settimo e l’ottavo motivo lamentano vizi motivazionali.
Il nono motivo lamenta “Difetto di interesse ad agire. Violazione e falsa applicazione
dell’art. 100 c.p.c. Violazione e falsa applicazione degli art. 40 e 41 c.p. — art. 1223 c.c. e

4
Est. Cons. fdafÌa1e Frasca

R.g.n. 20681-11 (ud. 17.1.2013)

del principio della causalità adeguata. Violazione e falsa applicazione degli art. 1175 e
1375 c.c. Abuso del diritto”. Il motivo concerne l’aspetto della sussistenza del danno.
§2. Il primo, il secondo, il terzo ed il quarto motivo, afferendo sotto vari profili alla
questione della idoneità dell’art. 6, comma 4, della nota deliberazione a svolgere efficacia
integrativa del contratto, appaiono fondato per quanto di ragione al lume del precedente di
cui alla decisione di questa Corte resa (a seguito dell’udienza dell’8 giugno 2011) con la
sentenza n. 17786 del 2011 su un ricorso dell’Enel propositivo della stessa questione in

una controversia di identico tenore, nonché di numerosissime decisioni rese sia a seguito
della stessa udienza dell’8 giugno 2001, sia a seguito dell’udienza del 16 novembre 2011,
nonché a seguito di numerose adunanza in camera di consiglio e udienze pubbliche, su
ricorsi proposti da utenti contro decisioni di tribunali che avevano rigettato domande come
quella proposta dall’intimato o che le avevano accolte.
Nella suddetta decisione (come nelle altre), alle cui ampie motivazioni il Collegio
rinvia, si è anzitutto affermato il seguente principio di diritto: «Il potere normativo
secondario (o, secondo una possibile qualificazione alternativa, di emanazione di atti
amministrativi precettivi collettivi) dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas ai
sensi dell’art. 2, comma 2, lettera h), si può concretare anche nella previsione di
prescrizioni che, attraverso l’integrazione del regolamento di servizio, di cui al
comma 37 dello stesso art. 2, possono in via riflessa integrare, ai sensi dell’art. 1339
c.c., il contenuto dei rapporti di utenza individuali pendenti anche in senso
derogatorio di norme di legge, ma alla duplice condizione che queste ultime siano
meramente dispositive e, dunque, derogabili dalle stesse parti, e che la deroga venga
comunque fatta dall’Autorità a tutela dell’interesse dell’utente o consumatore,
restando, invece, esclusa — salvo che una previsione speciale di legge o di una fonte
comunitaria ad efficacia diretta – non la consenta – la deroga a norme di legge di
contenuto imperativo e la deroga a norme di legge dispositive a sfavore dell’utente e
consumatore>>.

Dopo di che, sempre con ampia motivazione alla quale nuovamente si rinvia, si è
concluso che deve <> e che
«Nella logica del sistema di cui alla 1. n. 481 del 1995, la previsione del potere di
integrazione del contratto di utenza, esercitabile dall’A.E.E.G. nei sensi su indicati, è
certamente espressione non di supplenza, ma di imposizione di un regolamento ritenuto
autoritativamente dovuto>->.
Nella richiamata decisione ed in quelle che vi si sono conformate sono confutati tutti
gli argomenti addotti dalla sentenza impugnata.
§3. Il ricorso dev’essere, dunque, accolto riguardo ai primi quattro motivo per quanto
di ragione, perché erroneamente il Tribunale ha attribuito alla delibera di cui trattasi
efficacia integrativa del contratto di utenza e, quindi, ha desunto l’esistenza
dell’inadempimento.
Gli altri motivi, essendo basati sul presupposto che la nota delibera avesse idoneità
integrativa, restano assorbiti.
§4. II Collegio reputa a questo punto che non vi sia necessità di rinvio, potendo la
causa essere decisa nel merito, in quanto non occorrono accertamenti di fatto per ritenere
che, in riforma della sentenza di primo grado, l’appello dell’Enel debba essere accolto e la
domanda proposta dalle parti qui intimate debba essere rigettata.
Al riguardo, la sua infondatezza emerge, infatti, anche per il profilo subordinato,
inerente il preteso inadempimento dell’obbligo di informazione: è evidente che, se la
delibera non ha integrato il contratto per la sua indeterminatezza, l’oggetto dell’obbligo de
quo non può essere insorto.
§5. Le spese delle fasi di merito, sulle quali questa Corte deve provvedere, possono
essere integralmente compensate, giacché è notorio che nella giurisprudenza di merito la

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Est. Cons. Raffaele Frasca

R.g.n. 20681-11 (ud. 17.1.2013)

questione di diritto dell’efficacia della norma della nota deliberazione è stata decisa in
modi opposti.
Le spese del giudizio di cassazione seguono invece la soccombenza e si liquidano in
dispositivo.

P. Q. M.

Dichiara assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e,
pronunciando sul merito dell’appello lo accoglie e, in riforma della sentenza di primo
grado del Giudice di Pace di Benevento, rigetta la domanda di parte attrice. Compensa le
spese dei gradi di merito. Condanna la parte qui intimata alla rifusione alla ricorrente delle
spesi del giudizio di cassazione, liquidate in curo seicento, di cui duecento per esborsi,
oltreW~Ii-ZA accessori come per legge.
Così deciso nella Camera di consiglio della
2013.

N

Sezione Civile-3 il 17 gennaio

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione riguardo ai primi quattro motivi.

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